CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2015
Cassazione n. 20107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28 2 14 /201 5 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’GIOVANNI rappresentat o e difes o in forza di procura speci ale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Statocon domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – econtro Oggetto:ricorso in CTP– tardività Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio elettoin Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 53/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta n. 1541 / 2 1 / 1 5 depositata in data 13/04/2015,non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/06/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava il ruolo e la relativa cartella riguardante Irap, Irpef , addizionale comunale , addizionale regionale e iva , tutti riferitiall'anno di imposta 2004; - la CTP accoglieva il ricorso; l'Agenzia delle entrate impugnava la pronunciadi primo grado; - con la pronuncia qui impugnata il giudice dell'appello ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria, osservando come dalla documentazioneversata in atti sia stata provata la notifica della cartella oppostain data 20 settembre 2008; a fronte di ciò il ricorso di fronte al giudice di primo grado risulta spedito il 5 apri le 2010 ovvero oltre i 60 giorniprevisti appena di inammissibilità per la proposizione del ricorso; -ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi diricorso; - resistono l’Agenzia delle entrate e il riscossore ciascuno con propr io controricorso; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600del 1973, 148 e 149 c.p.c., 14 della L. n. 890 del 1982 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello ritenuto erroneamente che la cartella di pagamento possa essere notificata dall'agente della riscossione mediante spedizione tramite il servizio postale senza l'intermediazione di un agente notificator e abilitato e senzala redazione della relata di notifica; - il secondo motivo di gravame si incentra sulla violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 156 comma 2 e 160 c.p.c., 6 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per av ere il giudice di secondo grado o erroneamente ritenuto che in ogni caso l'eventuale vizio di notifica della cartella impugnata sarebbe stato sanato dal raggiungimentodello scopo dell'atto; -entrambi i motivi si rivelano inammissibili; -dalla lettura de lla pronuncia impugnata si evince infatti che la CTR ha accertato in fatto come “risulta incontroverso che il provvedimento originariamenteimpugnato (cartella) è stato impugnato oltre i 60 giorni; ciò risulta agevolmente desumibile anche dalla motivazione della sentenzadei giudici di prime cure i quali sul punto hanno osservato che «effettivamente dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato in copia oltre il sessantesimo giorno all'ente impositore e all'agente della riscossione…» (pag. 3 ultimo periodo della sentenza impugnata); ancora,nel prosieguo, la CTR nuovamente sottolinea come “la sentenza di prime cure va riformata e l'originario ricorso del contribuente va dichiaratoinammissibile per violazione dell’art. 21 del decreto legislativo n.546 del 1992”; - ciò chiarito, i motivi di ricorso non si con frontano con la sentenza impugnata; ed è pacifico che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 mancanzadi motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cuiall'art. 366, comma primo, n. 4 c.p.c. ; - i l ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta “ l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino i n modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,ovvero le carenze della motivazione... " ( in argomento, Cass. n. 17125 del 2007 e negli stessi termini Cass. n. 20652 del 2009; Cass. Sez.6, 18 novembre 2021, n. 3538 4 ); - nel caso di specie difetta con evidenza la necessaria riferibilità delle censurealla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la CTR ha affermato,con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico - giuridico, dapprima la regolarità della not ifica della cartella, quindi la intempestività del ricorso di fronte alla CTP . L e censure proposte , a frontedi ciò, non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla illegittimità della notifica della cartella impugnata ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 ma nulla deduce sulla tardività del ricorso di frontealla CTP; - invece, a fronte di tale ratio decidendi relativa alla intempe stiva proposizione del ricorso di primo grado, era preciso onere del contribuente censurare in primo luogo l’affermazione del giudice dell'appello relativa alla tardività del ricorso; nessuna doglianza, neppure quella relativa alla illegittimità della noti fica dell’atto impugnato,può infatti trovare attenzione nel processo se non è proposta ritualmente, quindi in primo luogo nel rispetto del termine di impugnativadi cui all’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992; -in ultimo, va puntualizzato che a fronte de lla decisione resa dalla CTR inordine alla inammissibilità del ricorso, tutte le osservazioni svolte dal giudice dell’appello con riguardo alla notifica della cartella impugnata Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 risultanoultronee; invero, questa Corte ha chiarito da tempo come ( per tutte si rimanda alla nota pronuncia resa da Cass. Sez.U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013) qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivodi gravame , così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile,per difetto di inte resse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsisvolta ad abundantiam , su tale ultimo aspetto; -alla luce di ciò, trova qui conferma ulteriore la giurisprudenza di questa Corte in forza della quale ( in termini si veda Cass. Sez.2, Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019) ove il g iudice d'appello abbiadichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta socc ombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza,ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilitàpriverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere insede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata; - conseguentemente, per tutte le sopra esposte ragioni, il ricorso va rigettato; l e spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente che liquida in euro2.400,00 oltre a d accessori di legge. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussiste