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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01672/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 9278 - 2018, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al [OSCURATO:PERSONA], n. 17; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso i quali è elett.te dom.to; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e dif. si , le prime due in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed il terzo anche ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso i quali sono elett.te dom.ti; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7632 della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, sez. st. di SALERNO , depositata il 18/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] C . tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente agli anni di imposta 2006-2008, conseguenti al maggior redito ascritto alla società contribuente rispetto a quello dichiarato, imputando altresì tale maggior reddito, ai fini I.R.P.E.F., anche ai soci, con separati avvisi di accertamento; che icontribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, previa originaria riunione dei ricorsi della società e dei soci e successiva separazione dei giudizi relativamente all’anno di imposta 2007 (per la riunione ad altro ricorso proposto, per tale annualità, dal socio [OSCURATO:PERSONA] ), con sentenze n. 461/15/2012 (relativamente agli anni di imposta 2006 e 2008) e n. 66/15/2016 (relativamente all’anno di imposta 2007), rigettò i ricorsi proposti dalla società contribuente e dai soci ALESSANDRO e [OSCURATO:PERSONA] , mentre accolse i ricorsi proposti dai soci [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ,la prima anche in proprio ed entrambe quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , nonché da [OSCURATO:PERSONA] ; che [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA] S .

A .

S .,nonché [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso tali decisioni innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno , la quale, con sentenza n. 7632 , depositata il 18/09/2017 , accolse parzialmente i gravami rideterminando, a seguito di C.T.U., il maggior reddito da imputare alla società e, conseguentemente, ai soci, relativamente agli anni di imposta oggetto di ripresa nonché, per l’effetto, (a) annullando, per gli anni di imposta 2008, gli atti n.

TF901203059/2011 e TF9011507241/2012, relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] , (b) confermando, per l’anno di imposta 2007, l’annullamento “degli accertamenti nei confronti dei quattro soci della Servisan” nonché (c) dichiarando inapplicabili le sanzioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA] S .

A .

S ., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] ; che [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA] S .

A .

S .ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ,in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto a questa Corte istanza (depositata telematicamente il 27.9.2022) di estinzione del giudizio, per avvenuta adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , assumendo di avere provveduto al pagamento della prima rata; che la documentazione versata in atti non appare, tuttavia, completa, difettando, allo stato, la prova dell’avvenuto tempestivo pagamento - quantomeno - della prima rata, risultando allegati agli atti (cfr.

All. 1-9 all’istanza in commento) i modelli F24 relativi, per l’appunto, alla prima rata relativa a ciascuna richiesta di definizione agevolata, senza tuttavia che vi sia prova dell’avvenuto pagamento dei relativi importi; che occorre, dunque, rinviare la causa a nuovo ruolo, invitando le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 9278 - 2018, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al [OSCURATO:PERSONA], n. 17; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso i quali è elett.te dom.to; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e dif. si , le prime due in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed il terzo anche ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso i quali sono elett.te dom.ti; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7632 della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, sez. st. di SALERNO , depositata il 18/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C . tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente agli anni di imposta 2006-2008, conseguenti al maggior redito ascritto alla società contribuente rispetto a quello dichiarato, imputando altresì tale maggior reddito, ai fini I.R.P.E.F., anche ai soci, con separati avvisi di accertamento; che icontribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, previa originaria riunione dei ricorsi della società e dei soci e successiva separazione dei giudizi relativamente all’anno di imposta 2007 (per la riunione ad altro ricorso proposto, per tale annualità, dal socio [OSCURATO:PERSONA] ), con sentenze n. 461/15/2012 (relativamente agli anni di imposta 2006 e 2008) e n. 66/15/2016 (relativamente all’anno di imposta 2007), rigettò i ricorsi proposti dalla società contribuente e dai soci ALESSANDRO e [OSCURATO:PERSONA] , mentre accolse i ricorsi proposti dai soci [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ,la prima anche in proprio ed entrambe quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , nonché da [OSCURATO:PERSONA] ; che [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA] S . A . S .,nonché [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso tali decisioni innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno , la quale, con sentenza n. 7632 , depositata il 18/09/2017 , accolse parzialmente i gravami rideterminando, a seguito di C.T.U., il maggior reddito da imputare alla società e, conseguentemente, ai soci, relativamente agli anni di imposta oggetto di ripresa nonché, per l’effetto, (a) annullando, per gli anni di imposta 2008, gli atti n. TF901203059/2011 e TF9011507241/2012, relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] , (b) confermando, per l’anno di imposta 2007, l’annullamento “degli accertamenti nei confronti dei quattro soci della Servisan” nonché (c) dichiarando inapplicabili le sanzioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA] S . A . S ., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] ; che [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA] S . A . S .ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ,in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto a questa Corte istanza (depositata telematicamente il 27.9.2022) di estinzione del giudizio, per avvenuta adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , assumendo di avere provveduto al pagamento della prima rata; che la documentazione versata in atti non appare, tuttavia, completa, difettando, allo stato, la prova dell’avvenuto tempestivo pagamento - quantomeno - della prima rata, risultando allegati agli atti (cfr. All. 1-9 all’istanza in commento) i modelli F24 relativi, per l’appunto, alla prima rata relativa a ciascuna richiesta di definizione agevolata, senza tuttavia che vi sia prova dell’avvenuto pagamento dei relativi importi; che occorre, dunque, rinviare la causa a nuovo ruolo, invitando le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a
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