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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34336/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Colombia) il 5/4/0231-.ACC:5- - avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza im gnata; py esaminati i motivi deltricors0;) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha logicamente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 D E POSIT \T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Colombia) il 5/4/0231-.ACC:5- - avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza im gnata; py esaminati i motivi deltricors0;) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha logicamente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 D E POSIT \T
Sentenza Cassazione n. 34336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris