CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovillari n. 1168/2023 depositatail 25/08/2023;Numero registro generale 4501/2024Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 13355/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA], mentre percorreva il raccordo autostradale MoranoCalabro – Castrovillari sulla SP 241 alla guida della propriaautovettura, il giorno 28/02/2018, alle ore 11.30 circa, impattavacontro un capriolo che aveva subitaneamente attraversato lacarreggiata e subiva ingenti danni, per oltre quattromila euro,all’autoveicolo;2. Pugliese conveniva, quindi, in giudizio dinanzi al Giudice di pace diCastrovillari la Regione Calabria e l’[OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenerne lacondanna al risarcimento dei danni;3. l’[OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto dilegittimazione passiva e comunque chiedeva il rigetto della domanda;4. la Regione Calabria rimaneva contumace;5. il Giudice di pace istruiva la causa con escussione dei testi e acquisizionedei documenti e, all’esito dell’istruttoria, accoglieva integralmente ladomanda nei confronti della Regione Calabria e la condannava alpagamento della somma, a titolo di risarcimento dei danni, di euro4.937,18;6. la Regione Calabria proponeva appello;7. Pugliese resisteva all’impugnazione;8. l’[OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto dei motivi di appello proposti nei suoiconfronti;9. il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 1529 del 25/08/2023, haaccolto l’impugnazione e rigettato la domanda proposta in primogrado;10. avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, seguito da memoria;11. la Regione Calabria ha resistito con controricorso;12. l’[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese;r.g. 4501/2024;ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 5Numero registro generale 4501/2024Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 13355/2026Data pubblicazione 08/05/202613. il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio ha riservato la decisione con termine per il depositodell’ordinanza in sessanta giorni;considerato che:1. alla disamina del ricorso va premesso che questa Corte, con le recentisentenze nn. 2526 e 2528 del 5/02/2026, ha enunciato, componendoprecedenti disarmonie, i principi di diritto regolatori della materiadella responsabilità in caso di danni da coinvolgimento di faunaselvatica nella circolazione dei veicoli: ad essi, idonei a dirimere anchela presente controversia, va fatto qui integrale richiamo, anche aisensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche quale presuppostodi ogni decisione in questa sede;2. il motivo del ricorso del Pugliese è unico, per violazione dell’art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; errata, illogica e (o) inesistentemotivazione; violazione dell’art. 2052 cod. proc. civ;la censura, peraltro esposta in via concisa e mediante richiamo a unprecedente di legittimità, chiede l’applicazione dell’art. 2052 cod. civ.,ossia di un regime di responsabilità cd speciale in luogo della disciplinagenerale dell’art. 2043 cod. civ.;3. il dispiegamento di un tale motivo, ove anche si accedesse alla diversaqualificazione (nonostante non appaia neppure essere stataprospettata al giudice di appello), condurrebbe comunque al rigettodel ricorso, per non risultare soddisfatti i criteri di cui alla più recentegiurisprudenza sopra richiamata;infatti, secondo la richiamata recentissima giurisprudenza di questaCorte, che il Collegio condivide e al quale intende dare seguito, non èsufficiente la prova generica di un impatto tra veicolo e animaleselvatico, ma è necessario che sia data la prova dell’accadimento diquel fatto con modalità tali da ricondurre il sinistro in via esclusiva oalmeno concorsuale al comportamento dell’animale; e tanto, con ognir.g. 4501/2024;ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 5Numero registro generale 4501/2024Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 13355/2026Data pubblicazione 08/05/2026evidenza, nemmeno si deduce, in ricorso, essere stato allegato e,tanto meno, provato;la sentenza di questa Corte 5/02/2026 n. 2526, in particolare, haenunciato il seguente principio di diritto: « in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso diincidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaiee un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti delproprietario dell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento deidanni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi,tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazionee della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, inparticolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta diguida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciprocacorrelazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilitàdell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensidell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell’animale, nonchéla misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dalgiudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di unaadeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che ilcomportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guidadel conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quantomeno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria delconducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) nonpotrà trovare accoglimento, nemmeno parziale»;4. nel caso di specie il Tribunale ha in concreto affermato che risultacarente la prova in concreto della riconducibilità dell’urto alcomportamento dell’animale selvatico valutato in una con la condottadi guida del conducente dell’autoveicolo;così intendendosi, se del caso, corretta o integrata la motivazionedella sentenza qui gravata, in relazione al detto principio di diritto,r.g. 4501/2024;ad. 11/03/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 5Numero registro generale 4501/2024Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 13355/2026Data pubblicazione 08/05/2026che può riferirsi chiaramente anche al caso all’esame, essa resiste,pertanto, alla censura mossale col ricorso, che va rigettato;5. integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assaidi recente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimitàquesta Corte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicativedel revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con lerichiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026;6. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso art. 13;p. q. m.la Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese processuali; aisensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 4501/2024;ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 5 di 5