CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 13383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pistone– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, n. 3996/2024, depositata il 22/05/2024, notificata il27/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Catania, la cartella di pagamento n.29320190021386313000, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione(di seguito, Ader) per la somma complessiva di euro 107.268,54, inrelazione ad imposte a titolo di Ires 2012, Irap 2014 e Iva 2016.Numero registro generale 16876/2024Numero sezionale 3359/2026Numero di raccolta generale 13383/2026Data pubblicazione 09/05/2026La società contribuente lamentava l’inesistenza della notifica dellacartella e la decadenza dal potere di riscossione per violazione dei terminiex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.La CTP rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificata, in data12/12/2019, l’impugnata cartella.2. La società contribuente proponeva appello, che veniva accoltodalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (di seguito,CGT-2), in quanto non vi era prova che la cartella fosse stata notificataritualmente entro i termini decadenziali di accertamento.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ader, affidandosi a duemotivi.La contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., per aver la CGT-2 erroneamente escluso lasussistenza di atti interruttivi della prescrizione [rectius: decadenza], chel’Ader aveva in realtà provato fin dal primo grado.Invero, dalla stessa cartella esattoriale impugnata emergeva che,prima della formazione del ruolo, l’Agenzia aveva provveduto a notificaredistinte comunicazioni di irregolarità, cui avevano fatto seguito pagamentiparziali, e che la società contribuente aveva richiesto ed ottenuto larateazione delle somme contestate, dalla quale era successivamentedecaduta.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in seguito allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà eNumero registro generale 16876/2024Numero sezionale 3359/2026Numero di raccolta generale 13383/2026Data pubblicazione 09/05/2026insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022, n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazionedel motivo in esame, in quanto la ricorrente non indica il “fatto”, intesocome evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenicorilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035;Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n.5133), ma incentra la propria censura sull’omessa valutazione di elementiNumero registro generale 16876/2024Numero sezionale 3359/2026Numero di raccolta generale 13383/2026Data pubblicazione 09/05/2026istruttori, ossia delle annotazioni contenute nell’impugnata cartella dipagamento, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possaricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961;Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass. 18/10/2018, n. 26305), e neppure l’omesso esame di elementiistruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 28/12/2024, n. 34787; Cass.20/06/2024, n. 17005).Nell’articolazione del motivo, inoltre, l’Ader neppure indica “come” e“quando”, ossia in quali atti processuali, il fatto dedotto sia stato oggettodi discussione tra le parti, ossia in quale sede processuale sia stataprospettata la questione della notifica delle comunicazioni asseritamenteinterruttive della decadenza dal potere impositivo, con conseguenteinammissibilità del motivo anche per difetto di specificità.In proposito, la CGT-2 ha, peraltro, rilevato che «l’unico atto cheavrebbe potuto evitare il decorso del termine di decadenza dal potere diriscossione sarebbe stato solo la notifica della cartella di pagamento entroi termini decadenziali, non essendo ammesso a tal fine alcun attoequipollente», e tale statuizione non è stata specificamente censuratadall’Ader, restando così del tutto irrilevante la doglianza con cuiquest’ultima ha richiamato l’efficacia interruttiva delle diversecomunicazioni di irregolarità asseritamente effettuate.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per non essersi la CGT-2 avveduta, una volta ritenutarituale la notifica della cartella di pagamento, che alla mancataopposizione alla stessa conseguiva l’inammissibilità dell’eccezione didecadenza dal potere impo-esattivo di cui all’art. 25 del d.P.R. n.Numero registro generale 16876/2024Numero sezionale 3359/2026Numero di raccolta generale 13383/2026Data pubblicazione 09/05/2026602/1973, trattandosi di questione che la società contribuente avrebbedovuto far valere con la tempestiva impugnazione dell’atto opposto.2.1 Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto sconnesso dallaratio decidendi.La CGT-2 ha, invero, ritenuto che la cartella di pagamento non fossestata ritualmente notificata in tempo utile per evitare la decadenza di cuiall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, e tale statuizione non è stataminimamente contestata dalla ricorrente.I giudici d’appello hanno poi aggiunto che, in ogni caso, alla data dinotifica della cartella (12/12/2019), erano comunque decorsi i predettitermini di decadenza per carenza di precedenti atti interruttivi, ma nonhanno affatto sostenuto che la cartella non fosse stata tempestivamenteopposta, essendo anzi pacifico che la cartella fosse stata tempestivamenteimpugnata con atto del 06/02/2020 (cfr. pag. 2 dell’impugnata sentenza).3. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dell’Ader alpagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione alpagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese giudiziali,che liquida in euro 5.800,00 per compenso, oltre 15% per le spesegenerali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano