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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 ottobre 2023

Cassazione n. 22372/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1798/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.2828/2023depositata il 23/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta è stata depositata rinuncia accettata dalla resistente; Ritenuto, tuttavia, che la rinuncia è sottoscritta dai difensori delle parti ricorrenti, i quali non risultano legittimati in tale senso dalla procura, onde la rinuncia è da considerarsi inammissibile; Considerato che, indipendentemente dalla circostanza che alla rinuncia possa essere attribuito il valore di implicita dichiarazione di non voler chiedere la decisione del giudizio, deve comunque considerarsi l’istanza di definizione del giudizio, di modo che il giudizio deve ritenersi comunque rinunciato ai sensi dell’art. 380- secondo comma, c.p.c.; Ritenuto che le spese possono essere compensate, stante l’accettazione della irrituale rinuncia comunque fatta dalla parte resistente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 04/08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1798/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.2828/2023depositata il 23/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta è stata depositata rinuncia accettata dalla resistente; Ritenuto, tuttavia, che la rinuncia è sottoscritta dai difensori delle parti ricorrenti, i quali non risultano legittimati in tale senso dalla procura, onde la rinuncia è da considerarsi inammissibile; Considerato che, indipendentemente dalla circostanza che alla rinuncia possa essere attribuito il valore di implicita dichiarazione di non voler chiedere la decisione del giudizio, deve comunque considerarsi l’istanza di definizione del giudizio, di modo che il giudizio deve ritenersi comunque rinunciato ai sensi dell’art. 380- secondo comma, c.p.c.; Ritenuto che le spese possono essere compensate, stante l’accettazione della irrituale rinuncia comunque fatta dalla parte resistente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/08/
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