Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 47431/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 24998_2022 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. in punto conoscenza della duplicazione abusiva è inammissibile perché prospetta una censura prettamente fattuale con cui si chiede la rivalutazione del compendio probatorio in punto prova dell'abusiva duplicazione che è stata desunta non solo dalla mancanza del timbro SIAE, ma da un complesso di elementi indiziari (rilevante numero si supporti, cfr. pag. 3) proponendo una versione alternativa della "autonoma duplicazione" che è stata esclusa dalla sentenza in quanto meramente ipotizzata.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la asserita violazione di legge in punto di qualificazione giuridica della condotta nell'alveo dell'art. 171 ter, co. 2 lett. a) L. 633/1941, piuttosto che nell'ambito della lett. d) dello stesso articolo, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta integra la fattispecie di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633, correttamente contestata e ritenuto in sentenza posto che l'imputato poneva in vendita su una bancarella n. 599 DVd e n. 380 di CD oggetto di abusiva duplicazione non potendosi configurare la fattispecie di mera "detenzione per la vendita" (art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d),

I. 633 del 1941).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2022 Il conyl stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 24998_2022 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. in punto conoscenza della duplicazione abusiva è inammissibile perché prospetta una censura prettamente fattuale con cui si chiede la rivalutazione del compendio probatorio in punto prova dell'abusiva duplicazione che è stata desunta non solo dalla mancanza del timbro SIAE, ma da un complesso di elementi indiziari (rilevante numero si supporti, cfr. pag. 3) proponendo una versione alternativa della "autonoma duplicazione" che è stata esclusa dalla sentenza in quanto meramente ipotizzata. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la asserita violazione di legge in punto di qualificazione giuridica della condotta nell'alveo dell'art. 171 ter, co. 2 lett. a) L. 633/1941, piuttosto che nell'ambito della lett. d) dello stesso articolo, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta integra la fattispecie di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633, correttamente contestata e ritenuto in sentenza posto che l'imputato poneva in vendita su una bancarella n. 599 DVd e n. 380 di CD oggetto di abusiva duplicazione non potendosi configurare la fattispecie di mera "detenzione per la vendita" (art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d), I. 633 del 1941). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2022 Il conyl stensore
Sentenza Cassazione n. 47431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris