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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 29822/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli haconfermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino il 20 febbraio 2020,alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art75 d.lgs. n. 159 del 2011, commesso nel mese di agosto 2019, esclusa lacircostanza aggravante di cui all'art 61 n. 2 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo(inosservanza dell'art. 533 del codice di rito e vizio di motivazione per nonessere stati indicati gli elementi di prova atti ad escludere il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.).[OSCURATO:PERSONA] che il motivo prospettato è generico e privo della indicazione delleragioni di fatto e di diritto (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822) che sorreggono la richiesta e che, anzi, non si ravvisa il denunciatovizio di motivazione, come si evince dal testo della sentenza impugnata (v. p. 7 ess. ove vengono puntualmente indicati gli elementi a carico per gli episodi del 5e del 14 agosto 2019).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli haconfermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino il 20 febbraio 2020,alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art75 d.lgs. n. 159 del 2011, commesso nel mese di agosto 2019, esclusa lacircostanza aggravante di cui all'art 61 n. 2 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo(inosservanza dell'art. 533 del codice di rito e vizio di motivazione per nonessere stati indicati gli elementi di prova atti ad escludere il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.).[OSCURATO:PERSONA] che il motivo prospettato è generico e privo della indicazione delleragioni di fatto e di diritto (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822) che sorreggono la richiesta e che, anzi, non si ravvisa il denunciatovizio di motivazione, come si evince dal testo della sentenza impugnata (v. p. 7 ess. ove vengono puntualmente indicati gli elementi a carico per gli episodi del 5e del 14 agosto 2019).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]