CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29285/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in epigrafe, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice di appello, che lo aveva condannato alla multa di € 206,00 per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. Rappresenta, con un unico motivo di ricorso, che la persona offesa aveva rimesso la querela. Risulta dagli atti che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela in data 31 gennaio 2025 presso il Comando dei Carabinieri e che l'imputato ha accettato la remissione . La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarato dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (S.U. 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681). La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc.pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d