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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06140/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. è inammissibile perché svolto in fatto e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte di appello sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ad integrare il quale è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio: all'imputato fu rappresentato che non scendendo dal mezzo pubblico su quale si trovava e persistendo nella sua richiesta illegittima (avendo caricato a seguito una bicicletta e pretendendo di non munirsi di titolo di viaggio per il cane), avrebbe determinato la interruzione del servizio ma, cionondimeno, l'imputato aveva perseverato nella insistente presenza a bordo del mezzo fino all'arrivo delle forze dell'ordine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. è inammissibile perché svolto in fatto e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte di appello sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ad integrare il quale è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio: all'imputato fu rappresentato che non scendendo dal mezzo pubblico su quale si trovava e persistendo nella sua richiesta illegittima (avendo caricato a seguito una bicicletta e pretendendo di non munirsi di titolo di viaggio per il cane), avrebbe determinato la interruzione del servizio ma, cionondimeno, l'imputato aveva perseverato nella insistente presenza a bordo del mezzo fino all'arrivo delle forze dell'ordine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il P
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