CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 1989
Cassazione n. 40325/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1989 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022 (depositata il 14 febbraio 2022), il Tribunale di Catania, in funzione di giudice per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Putina-Pillera". 2. Avverso l'ordinanza di annullamento, il Russo, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Assume che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe priva di una reale ed effettiva confutazione delle deduzioni difensive tese a dimostrare l'insussistenza di elementi sufficienti a ricondurre la condotta dell'indagato al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Rappresenta che la difesa, con l'atto di impugnazione, aveva evidenziato che i reati contro il patrimonio commessi dal Russo erano a lui solo riconducibili e non inquadrabili nell'ambito dell'attività del sodalizio criminoso. Dalle intercettazioni, invero, non emergerebbe alcun mandato conferito al Russo da parte dei vertici del clan e, dalla comunicazione di notizia di reato, emergerebbe che i profitti dei reati in questione sarebbero stati riscossi direttamente dall'indagato. La difesa aveva, altresì, evidenziato che la conversazione del 17 marzo 2015, prog. 575, valorizzata dai giudici di merito, in realtà, era intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non era in alcun modo riferibile al Russo. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 e 416-bis cod. pen. Lamenta la mancata valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, sarebbero anche prive di riscontri estrinseci. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'attribuzione al Russo delle conversazioni telefoniche in cui uno degli interlocutori è tale "Picciriddu". Rappresenta che non vi sarebbero elementi certi per attribuire all'indagato il soprannome di "Picciriddu" e che, anzi, dagli atti, emergerebbero elementi che indurrebbero a ricondurre tale nomignolo a [OSCURATO:PERSONA] nonché altri elementi dai quali emergerebbe l'attribuzione al Russo del soprannome di "Femminedda". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con tale motivo, invero, il ricorrente muove delle censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti. Al riguardo, occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Come ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano), il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore per omissione, invenzione o falsificazione. Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato né il travisamento di una prova decisiva in termini di errore percettivo (e non valutativo), ma si è limitato a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, in base alla quale il Russo si sarebbe limitato a commettere reati contro il patrimonio solo a lui riconducibili e non inquadrabili nell'ambito dell'attività del sodalizio criminoso. Ricostruzione, peraltro, valutata e ritenuta poco credibile dal Tribunale, poiché il clan mai avrebbe consentito a un "estraneo" di portare avanti un'attività illecita organizzata sul "proprio territorio". Con particolare riferimento, alla conversazione del 17 marzo 2015, prog. 575, va rilevato che il Tribunale non è incorso in alcun travisamento, avendola correttamente attribuita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e traendo da essa solo elementi per desumere che le attività criminose in questione fossero riconducibili al sodalizio criminoso. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, ha valutato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che si trattava di dichiarazioni recenti, rese da un esponente storico del clan, che aveva rapporti di parentela con [OSCURATO:PERSONA], ecc. Ha riscontrato, poi, le dichiarazioni del collaboratore con le conversazioni telefoniche nonché con i controlli su strada e con le immagini tratte dai sistemi di videoripresa, dai quali emerge che l'indagato costantemente frequentava gli altri associati e i luoghi di ritrovo dei sodali. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, con riferimento alla questione del soprannome dell'indagato, ha evidenziato che essa è priva di rilievo con specifico riferimento all'identificazione degli interlocutori delle conversazioni, atteso che, nella maggior parte di esse, l'indagato è indicato con il suo nome di battesimo. Né il ricorrente ha indicato specificamente tutte le conversazioni di rilevanza, ai fini dell'applicazione della misura, in cui l'interlocutore viene chiamato esclusivamente con il soprannome "Picciriddu". Sotto tale profilo, il ricorso si presenta inammissibile anche per la sua genericità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per