CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42068/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confer- mava la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.189 comma 6 C.d.S. e Io aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione. 2, Assume il ricorrente violazione di legge processuale laddove la Corte di Appello, pure essendo entrato in vigore il D.L. n.149/2020 che disciplina il processo cartolare in ragione dell'emergenza COVID e pure essendo prevista, ai sensi dell'art.23 comma 6, la possibilità di chiedere la trattazione orale, che era stata esercitata, aveva proceduto alla trattazione secondo il rito cartolare non ammettendo la difesa alla discussione. 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 14 Maggio 2021 ai sensi dell'art. 157 c.p. che prevede un termine mas- simo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato ad anni sette mesi sei ai sensi dell'art.161 2 comma cod.pen. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata per- cezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risul- tano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espres- sione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di nullità processuale dedotta. 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impu- gnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, con trasmissione al Prefetto di Potenza per le determinazioni in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizion4Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Rimini per le determina zioni di competenza. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 21 Settembre 20