CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 29868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che METWALLI [OSCURATO:PERSONA] - imputato, come meglio specificato in rubrica, del reato di cui all'art. 256, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 08/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Milano; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure dedotte con il primo motivo non superino non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi, anzitutto, in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - del tutto generica e comunque anch'essa preclusa in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto altresì che la difesa, nel censurare gli aspetti ponderali e merceologici dei rifiuti trasportati, ha per un verso rinunciato all'espletamento di attività istruttoria sul punto, avendo optato per il giudizio abbreviato c.d. "secco"; per altro verso, ha fatto leva sul contenuto di un verbale di sequestro non allegato né indicato con precisione, incorrendo quindi in un difetto di autosufficienza del ricorso;ritenuto infine che la mancata applicazione della causa di non punibilità sia stata adeguatamente motivata dalla Corte d'Appello (oltre che dal G.i.p.) sulla scorta delle risultanze acquisite, e che quindi - anche sotto tale aspetto - una rivisitazione del merito della decisione debba ritenersi precluso a questa Suprema Corte; ritenuto che tali considerazioni non siano vulnerate dal contenuto della memoria ritualmente depositata dalla difesa, con cui si ribadiscono le doglianze già veicolate con il ricorso; ritenuto che, alla luce di quanto esposto, si imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle kmmende P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.Mt (i [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 6 - AGO 2026 FUN7ONAP IO Ggji.)171/ lu [OSCURATO:PERSONA] ,,.•