CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 14210/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6794/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 262-264, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio-ROMA n.5148/2016 depositata il 08/09/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6794/2017 Numero sezionale 1403/2025 Numero di raccolta generale 14210/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6794/2017 Numero sezionale 1403/2025 Numero di raccolta generale 14210/2025 Data pubblicazione 28/05/2025