CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 33421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29340‒2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3280 / 23 /201 8 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 10/04/2018; Oggetto: Tributi– delega di firma udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011 emesso dall’Agenzia delle entratenei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania accoglieva l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non provata dall’amministrazione finanziaria la delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo avendo omesso di depositare l’ordine di servizio n. 17/2012 cui faceva riferimento la disposizione di servizio n. 39/2015, prodotta in giudizio unitamente ad altra avente n. 13/2015. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replica la società regolarmente intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, 24, comma 2, del Regolamento dell’Amministrazione e 97 Cost.1.1. Sostiene la ricorrente che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da soggetto legittimamente delegato e che la CTR aveva travisato il contenuto dei documenti prodotti in giudizio dai quali emergeva che l’atto impositivo era stato sottoscritto dal Capo dell’Ufficio, tale dovendosi considerare la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di Santolo, dirigente di ruolo dell’Agenzia delle entrate e capo dell’Ufficio IMLA (imprese e lavoratori autonomi) della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate di Napoli.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. 2.1. Sostiene la ricorrente chela CTR aveva malamente interpretato il contenuto degli ordini di servizio prodotti in giudizio (n. 39/2015 e n. 13/2015), essendosi limitata a considerare isolatamente l’affermazione contenuta nel provvedimento n. 39/2015 che «[…] le medesime deleghe», conferite ad altri funzionari (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]), «sono assorbite nell’ambito di quelle già disposte con provvedimento n. 17/2012», ma «ove l’attività interpretativa non si fosse limitata alla successione delle parole ma fosse stata estesa al complesso degli atti esibiti, si sarebbe dovuto concludere che il mancato deposito della disposizione di servizio n. 17/2012 non arrecava alcuna utilità al fine della corretta individuazione dei contenuti e dei limiti di attribuzione alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di Santolo, in quanto tali elementi erano ricavabili, invece, dalla disposizione di servizio n. 13/2015» (ricorso, pag. 26). 3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, 21-septies della legge n. 241 del 1990, 24 , comma 2, del Regolamento dell’Amministrazione e 97 Cost., per avere la CTR annullato l’atto impositivo per difetto di prova di una valida delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’atto nonostante lo stesso fosse chiaramente riferibile all’Ufficio da cui promanava. 4. Il secondo motivo è fondato con assorbimento degli altri. 4.1. Dalla lettura coordinata delle disposizioni di servizio n. 39/2015 e 13/2015, prodotte in giudizio, emerge con tutta evidenza che a seguito della revoca delle deleghe conferite alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e al dott. [OSCURATO:PERSONA] con la disposizione n. 13/2015, le stesse venivano assorbite a quelle già conferite aldott. [OSCURATO:PERSONA] e alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di Santolo. In particolare, le deleghe conferite al dott. [OSCURATO:PERSONA], quale «funzionario delegato alla firma per l’Area IMLA» con la disposizione sopra richiamata, venivano attribuite «alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di Santolo, quale [OSCURATO:PERSONA] IMLA», in aggiunta (così dovendosi interpretare la parola «assorbite» utilizzata nella disposizione in esame) a quelle conferite con la disposizione n. 17/2012, sicché al provvedimento n. 13/2015 doveva farsi riferimento per valutare se la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di Santolo fosse delegata alla firma dell’avviso di accertamento impugnato. Dallo stesso risulta che la dirigente aveva la delega per sottoscrivere avvisi di accertamento in materia di IVA nei limiti di imposta accertata tra 30.000,01 e 150.000,00 euro, sicché era legittimata a sottoscrive l’atto impositivo impugnato con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato un’imposta evasa pari a 62.592,00 euro. 5. Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà ad esaminare le questioni rimaste assorbite nonché alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e r invia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spes