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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13101/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza in data 11 febbraio 2019 in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.b) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Agugliaro il 24 luglio 2016.

L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'estinzione degli effetti penali della precedente condanna, menzionata per negare la sospensione condizionale della pena, all'esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne il diniego della sospensione condizionale.

E la Corte di Appello ha evidenziato il dato negativo concretato dalla vita anteatta dell'imputato, ancorchè non formalmente ostativo al beneficio.

Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.

Posto che tra i parametri elencati dall'art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell'azione che le condizioni di vita dell'imputato, non si può ritenere che la sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma, dopo aver enunciato quali ha ritenuto prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 26013601; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv.24618401; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv.24625001; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv.19522501).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ggenia Serra° Donatejfa F ranti (s) DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza in data 11 febbraio 2019 in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.b) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Agugliaro il 24 luglio 2016. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'estinzione degli effetti penali della precedente condanna, menzionata per negare la sospensione condizionale della pena, all'esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne il diniego della sospensione condizionale. E la Corte di Appello ha evidenziato il dato negativo concretato dalla vita anteatta dell'imputato, ancorchè non formalmente ostativo al beneficio. Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto. Posto che tra i parametri elencati dall'art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell'azione che le condizioni di vita dell'imputato, non si può ritenere che la sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma, dopo aver enunciato quali ha ritenuto prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 26013601; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv.24618401; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv.24625001; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv.19522501). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ggenia Serra° Donatejfa F ranti (s) DEPOSITATA