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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33565/2022

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n. 137/2020, la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC, avendo l'impugnante dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alle Mura di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 in Bologna; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma - resistente - avverso la sentenza n. 1846, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.10.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall'Agenzia delle Entrate la notificazione dell'avviso di accertamento n.

THF01C702042/12, avente ad oggetto il tributo Irpef, oltre accessori, con riferimento all'anno 2007, in relazione al reddito di partecipazione conseguito quale socio al 30% della [OSCURATO:PERSONA], società di capitali avente ristretta base partecipativa, dedita all'attività di gestione di alberghi e destinataria di diverso avviso di accertamento avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap.

L'Amministrazione finanziaria chiariva nell'avviso di accertamento di avere proceduto con modalità analitico-induttiva, non mancando di operare riferimento ai dati desumibili dalla normativa sugli studi di settore, e concludeva che i ricavi dichiarati dalla società non apparivano congrui.

In ogni caso rilevava l'antieconomicità della gestione d'impresa.

2. Società e socia proponevano distinte impugnazioni innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, che accoglieva parzialmente i ricorsi, e riduceva l'importo della pretesa impositiva.

3. Non soddisfatte della pronuncia, società e socia spiegavano appello, in relazione a quanto le aveva viste soccombenti, e l'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale domandando invece la conferma degli atti impositivi così come redatti.

La C:TR rigettava gli appelli principali ed accoglieva invece quelli incidentali, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR in relazione all'avviso di accertamento notificatole in relazione al reddito di partecipazione conseguito, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

L'Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di trattazione pubblica della causa.

4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato il rigetto del ricorso.

5. In prossimità della fissata udienza, la ricorrente ha fatto pervenire succinta memoria con la quale ha dichiarato, ai sensi dell'art.390 cod. proc. civ., di rinunciare al ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39, primo c:omnna, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere il giudice dell'appello ritenuto nullo l'avviso d'accertamento impugnato, e quello pregiudicante redatto nei confronti della società, in conseguenza della violazione del contraddittorio preventivo.

2. Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere la CTR escluso che l'accertamento controverso emesso nei confronti della società, di natura analitico-induttiva, fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

3. Con il terzo motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione e la falsa applicazione dell'art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, per avere il giudice dell'appello ritenuto legittimo l'accertamento emesso nei confronti della società, compiuto "attraverso il mero scostamento tra ricavi dichiarati e le risultanze dello studio di settore, senza considerare la concreta realtà economica del contribuente" (ric., p. 33 s.).

4. Mediante il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente lamenta il vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" (ric., p. 38), in cui è incorsa la CTR, nella "valutazione di prove documentali legittimamente prodotte in causa che avrebbero dovuto sorreggere la rideterminazione dei ricavi in capo alla società e, conseguentemente, del reddito in capo ai soci" (ric., p. 39).

5. Con il suo quinto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., "che regolano la prova presuntiva ... per essere stato ritenuto provato la percezione di utili extracontabili da parte dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su base presuntiva sulla sola circostanza della ristretta base societaria", nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censura "l'omessa o insufficiente motivazione ....

Per non avere la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna motivato in relazione al predetto motivo di opposizione, pur sollevato dal contribuente" (ric., p. 46)

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame dei motivi di ricorso.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] dotato di procura speciale, infatti, ha depositato mediante spedizione telematica, la sera precedente l'udienza, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], una breve memoria con la quale chiarisce che la contribuente "intende ora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 390 c.p.c., rinunciare al suddetto ricorso".

La contribuente, invero, non ha provato il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Tuttavia, la sua dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, essendo inequivocabilmente indicativa del venir meno dell'interesse al ricorso da parte del contribuente, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cass.

SS.UU., sent. 18.02.2010, n. 3876).

4. Osservato che l'intimata Amministrazione finanziaria non si è ritualmente costituita nel presente giudizio, nulla occorre provvedere in materia di spese di lite.

4.1. Tenuto conto del tenore della decisione, non risulta dovuto neanche il versamento del c.d.

"doppio contributo".

La Corte, P.Q.M. dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e cessata la materia del contend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 137/2020, la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC, avendo l'impugnante dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alle Mura di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 in Bologna; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma - resistente - avverso la sentenza n. 1846, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.10.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall'Agenzia delle Entrate la notificazione dell'avviso di accertamento n. THF01C702042/12, avente ad oggetto il tributo Irpef, oltre accessori, con riferimento all'anno 2007, in relazione al reddito di partecipazione conseguito quale socio al 30% della [OSCURATO:PERSONA], società di capitali avente ristretta base partecipativa, dedita all'attività di gestione di alberghi e destinataria di diverso avviso di accertamento avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap. L'Amministrazione finanziaria chiariva nell'avviso di accertamento di avere proceduto con modalità analitico-induttiva, non mancando di operare riferimento ai dati desumibili dalla normativa sugli studi di settore, e concludeva che i ricavi dichiarati dalla società non apparivano congrui. In ogni caso rilevava l'antieconomicità della gestione d'impresa. 2. Società e socia proponevano distinte impugnazioni innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, che accoglieva parzialmente i ricorsi, e riduceva l'importo della pretesa impositiva. 3. Non soddisfatte della pronuncia, società e socia spiegavano appello, in relazione a quanto le aveva viste soccombenti, e l'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale domandando invece la conferma degli atti impositivi così come redatti. La C:TR rigettava gli appelli principali ed accoglieva invece quelli incidentali, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR in relazione all'avviso di accertamento notificatole in relazione al reddito di partecipazione conseguito, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi di impugnazione. L'Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di trattazione pubblica della causa. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato il rigetto del ricorso. 5. In prossimità della fissata udienza, la ricorrente ha fatto pervenire succinta memoria con la quale ha dichiarato, ai sensi dell'art.390 cod. proc. civ., di rinunciare al ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39, primo c:omnna, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere il giudice dell'appello ritenuto nullo l'avviso d'accertamento impugnato, e quello pregiudicante redatto nei confronti della società, in conseguenza della violazione del contraddittorio preventivo. 2. Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere la CTR escluso che l'accertamento controverso emesso nei confronti della società, di natura analitico-induttiva, fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. 3. Con il terzo motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione e la falsa applicazione dell'art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, per avere il giudice dell'appello ritenuto legittimo l'accertamento emesso nei confronti della società, compiuto "attraverso il mero scostamento tra ricavi dichiarati e le risultanze dello studio di settore, senza considerare la concreta realtà economica del contribuente" (ric., p. 33 s.). 4. Mediante il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente lamenta il vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" (ric., p. 38), in cui è incorsa la CTR, nella "valutazione di prove documentali legittimamente prodotte in causa che avrebbero dovuto sorreggere la rideterminazione dei ricavi in capo alla società e, conseguentemente, del reddito in capo ai soci" (ric., p. 39). 5. Con il suo quinto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., "che regolano la prova presuntiva ... per essere stato ritenuto provato la percezione di utili extracontabili da parte dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su base presuntiva sulla sola circostanza della ristretta base societaria", nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censura "l'omessa o insufficiente motivazione .... Per non avere la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna motivato in relazione al predetto motivo di opposizione, pur sollevato dal contribuente" (ric., p. 46) 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame dei motivi di ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] dotato di procura speciale, infatti, ha depositato mediante spedizione telematica, la sera precedente l'udienza, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], una breve memoria con la quale chiarisce che la contribuente "intende ora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 390 c.p.c., rinunciare al suddetto ricorso". La contribuente, invero, non ha provato il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Tuttavia, la sua dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, essendo inequivocabilmente indicativa del venir meno dell'interesse al ricorso da parte del contribuente, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. SS.UU., sent. 18.02.2010, n. 3876). 4. Osservato che l'intimata Amministrazione finanziaria non si è ritualmente costituita nel presente giudizio, nulla occorre provvedere in materia di spese di lite. 4.1. Tenuto conto del tenore della decisione, non risulta dovuto neanche il versamento del c.d. "doppio contributo". La Corte, P.Q.M. dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e cessata la materia del contend
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