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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04327/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Argenio ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino, con cui è stato rigettata l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di diniego del patrocinio a spese dello Stato, la cui istanza è stata formulata dall'interessato nel procedimento penale iscritto a suo carico. 2.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, articolato in più profili.

3. Con la prima doglianza si deducono la violazione di legge in relazione all'art. 96 d.P.R. 115/2002 ed il vizio di motivazione, per avere il giudice dell'opposizione ritenuto insussistenti i presupposti dell'ammissione al patrocinio per i non abbienti, considerando ragionevole presumere il superamento della soglia di legge, in forza di redditi da attività illecite, avuto riguardo ai carichi pendenti dell'imputato- incensurato- per reati contro il patrimonio, sulla base di un'interpretazione dell'art. 96, comma 2 d.P.R. 115/2002 svincolata dalla sua ratio, rivolta ad assicurare il diritto di difesa, il cui rango costituzionale deve riflettersi sulla lettura delle disposizioni dettate in tema di patrocinio a spese dello Stato.

Lamenta che il giudice dell'opposizione abbia travisato il significato del disposto dell'art. 96, comma 2 cit., nella parte in cui consente la reiezione dell'istanza se 'vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi' nelle condizioni di ammissione al patrocinio, da un lato, perché ritiene che sia sufficiente il fumus del superamento dei limiti di reddito, dall'altro, perché, in contrasto con il dettato normativo, che rimanda al casellario giudiziale, ricava elementi di superamento del reddito dai carichi pendenti, giungendo sinanco ad affermare che [OSCURATO:PERSONA]Argenio è un criminale professionale, che trae cospicui guadagni illeciti dai reati commessi, in assenza di pronunce definitive ed in spregio alle disposizioni sulla declaratoria di delinquenza abituale.

Rileva che la presunzione di legge, di cui all'art. 76, comma 4-bis d.P.R. 115/2002, come aggiunto dalla

I. 125/2008, relativo ai reati ivi indicati è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte delle leggi n. 139/2010, a dimostrazione dell'inconciliabilità di qualsiasi automatismo con la valutazione reddituale.

Sostiene che la previsione di cui all'art. 96, comma 2 cit. consente il ricorso a presunzioni semplici non tanto con riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito illecite, ma in relazione al superamento dei limiti di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risultante nel caso in esame.

Richiama i poteri istruttori conferiti dall'art. 96 d.P.R. 115/2002, ma non esercitati dal giudice ai fini della decisione sull'istanza, che consentono di investire l'Ufficio finanziario competente 'prima di provvedere' alle verifiche di cui all'art. 98 del medesimo d.P.R..

Rileva, infine, che il giudice dell'opposizione, anziché porsi rispetto al provvedimento impugnato come giudice di secondo grado, giunge a riscrivere la motivazione di rigetto sfociando in considerazioni, quali la professionalità criminale dell'istante, non solo contra legem, ma del tutto avulse dalle argomentazioni assiomatiche che connotavano il decreto gravato, nonostante anche l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002 sia di natura devolutiva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto.

2. La questione proposta -ammissibile ex art. 99, comma 4 d.P.R. 115/2002, in quanto relativa all'interpretazione dell'art. 96 d.P.R. 115/2002- riguarda il senso da attribuire all'espressione 'fondati motivi' utilizzata al secondo comma della disposizione, nonché l'esistenza di fonti probatorie predeterminate dalle quali ricavare, pur in presenza di un'autocertificazione di redditi che consentono l'accesso al beneficio, l'effettivo superamento della soglia di reddito prevista dall'art. 76, comma 1 del d.P.R. cit..

3. E' necessario partire dalla lettera dell'art. 96, comma 2, secondo la quale "Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.

A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche" La lettura del testo normativo mette in evidenza che il giudice per rigettare la richiesta deve necessariamente trarre elementi di valutazione sulla reale condizione economica dell'interessato da una serie di indici che vengono specificati dalla disposizione come sintomatici di un livello reddituale incompatibile con la soglia di cui all'art. 76 (come integrato dall'art. 92).

Si tratta di indici molto estesi riguardanti tanto la storia criminale del soggetto (risultanze del casellario giudiziale), quanto la sfera economica e personale dell'istante (tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche).

Si tratta, tuttavia, anche di indici che debbono essere tutti presi in considerazione tenuto conto del fatto che il legislatore non utilizza la congiunzione disgiuntiva 'o', non introducendo, dunque, alternative fra gli elementi da valutare.4.

Se questa è la premessa, risulta chiaro che l'ordinamento non lascia il giudice libero di formare il proprio convincimento sul superamento della soglia reddituale, chiedendogli di argomentare proprio sugli elementi che lo stesso legislatore ritiene significativi.

Ed è per questo che vengono attribuiti al giudice poteri istruttori, affinché egli possa, su basi oggettive -in quanto accertate dalla Guardia di Finanza, o fornite dall'istante su sollecitazione del giudice ad integrazione della domanda (art. 79, comma 3)- fondatamente ritenere sulla base dei dati raccolti e della consultazione del certificato del casellario, che il limite di reddito di cui all'art. 76 è superato, per esempio (ed a mero titolo di esempio) perché l'attività economica esercitata produce introiti maggiori e non dichiarati rispetto di quanto autocertificato, perché l'istante possiede beni mobili di valore, che non costituendo reddito non appaiono dalla dichiarazione, perché l'indagine finanziaria attesta un tenore di vita incongruo con il limite reddituale indicato.

Ma, il giudice allo scopo di integrare le informazioni necessarie, ove lo ritenga necessario, deve chiedere alla parte istante ulteriore documentazione a sostegno dell'istanza, disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione

5. Ecco che, allora, 'i fondati motivi' possono certamente essere integrati da presunzioni ricavabili dagli indici accertati in sede di indagine o comunque risultanti dagli atti, ma non possono essere costituiti da mere supposizioni, né derivati esclusivamente da ragionamenti ipotetici.

Come chiarito da questa stessa Sezione, infatti, per formulare la presunzione semplice- secondo il procedimento descritto dall'art. 2727 cod. civ., è necessario che il fatto noto, da cui il giudice può trarre il fatto ignorato, quando l'inferenza presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo i criteri previsti dall'art. 2729, che limita a queste ipotesi il favorevole utilizzo della prova indiretta- "è necessario che il fatto noto sia costituito da un fatto indicativo della percezioni di redditi ulteriore rispetto ai redditi denunciati, od in assenza di questi, quali il tenore di vita dell'interessato e della sua famiglia, la disponibilità di beni di particolare valore non compatibili con uno stato economico di insufficienza di mezzi.

Da questi presupposti noti il giudice deve muovere l'inferenza sul superamento del valore soglia, non potendo, ovviamente apprezzare limitarsi a fare ricorso ad affermazioni ipotetiche o apodittiche o meramente sommarie" (cfr. Sez. 4^ n. 32782 del 10/07/2015, Clarizia).

6. In conclusione "In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali" (Sez. 4, Sentenza n. 15338 del 30/01/2020 Rv. 278867; Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688; in precedenza vedi Sez. 4, n. 45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv. 232908).

7. In nessun caso, dunque, è consentito dedurre il superamento delle condizioni reddituali attraverso la mera enumerazione dei carichi pendenti, come fa il giudice di merito non solo perché — e ciò è sottolineato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale- si tratta di un indice non indicato dal legislatore all'art. 96, comma 2, ma anche perché occorre comunque verificare se ai precedenti penali corrisponda un tenore di vita incompatibile con il limite reddituale di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002.

8. Nel caso di specie, al contrario, il giudice ha semplicemente 'supposto' la presenza di redditi provenienti da attività illecite, limitandosi a prendere atto dei carichi pendenti, senza indicare neppure da quali indizi potesse desumersi un tenore di vita o la proprietà di beni inconciliabili con il reddito soglia previsto dalla legge per il godimento del beneficio, sulla base di un'equazione priva di giustificazione e non supportata dalla disamina temporale degli eventuali precedenti penali (la cui sussistenza peraltro è negata dal ricorrente) e dall'attualizzazione fra i proventi dell'attività illecita e la situazione economica relativa al periodo di competenza.

9. L'ordinanza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale di Avellino per nuovo giudizio.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Argenio ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino, con cui è stato rigettata l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di diniego del patrocinio a spese dello Stato, la cui istanza è stata formulata dall'interessato nel procedimento penale iscritto a suo carico. 2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, articolato in più profili. 3. Con la prima doglianza si deducono la violazione di legge in relazione all'art. 96 d.P.R. 115/2002 ed il vizio di motivazione, per avere il giudice dell'opposizione ritenuto insussistenti i presupposti dell'ammissione al patrocinio per i non abbienti, considerando ragionevole presumere il superamento della soglia di legge, in forza di redditi da attività illecite, avuto riguardo ai carichi pendenti dell'imputato- incensurato- per reati contro il patrimonio, sulla base di un'interpretazione dell'art. 96, comma 2 d.P.R. 115/2002 svincolata dalla sua ratio, rivolta ad assicurare il diritto di difesa, il cui rango costituzionale deve riflettersi sulla lettura delle disposizioni dettate in tema di patrocinio a spese dello Stato. Lamenta che il giudice dell'opposizione abbia travisato il significato del disposto dell'art. 96, comma 2 cit., nella parte in cui consente la reiezione dell'istanza se 'vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi' nelle condizioni di ammissione al patrocinio, da un lato, perché ritiene che sia sufficiente il fumus del superamento dei limiti di reddito, dall'altro, perché, in contrasto con il dettato normativo, che rimanda al casellario giudiziale, ricava elementi di superamento del reddito dai carichi pendenti, giungendo sinanco ad affermare che [OSCURATO:PERSONA]Argenio è un criminale professionale, che trae cospicui guadagni illeciti dai reati commessi, in assenza di pronunce definitive ed in spregio alle disposizioni sulla declaratoria di delinquenza abituale. Rileva che la presunzione di legge, di cui all'art. 76, comma 4-bis d.P.R. 115/2002, come aggiunto dalla I. 125/2008, relativo ai reati ivi indicati è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte delle leggi n. 139/2010, a dimostrazione dell'inconciliabilità di qualsiasi automatismo con la valutazione reddituale. Sostiene che la previsione di cui all'art. 96, comma 2 cit. consente il ricorso a presunzioni semplici non tanto con riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito illecite, ma in relazione al superamento dei limiti di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risultante nel caso in esame. Richiama i poteri istruttori conferiti dall'art. 96 d.P.R. 115/2002, ma non esercitati dal giudice ai fini della decisione sull'istanza, che consentono di investire l'Ufficio finanziario competente 'prima di provvedere' alle verifiche di cui all'art. 98 del medesimo d.P.R.. Rileva, infine, che il giudice dell'opposizione, anziché porsi rispetto al provvedimento impugnato come giudice di secondo grado, giunge a riscrivere la motivazione di rigetto sfociando in considerazioni, quali la professionalità criminale dell'istante, non solo contra legem, ma del tutto avulse dalle argomentazioni assiomatiche che connotavano il decreto gravato, nonostante anche l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002 sia di natura devolutiva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. La questione proposta -ammissibile ex art. 99, comma 4 d.P.R. 115/2002, in quanto relativa all'interpretazione dell'art. 96 d.P.R. 115/2002- riguarda il senso da attribuire all'espressione 'fondati motivi' utilizzata al secondo comma della disposizione, nonché l'esistenza di fonti probatorie predeterminate dalle quali ricavare, pur in presenza di un'autocertificazione di redditi che consentono l'accesso al beneficio, l'effettivo superamento della soglia di reddito prevista dall'art. 76, comma 1 del d.P.R. cit.. 3. E' necessario partire dalla lettera dell'art. 96, comma 2, secondo la quale "Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche" La lettura del testo normativo mette in evidenza che il giudice per rigettare la richiesta deve necessariamente trarre elementi di valutazione sulla reale condizione economica dell'interessato da una serie di indici che vengono specificati dalla disposizione come sintomatici di un livello reddituale incompatibile con la soglia di cui all'art. 76 (come integrato dall'art. 92). Si tratta di indici molto estesi riguardanti tanto la storia criminale del soggetto (risultanze del casellario giudiziale), quanto la sfera economica e personale dell'istante (tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche). Si tratta, tuttavia, anche di indici che debbono essere tutti presi in considerazione tenuto conto del fatto che il legislatore non utilizza la congiunzione disgiuntiva 'o', non introducendo, dunque, alternative fra gli elementi da valutare.4. Se questa è la premessa, risulta chiaro che l'ordinamento non lascia il giudice libero di formare il proprio convincimento sul superamento della soglia reddituale, chiedendogli di argomentare proprio sugli elementi che lo stesso legislatore ritiene significativi. Ed è per questo che vengono attribuiti al giudice poteri istruttori, affinché egli possa, su basi oggettive -in quanto accertate dalla Guardia di Finanza, o fornite dall'istante su sollecitazione del giudice ad integrazione della domanda (art. 79, comma 3)- fondatamente ritenere sulla base dei dati raccolti e della consultazione del certificato del casellario, che il limite di reddito di cui all'art. 76 è superato, per esempio (ed a mero titolo di esempio) perché l'attività economica esercitata produce introiti maggiori e non dichiarati rispetto di quanto autocertificato, perché l'istante possiede beni mobili di valore, che non costituendo reddito non appaiono dalla dichiarazione, perché l'indagine finanziaria attesta un tenore di vita incongruo con il limite reddituale indicato. Ma, il giudice allo scopo di integrare le informazioni necessarie, ove lo ritenga necessario, deve chiedere alla parte istante ulteriore documentazione a sostegno dell'istanza, disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione 5. Ecco che, allora, 'i fondati motivi' possono certamente essere integrati da presunzioni ricavabili dagli indici accertati in sede di indagine o comunque risultanti dagli atti, ma non possono essere costituiti da mere supposizioni, né derivati esclusivamente da ragionamenti ipotetici. Come chiarito da questa stessa Sezione, infatti, per formulare la presunzione semplice- secondo il procedimento descritto dall'art. 2727 cod. civ., è necessario che il fatto noto, da cui il giudice può trarre il fatto ignorato, quando l'inferenza presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo i criteri previsti dall'art. 2729, che limita a queste ipotesi il favorevole utilizzo della prova indiretta- "è necessario che il fatto noto sia costituito da un fatto indicativo della percezioni di redditi ulteriore rispetto ai redditi denunciati, od in assenza di questi, quali il tenore di vita dell'interessato e della sua famiglia, la disponibilità di beni di particolare valore non compatibili con uno stato economico di insufficienza di mezzi. Da questi presupposti noti il giudice deve muovere l'inferenza sul superamento del valore soglia, non potendo, ovviamente apprezzare limitarsi a fare ricorso ad affermazioni ipotetiche o apodittiche o meramente sommarie" (cfr. Sez. 4^ n. 32782 del 10/07/2015, Clarizia). 6. In conclusione "In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali" (Sez. 4, Sentenza n. 15338 del 30/01/2020 Rv. 278867; Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688; in precedenza vedi Sez. 4, n. 45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv. 232908). 7. In nessun caso, dunque, è consentito dedurre il superamento delle condizioni reddituali attraverso la mera enumerazione dei carichi pendenti, come fa il giudice di merito non solo perché — e ciò è sottolineato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale- si tratta di un indice non indicato dal legislatore all'art. 96, comma 2, ma anche perché occorre comunque verificare se ai precedenti penali corrisponda un tenore di vita incompatibile con il limite reddituale di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002. 8. Nel caso di specie, al contrario, il giudice ha semplicemente 'supposto' la presenza di redditi provenienti da attività illecite, limitandosi a prendere atto dei carichi pendenti, senza indicare neppure da quali indizi potesse desumersi un tenore di vita o la proprietà di beni inconciliabili con il reddito soglia previsto dalla legge per il godimento del beneficio, sulla base di un'equazione priva di giustificazione e non supportata dalla disamina temporale degli eventuali precedenti penali (la cui sussistenza peraltro è negata dal ricorrente) e dall'attualizzazione fra i proventi dell'attività illecita e la situazione economica relativa al periodo di competenza. 9. L'ordinanza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale di Avellino per nuovo giudizio. Così deciso il
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