Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29859/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21066/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FERRARA n. 523/2022, pubblicata il 6luglio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Ferrara hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 523/2022 del Tribunale di Ferrara, pubblicata il 6 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale in due motivi. 2.- La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c. 3.- Il Tribunale di Ferrara ha accolto gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 130/2022, pubblicata il 12 marzo 2022, de l Giudice di pace di Ferrara, ha così dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa ed ha annullato i verbali di accertamento 229216238 e 229216130 e sequestro amministrativo operati il 2 ottobre 2021 dai Carabinieri di Lido degli Estensi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la vettura Audi 6 [OSCURATO:PERSONA].

B55MCH, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. 4.- Oggetto delle contestazioni di cui ai menzionati verbali di accertamento a carico del Micheletti eranostate la violazione dell’art. 213, comma 8, cod. strada (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo del 3 maggio 2019 per violazione dell’art. 93, commi 1-bis e 7-bis, cod. strada) e la violazione dell’art. 93, commi 1-bis e 7 - bis , cod. strada, in quanto lo stesso, residente da oltre sessanta giorni in Italia, circolava alla guida della citata autovettura Audi tg.

B55MCH, immatricolata all’estero (Romania).

5. - Nel riformare la sentenza di primo grado, il Tribunale di Ferrara, quanto alla violazione di cui all’art. 213, comma 8, cod. strada, ha evidenziato come fosse provato che in data 29 ottobre 2019 il Micheletti era stato autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, Direzione generale territoriale del Nord est, sezione di Ferrara, a condurre il veicolo in questione oltre i transiti di confine entro quindici giorni.

La sentenza d’appello ha così affermato: “[OSCURATO:PERSONA] ha condotto il veicolo oltre i transiti di confine ed il dato non è contestato.

Il sequestro amministrativo di cui all’art.213 comma 1 CdS ha lo scopo di disporre un vincolo di giuridica indisponibilità del bene, finalizzato alla successiva confisca amministrativa.

Orbene nel momento in cui la possibilità di confisca amministrativa è venuta meno, avendo il conducente richiesto il rilascio del foglio di via e condotto il veicolo oltre i transiti di confine, il sequestro diviene inefficace, essendo lo stesso necessariamente strumentale alla confisca amministrativa.

I Carabinieri di Comacchio, i quali avevano disposto il sequestro del veicolo, sono stati debitamente informati da parte della Motorizzazione dell’avvenuta richiesta di rimpatrio (doc. 9 allegato al ricorso in appello).

Al momento del controllo i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] sono stati debitamente informati dal Micheletti dell’avvenuto rimpatrio (doc. 6 resistente).

A seguito del rimpatrio il sequestro, inefficace ex lege perché non più autorizzato dalla norma di legge che prevede il vincolo (art.213 co.1 cds), avrebbe dovuto essere revocato d’ufficio, difettandone in radice i presupposti di applicabilità.

Non sarebbe quindi coerente con il disposto dell’art.213 comma 1 CdS né con il disposto dell’art.93 co 7 bis un sequestro fine a sé stesso, senza termine finale e non finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Nessuna disposizione legislativa prevede che nel caso di specie il conducente avrebbe dovuto chiedere il dissequestro del veicolo, né la parte resistente l’ha indicata.

Il conducente ha seguito la procedura prevista dalla norma di legge ossia dall’art.97 del codice della strada ed ha ufficialmente evitato la confisca amministrativa, conseguendone il venir meno del sequestro ad essa e solo ad essa strumentale (…).

Quando il veicolo è rientrato in Italia ed è stato fermato due anni dopo il rimpatrio, il sequestro era già inefficace, tanto è vero che i militari operanti non hanno proceduto in quel momento, né in precedenza, alla confisca del veicolo. (…).

Sotto altro profilo- puntualmente allegato dall’appellante - non può che rilevarsi lo stato soggettivo di buona fede incolpevole del conducente, il quale ha seguìto una procedura espressamente prevista dalla legge onde espatriare il veicolo, ha ottenuto documenti e permessi dalle Autorità, in assenza di norme che gli indicassero un diverso modo di procedere.

Ne consegue che, dovesse in ipotesi sostenersi che il conducente aveva l’obbligo di presentare una istanza di dissequestro, in tale incertezza normativa non può non venire meno l’elemento soggettivo della violazione”.

5.1. – Il primo motivo del ricorso principale del Ministero dell’interno e della Prefettura di Ferrara deduce sul punto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213, comma 8 , d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

I ricorrenti principali sostengono che l'art. 213 cod. strada, nel prevedere l’organo di polizia quale organo deputato all'accertamento della violazione, fa riferimento alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 legge 121/1981.

La contestazione dell’illecito amministrativo, la sottoposizione a precise prescrizioni e il loro controllo sono, quindi, atti tipici delle Forze di Polizia e non di altri enti o amministrazioni dello Stato.

Dunque, sebbene il Micheletti avesse richiesto all’Ufficio competente della Motorizzazione Civile di Ferrara i documenti necessari per l’esportazione del veicolo ricevendo il c.d. foglio di via di cui all’art. 99 cod. strada, lo stesso avrebbe omesso di comunicare e/o portare in visione alcunché agli organi di polizia competenti per il dissequestro.

Né alcuna comunicazione delle formalità espletate dal Micheletti era,inoltre, pervenuta dalla Motorizzazione Civile di Ferrara agli uffici del Comando NORM della [OSCURATO:PERSONA] di Comacchio.

Secondo i ricorrenti principali, il Micheletti avrebbe dovuto presentare un’apposita richiesta, o quantomeno presentarsi personalmente, presso l’ufficio accertatore della violazione amministrativa mostrando l’avvenuta richiesta di esportazione del veicolo o i documenti d’immatricolazione dello stesso per ottenere il dissequestro, il quale sarebbe decorso dalla data di esibizione di detti documenti.

Inoltre, il primo motivo del ricorso del Ministero dell’interno e della Prefettura di Ferrara aggiunge che la pur visibile segnalazione dello stato di sequestro del veicolo di cui all’art. 213 cod. strada, apposta dagli agenti a norma di legge (i c.d. sigilli), doveva pensarsi arbitrariamente e indebitamente rimossa dal Micheletti prima dell’esportazione del veicolo all’estero.

La censura conclude che il Micheletti “non ha comunicato nulla all’organo accertatore, ha rimosso arbitrariamente dall’auto la documentazione attestante il vincolo (i.e. i sigilli) e ha circolato consapevolmente con il veicolo ancora sottoposto a sequestro”.

6. – Il Tribunale di Ferrara, quanto alla violazione di cui all’art. 93, commi 1-bis e 7 - bis , cod. strada, contestata in quanto il ricorrente, residente da oltre sessanta giorni in Italia, circolava alla guida di autovettura immatricolata all'estero (Romania), ha evidenziato come il Micheletti, per giustificare l’utilizzo dell’automobile, aveva prodotto un contratto di comodato e un contratto di collaborazione con la società proprietaria dello stesso veicolo [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale di cui il medesimo Micheletti è unico socio ed amministratore.

Il Tribunale ha escluso la nullità del contratto di comodato stipulato dalla società unipersonale col socio unico.

Per il giudice d’appello, alla stregua della disciplina vigente all’epoca dei fatti, il Micheletti aveva dunque a disposizione sulla vettura immatricolata in Romania i documenti idonei a consentirgli di condurla in Italia nonostante egli risiedesse in Italia da più di sessanta giorni.

6.1. - Il secondo motivo del ricorso principale denuncia sul punto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ratione temporis operante, sostenendo che il dedotto contratto di consulenza tra la [OSCURATO:SOCIETA]., e il Micheletti, socio unico ed amministratore della medesima società, si sarebbe dovuto ritenereelusivo del disposto dell’art. 93 cod. strada. 7.-I due motivi del ricorso principale devono essere decisi sulla base di un rilievo di carattere preliminare.

7.1. - La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., i commi 1-bise 7- bis dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che vietano, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, prevedendo la relativa sanzione pecuniaria, unitamente, al verificarsi di determinate condizioni, al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo (richiamando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213).

Le norme, finalizzate al contrasto del fenomeno della c.d. esterovestizione dei veicoli, sono state ritenute dalla Corte costituzionale del tutto estranee alla materia regolata dal decreto-legge in cui sono state inserite in sede di conversione, ispirata dal fine di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale e di rafforzare i dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla criminalità di matrice terroristica e mafiosa.

Le disposizioni censurate sono apparse del tutto estranee all'impianto del decreto originario, presentando pertanto il carattere di norme "intruse", con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, nonché, infine, in relazione all'esigenza di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione.

La Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 113 del 2023, ha dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi i commi 1-ter, 1-quater e 7 - ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29 - bis , comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che rispettivamente disciplinano i casi in cui è consentita la circolazione di veicoli immatricolati all'estero, il rilascio del foglio di via e le relative sanzioni in caso di violazione, giacché in rapporto di stretta connessione con quelle di cui ai commi 1-bis e 7 - bis dell'art. 93 cod. strada, dichiarate costituzionalmente illegittime nel medesimo giudizio.

7.2. - La pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale - dichiarativa della illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7 - bis dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, - elimina le norme con effetto ex tunc (non essendo riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la regola tempus regit actum), con la conseguenza che esse non sono più applicabili, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità.

7.3. -Stante la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme su cui era fondata la pretesa sanzionatoria amministrativa oggetto di opposizione, vanno respinti i due motivi del ricorso principale che ne lamentano la violazione o falsa applicazione nella sentenza impugnata (in particolare, nel primo motivo la violazione dell’art. 213, comma 8, cod. strada avente a presupposto un sequestro amministrativo per una precedente violazione dell’art. 93, commi 1-bis e 7 - bis , cod. strada; nel secondo motivo una ulteriore violazione dell’art. 93, commi 1-bise 7-bis, cod. strada).

8. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e il difetto di motivazione, in ordine alla statuizione di integrale compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale di Ferrara “a causa dell’assoluta novità delle questioni giuridiche trattate”.

Per i ricorrenti incidentali, le questioni trattate non potrebbero invece ritenersi nuove, attenendo a principi elementari di diritto.

8.1. – Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato, non essendo sindacabile in cassazione per violazione di legge la decisione del giudice d’appello che, nel riformare la pronuncia di primo grado, disponga la compensazione delle spese processuali tra le parti ragione della assoluta novità della questione trattata, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., trattandosi di apprezzamento di merito della sussistenza dei motivi posti a fondamento dell’esercizio del correlato potere discrezionale ad opera del primo giudice.

Va, invero, riservato al giudice del merito il riscontro dei motivi di compensazione che, giustificati alla stregua di un’assunta carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, o della complessità delle questioni affrontate, ergono tali motivi a sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo abbiano indotto ad agire o resistere in giudizio, e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez.

Unite, n. 2572 del 2012).

D’altro canto, per quanto emerge altresì dalle stesse difese dei ricorrenti incidentali, il cui controricorso si sviluppa in 33 pagine e prospetta ulteriori profili di diritto dell’Unione europea e rilievi di illegittimità costituzionale, ben può dirsi che la controversia atteneva a questioni prive di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale. 9.-Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (concernente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93, comma 1-bis cod. strada, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ed ancora il difetto di motivazione alla luce delle sentenza della CGUE 16 dicembre 2011 C- 274/20 e dell’8 marzo 2022 C-205/20, nonché dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 137 del 2022), dichiaratamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

10. – Vanno , pertanto , rigettati sia il ricorso principale sia il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarandosi assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, giacché condizionato.

11. - Stante la reciproca soccombenza, ed essendo la causa definita in base alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quale era stata azionata la pretesa sanzionatoria amministrativa oggetto di opposizione, sussistono le ragioni per disporre la compensazione per intero fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

12. - Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Non sussistono le medesime condizioni per dare atto dell'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti principali, in ragione della esenzione delle Amministrazioni dello Stato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e compensa per intero tra le parti le spese d el giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21066/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FERRARA n. 523/2022, pubblicata il 6luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Ferrara hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 523/2022 del Tribunale di Ferrara, pubblicata il 6 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale in due motivi. 2.- La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c. 3.- Il Tribunale di Ferrara ha accolto gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 130/2022, pubblicata il 12 marzo 2022, de l Giudice di pace di Ferrara, ha così dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa ed ha annullato i verbali di accertamento 229216238 e 229216130 e sequestro amministrativo operati il 2 ottobre 2021 dai Carabinieri di Lido degli Estensi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la vettura Audi 6 [OSCURATO:PERSONA]. B55MCH, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. 4.- Oggetto delle contestazioni di cui ai menzionati verbali di accertamento a carico del Micheletti eranostate la violazione dell’art. 213, comma 8, cod. strada (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo del 3 maggio 2019 per violazione dell’art. 93, commi 1-bis e 7-bis, cod. strada) e la violazione dell’art. 93, commi 1-bis e 7 - bis , cod. strada, in quanto lo stesso, residente da oltre sessanta giorni in Italia, circolava alla guida della citata autovettura Audi tg. B55MCH, immatricolata all’estero (Romania). 5. - Nel riformare la sentenza di primo grado, il Tribunale di Ferrara, quanto alla violazione di cui all’art. 213, comma 8, cod. strada, ha evidenziato come fosse provato che in data 29 ottobre 2019 il Micheletti era stato autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, Direzione generale territoriale del Nord est, sezione di Ferrara, a condurre il veicolo in questione oltre i transiti di confine entro quindici giorni. La sentenza d’appello ha così affermato: “[OSCURATO:PERSONA] ha condotto il veicolo oltre i transiti di confine ed il dato non è contestato. Il sequestro amministrativo di cui all’art.213 comma 1 CdS ha lo scopo di disporre un vincolo di giuridica indisponibilità del bene, finalizzato alla successiva confisca amministrativa. Orbene nel momento in cui la possibilità di confisca amministrativa è venuta meno, avendo il conducente richiesto il rilascio del foglio di via e condotto il veicolo oltre i transiti di confine, il sequestro diviene inefficace, essendo lo stesso necessariamente strumentale alla confisca amministrativa. I Carabinieri di Comacchio, i quali avevano disposto il sequestro del veicolo, sono stati debitamente informati da parte della Motorizzazione dell’avvenuta richiesta di rimpatrio (doc. 9 allegato al ricorso in appello). Al momento del controllo i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] sono stati debitamente informati dal Micheletti dell’avvenuto rimpatrio (doc. 6 resistente). A seguito del rimpatrio il sequestro, inefficace ex lege perché non più autorizzato dalla norma di legge che prevede il vincolo (art.213 co.1 cds), avrebbe dovuto essere revocato d’ufficio, difettandone in radice i presupposti di applicabilità. Non sarebbe quindi coerente con il disposto dell’art.213 comma 1 CdS né con il disposto dell’art.93 co 7 bis un sequestro fine a sé stesso, senza termine finale e non finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa. Nessuna disposizione legislativa prevede che nel caso di specie il conducente avrebbe dovuto chiedere il dissequestro del veicolo, né la parte resistente l’ha indicata. Il conducente ha seguito la procedura prevista dalla norma di legge ossia dall’art.97 del codice della strada ed ha ufficialmente evitato la confisca amministrativa, conseguendone il venir meno del sequestro ad essa e solo ad essa strumentale (…). Quando il veicolo è rientrato in Italia ed è stato fermato due anni dopo il rimpatrio, il sequestro era già inefficace, tanto è vero che i militari operanti non hanno proceduto in quel momento, né in precedenza, alla confisca del veicolo. (…). Sotto altro profilo- puntualmente allegato dall’appellante - non può che rilevarsi lo stato soggettivo di buona fede incolpevole del conducente, il quale ha seguìto una procedura espressamente prevista dalla legge onde espatriare il veicolo, ha ottenuto documenti e permessi dalle Autorità, in assenza di norme che gli indicassero un diverso modo di procedere. Ne consegue che, dovesse in ipotesi sostenersi che il conducente aveva l’obbligo di presentare una istanza di dissequestro, in tale incertezza normativa non può non venire meno l’elemento soggettivo della violazione”. 5.1. – Il primo motivo del ricorso principale del Ministero dell’interno e della Prefettura di Ferrara deduce sul punto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213, comma 8 , d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). I ricorrenti principali sostengono che l'art. 213 cod. strada, nel prevedere l’organo di polizia quale organo deputato all'accertamento della violazione, fa riferimento alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 legge 121/1981. La contestazione dell’illecito amministrativo, la sottoposizione a precise prescrizioni e il loro controllo sono, quindi, atti tipici delle Forze di Polizia e non di altri enti o amministrazioni dello Stato. Dunque, sebbene il Micheletti avesse richiesto all’Ufficio competente della Motorizzazione Civile di Ferrara i documenti necessari per l’esportazione del veicolo ricevendo il c.d. foglio di via di cui all’art. 99 cod. strada, lo stesso avrebbe omesso di comunicare e/o portare in visione alcunché agli organi di polizia competenti per il dissequestro. Né alcuna comunicazione delle formalità espletate dal Micheletti era,inoltre, pervenuta dalla Motorizzazione Civile di Ferrara agli uffici del Comando NORM della [OSCURATO:PERSONA] di Comacchio. Secondo i ricorrenti principali, il Micheletti avrebbe dovuto presentare un’apposita richiesta, o quantomeno presentarsi personalmente, presso l’ufficio accertatore della violazione amministrativa mostrando l’avvenuta richiesta di esportazione del veicolo o i documenti d’immatricolazione dello stesso per ottenere il dissequestro, il quale sarebbe decorso dalla data di esibizione di detti documenti. Inoltre, il primo motivo del ricorso del Ministero dell’interno e della Prefettura di Ferrara aggiunge che la pur visibile segnalazione dello stato di sequestro del veicolo di cui all’art. 213 cod. strada, apposta dagli agenti a norma di legge (i c.d. sigilli), doveva pensarsi arbitrariamente e indebitamente rimossa dal Micheletti prima dell’esportazione del veicolo all’estero. La censura conclude che il Micheletti “non ha comunicato nulla all’organo accertatore, ha rimosso arbitrariamente dall’auto la documentazione attestante il vincolo (i.e. i sigilli) e ha circolato consapevolmente con il veicolo ancora sottoposto a sequestro”. 6. – Il Tribunale di Ferrara, quanto alla violazione di cui all’art. 93, commi 1-bis e 7 - bis , cod. strada, contestata in quanto il ricorrente, residente da oltre sessanta giorni in Italia, circolava alla guida di autovettura immatricolata all'estero (Romania), ha evidenziato come il Micheletti, per giustificare l’utilizzo dell’automobile, aveva prodotto un contratto di comodato e un contratto di collaborazione con la società proprietaria dello stesso veicolo [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale di cui il medesimo Micheletti è unico socio ed amministratore. Il Tribunale ha escluso la nullità del contratto di comodato stipulato dalla società unipersonale col socio unico. Per il giudice d’appello, alla stregua della disciplina vigente all’epoca dei fatti, il Micheletti aveva dunque a disposizione sulla vettura immatricolata in Romania i documenti idonei a consentirgli di condurla in Italia nonostante egli risiedesse in Italia da più di sessanta giorni. 6.1. - Il secondo motivo del ricorso principale denuncia sul punto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ratione temporis operante, sostenendo che il dedotto contratto di consulenza tra la [OSCURATO:SOCIETA]., e il Micheletti, socio unico ed amministratore della medesima società, si sarebbe dovuto ritenereelusivo del disposto dell’art. 93 cod. strada. 7.-I due motivi del ricorso principale devono essere decisi sulla base di un rilievo di carattere preliminare. 7.1. - La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., i commi 1-bise 7- bis dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che vietano, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, prevedendo la relativa sanzione pecuniaria, unitamente, al verificarsi di determinate condizioni, al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo (richiamando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213). Le norme, finalizzate al contrasto del fenomeno della c.d. esterovestizione dei veicoli, sono state ritenute dalla Corte costituzionale del tutto estranee alla materia regolata dal decreto-legge in cui sono state inserite in sede di conversione, ispirata dal fine di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale e di rafforzare i dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla criminalità di matrice terroristica e mafiosa. Le disposizioni censurate sono apparse del tutto estranee all'impianto del decreto originario, presentando pertanto il carattere di norme "intruse", con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, nonché, infine, in relazione all'esigenza di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione. La Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 113 del 2023, ha dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi i commi 1-ter, 1-quater e 7 - ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29 - bis , comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che rispettivamente disciplinano i casi in cui è consentita la circolazione di veicoli immatricolati all'estero, il rilascio del foglio di via e le relative sanzioni in caso di violazione, giacché in rapporto di stretta connessione con quelle di cui ai commi 1-bis e 7 - bis dell'art. 93 cod. strada, dichiarate costituzionalmente illegittime nel medesimo giudizio. 7.2. - La pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale - dichiarativa della illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7 - bis dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, - elimina le norme con effetto ex tunc (non essendo riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la regola tempus regit actum), con la conseguenza che esse non sono più applicabili, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità. 7.3. -Stante la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme su cui era fondata la pretesa sanzionatoria amministrativa oggetto di opposizione, vanno respinti i due motivi del ricorso principale che ne lamentano la violazione o falsa applicazione nella sentenza impugnata (in particolare, nel primo motivo la violazione dell’art. 213, comma 8, cod. strada avente a presupposto un sequestro amministrativo per una precedente violazione dell’art. 93, commi 1-bis e 7 - bis , cod. strada; nel secondo motivo una ulteriore violazione dell’art. 93, commi 1-bise 7-bis, cod. strada). 8. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e il difetto di motivazione, in ordine alla statuizione di integrale compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale di Ferrara “a causa dell’assoluta novità delle questioni giuridiche trattate”. Per i ricorrenti incidentali, le questioni trattate non potrebbero invece ritenersi nuove, attenendo a principi elementari di diritto. 8.1. – Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato, non essendo sindacabile in cassazione per violazione di legge la decisione del giudice d’appello che, nel riformare la pronuncia di primo grado, disponga la compensazione delle spese processuali tra le parti ragione della assoluta novità della questione trattata, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., trattandosi di apprezzamento di merito della sussistenza dei motivi posti a fondamento dell’esercizio del correlato potere discrezionale ad opera del primo giudice. Va, invero, riservato al giudice del merito il riscontro dei motivi di compensazione che, giustificati alla stregua di un’assunta carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, o della complessità delle questioni affrontate, ergono tali motivi a sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo abbiano indotto ad agire o resistere in giudizio, e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. Unite, n. 2572 del 2012). D’altro canto, per quanto emerge altresì dalle stesse difese dei ricorrenti incidentali, il cui controricorso si sviluppa in 33 pagine e prospetta ulteriori profili di diritto dell’Unione europea e rilievi di illegittimità costituzionale, ben può dirsi che la controversia atteneva a questioni prive di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale. 9.-Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (concernente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93, comma 1-bis cod. strada, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ed ancora il difetto di motivazione alla luce delle sentenza della CGUE 16 dicembre 2011 C- 274/20 e dell’8 marzo 2022 C-205/20, nonché dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 137 del 2022), dichiaratamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale. 10. – Vanno , pertanto , rigettati sia il ricorso principale sia il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarandosi assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, giacché condizionato. 11. - Stante la reciproca soccombenza, ed essendo la causa definita in base alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quale era stata azionata la pretesa sanzionatoria amministrativa oggetto di opposizione, sussistono le ragioni per disporre la compensazione per intero fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. 12. - Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. Non sussistono le medesime condizioni per dare atto dell'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti principali, in ragione della esenzione delle Amministrazioni dello Stato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e compensa per intero tra le parti le spese d el giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 29859/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris