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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10971/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpt ha concluso chiedendo uOto il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di furto di energia elettrica, aggravato, e di evasione. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo proposto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.

A fronte dello specifico motivo svolto sul punto nell'atto di appello, che contestava la prova della riconducibilità al mero utilizzatore dell'energia elettrica della manomissione del misuratore, la Corte di appello si è limitata ad affermare in maniera illogica che " da qualsivoglia soggetto terzo Laddove circostanza che l'imputato beneficiasse della energia elettrica

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n,176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; iI difensore dell'imputato, con la memoria pervenuta in atti, ha preliminarmente chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per difetto di querela.

L'impugnazione proposta sul punto relativo alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art 625 c. 2 c.p., non ha comportato il passaggio in giudicato delle statuizioni relative all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art 624 c.p.

Pertanto, potranno trovare applicazione al caso de quo le nuove norme in materia di procedibilità, introdotte con la cosiddetta riforma Cartabia.

Nello specifico, il furto aggravato dalla violenza sulle cose, è divenuto oggi reato procedibile a querela di parte, querela non sporta nel caso di specie (come evincibile anche dall'elencazione degli atti allegati alla c.n.r., documento che a tal fine si riporta).

La mancanza di una condizione di procedibilità, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (diverse sul punto sono le pronunce della Cassazione, aventi ad oggetto l'intervenuta remissione di querela, cfr.

Cassazione penale sez.

III, 17/12/2020, n.9154, Cassazione penale sez.

IV, 11/11/2021, n.45594).

Si chiede, pertanto, di annullare la sentenza gravata per intervenuta estinzione del reato.

In subordine, si insiste nel motivo di gravame, tempestivamente proposto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Va preliminarmente sgomberato il campo dall'equivoco in cui è incorsa la difesa nella memoria difensiva, essendo erronea la prospettazione attraverso cui essa giunge a ritenere applicabile al caso di specie la previsione della procedibilità a querela introdotta con la cd. riforma Cartabia anche in relazione alla fattispecie - ricorrente nel caso dì specie - del furto mono-aggravato; essa invero - di là dell'erronea impostazione secondo cui andrebbe subito rilevato il difetto di querela in virtù della sopravvenuta previsione della procedibilità a querela del reato, mentre invece la riforma, di cui al d.

Igs. n. 150 del 2022, come integrato dai decreto-legge n.162/2022 e relativa legge di conversione, con modificazioni, n.199/2022 prevede in tal caso uno spazio temporale di tre mesi coincidente con il termine ordinario per proporre la querela, decorrente dalla data di entra in vigore della legge, e che solo all'esito del decorso di tale termine ove non sia proposta la querela si possa rilevarne la mancanza e dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale - erra nel ritenere che anche a fronte di ricorso per cassazione inammissibile - quale è quello proposto nel caso di specie - sia rilevabile il difetto di querela per effetto della sopravvenuto diverso regime di procedibilità introdotto dalla nuova normativa. q:1-A juvt,\ La questione deve invero ri~i risolta alla luce delle pronuncia Sez.

U, n. 40150 dei 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela; e in motivazione - ragionando rispetto ad un'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela di un reato prima procedibile di ufficio, speculare pertanto a quella in esame, ha osservato che << È anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all'accertamento di aboliti° criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso.

La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

È invero da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità.

Ed anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata.».

1.2. Il ricorso - affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.- è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale nel ritenere provato il reato e la sua ascrivibilità all'imputato sulla base di elementi di fatto univoci, la cui lettura non dà adito a dubbi logici tant'è che la contestazione mossa in ricorso attiene esclusivamente alla ricorrenza della aggravante della violenza sulla cosa, ha anche in buona sostanza affermato la inscindibilità della valutazione affermativa della responsabilità penale e al contempo della sussistenza dell'aggravante in capo all'imputato, trattandosi di aspetti, collegati tra loro, della medesima vicenda.

La sentenza impugnata ha in buona sostanza affermato che l'illecita fruizione dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari che, per superare la contraria volontà dell'ente erogatore, hanno implicato anche la manomissione del contatore ovvero la violenza sulla cosa.

Di conseguenza, di là dell'individuazione dell'autore materiale della accertata manomissione del contatore, è stato correttamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nella forma aggravata, in capo all'imputato, dal momento che egli utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, e ciò non poteva che avvenire in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440 - 01).

La Corte di appello, come ha opportunamente annotato il P.G. nella requisitoria scritta, ha, in buona sostanza, fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sul principio "cui prodest", evidenziando che, nella specie, è stato accertato che il contatore manomesso serviva l'immobile adibito ad abitazione del predetto (che ivi era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), che utilizzava l'energia elettrica senza corrispondere il relativo canone.

La motivazione della sentenza impugnata si è pertanto conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha dunque già adeguatamente motivato sulle ragioni di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte del ricorrente sicchè il ricorso che ripropone la questione nella presente sede è inammissibile anche sotto tale profilo, in quanto volto a proporre una lettura alternativa dei materiale probatorio già valutato dal giudice di primo e secondo grado, al fine di suggerire una diversa ricostruzione del fatto, il che non è consentito in sede di legittimità.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpt ha concluso chiedendo uOto il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di furto di energia elettrica, aggravato, e di evasione. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo proposto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. A fronte dello specifico motivo svolto sul punto nell'atto di appello, che contestava la prova della riconducibilità al mero utilizzatore dell'energia elettrica della manomissione del misuratore, la Corte di appello si è limitata ad affermare in maniera illogica che " da qualsivoglia soggetto terzo Laddove circostanza che l'imputato beneficiasse della energia elettrica 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n,176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; iI difensore dell'imputato, con la memoria pervenuta in atti, ha preliminarmente chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per difetto di querela. L'impugnazione proposta sul punto relativo alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art 625 c. 2 c.p., non ha comportato il passaggio in giudicato delle statuizioni relative all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art 624 c.p. Pertanto, potranno trovare applicazione al caso de quo le nuove norme in materia di procedibilità, introdotte con la cosiddetta riforma Cartabia. Nello specifico, il furto aggravato dalla violenza sulle cose, è divenuto oggi reato procedibile a querela di parte, querela non sporta nel caso di specie (come evincibile anche dall'elencazione degli atti allegati alla c.n.r., documento che a tal fine si riporta). La mancanza di una condizione di procedibilità, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (diverse sul punto sono le pronunce della Cassazione, aventi ad oggetto l'intervenuta remissione di querela, cfr. Cassazione penale sez. III, 17/12/2020, n.9154, Cassazione penale sez. IV, 11/11/2021, n.45594). Si chiede, pertanto, di annullare la sentenza gravata per intervenuta estinzione del reato. In subordine, si insiste nel motivo di gravame, tempestivamente proposto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Va preliminarmente sgomberato il campo dall'equivoco in cui è incorsa la difesa nella memoria difensiva, essendo erronea la prospettazione attraverso cui essa giunge a ritenere applicabile al caso di specie la previsione della procedibilità a querela introdotta con la cd. riforma Cartabia anche in relazione alla fattispecie - ricorrente nel caso dì specie - del furto mono-aggravato; essa invero - di là dell'erronea impostazione secondo cui andrebbe subito rilevato il difetto di querela in virtù della sopravvenuta previsione della procedibilità a querela del reato, mentre invece la riforma, di cui al d. Igs. n. 150 del 2022, come integrato dai decreto-legge n.162/2022 e relativa legge di conversione, con modificazioni, n.199/2022 prevede in tal caso uno spazio temporale di tre mesi coincidente con il termine ordinario per proporre la querela, decorrente dalla data di entra in vigore della legge, e che solo all'esito del decorso di tale termine ove non sia proposta la querela si possa rilevarne la mancanza e dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale - erra nel ritenere che anche a fronte di ricorso per cassazione inammissibile - quale è quello proposto nel caso di specie - sia rilevabile il difetto di querela per effetto della sopravvenuto diverso regime di procedibilità introdotto dalla nuova normativa. q:1-A juvt,\ La questione deve invero ri~i risolta alla luce delle pronuncia Sez. U, n. 40150 dei 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela; e in motivazione - ragionando rispetto ad un'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela di un reato prima procedibile di ufficio, speculare pertanto a quella in esame, ha osservato che << È anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all'accertamento di aboliti° criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. È invero da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità. Ed anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata.». 1.2. Il ricorso - affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.- è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale nel ritenere provato il reato e la sua ascrivibilità all'imputato sulla base di elementi di fatto univoci, la cui lettura non dà adito a dubbi logici tant'è che la contestazione mossa in ricorso attiene esclusivamente alla ricorrenza della aggravante della violenza sulla cosa, ha anche in buona sostanza affermato la inscindibilità della valutazione affermativa della responsabilità penale e al contempo della sussistenza dell'aggravante in capo all'imputato, trattandosi di aspetti, collegati tra loro, della medesima vicenda. La sentenza impugnata ha in buona sostanza affermato che l'illecita fruizione dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari che, per superare la contraria volontà dell'ente erogatore, hanno implicato anche la manomissione del contatore ovvero la violenza sulla cosa. Di conseguenza, di là dell'individuazione dell'autore materiale della accertata manomissione del contatore, è stato correttamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nella forma aggravata, in capo all'imputato, dal momento che egli utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, e ciò non poteva che avvenire in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440 - 01). La Corte di appello, come ha opportunamente annotato il P.G. nella requisitoria scritta, ha, in buona sostanza, fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sul principio "cui prodest", evidenziando che, nella specie, è stato accertato che il contatore manomesso serviva l'immobile adibito ad abitazione del predetto (che ivi era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), che utilizzava l'energia elettrica senza corrispondere il relativo canone. La motivazione della sentenza impugnata si è pertanto conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha dunque già adeguatamente motivato sulle ragioni di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte del ricorrente sicchè il ricorso che ripropone la questione nella presente sede è inammissibile anche sotto tale profilo, in quanto volto a proporre una lettura alternativa dei materiale probatorio già valutato dal giudice di primo e secondo grado, al fine di suggerire una diversa ricostruzione del fatto, il che non è consentito in sede di legittimità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 10971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris