CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1960
Cassazione n. 24941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 08/10/1960 [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/12/1969 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifiche ma meramente apparenti, in quanto inidonee ad assolvere alla funzione tipica di critica argomentata avverso la sentenza impugnata; che la Corte d'appello ha chiarito, in punto di accertamento del fatto, che risulta provato come gli imputati siano stati trovati in possesso di merce contraffatta, essendo stati fermati dagli agenti di polizia giudiziaria mentre esponevano per la vendita, su pubblica via, i numerosi beni elencati nel verbale di sequestro, privi delle fatture di acquisto e di qualsivoglia documentazione idonea ad attestare un'eventuale autorizzazione al commercio degli stessi (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 6 e 7); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tra le altre, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M