CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]AMELIO e Corrado VIAZZO, i quali hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Giovanni LILLO avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano, ad esito del giudizio di secondo grado, gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione, con le aggravanti della violenza commessa da più persone riunite, dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, per il quale l'imputato ero stata condannato alla pena di dieci anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. Con l'unico motivo di ricorso viene eccepita la violazione degli artt. 274 e 275, commi 1-bis e 3 cod. proc. pen. con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1, cod. pen ed alla adeguatezza della sola misura custodiale. 2.1. L'ordinanza sarebbe illogica nella parte in cui ritiene che a fronte di una sentenza di condanna in primo grado debbono essere valutate solo le esigenze cautelari e non i gravi indizi di colpevolezza, per poi sostenere che l'imputato non avrebbe tenuto atteggiamenti processuali dai quali trarre il convincimento di una presa di distanza dalle logiche del gruppo criminoso. Il ricorrente lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, i giudici del riesame avrebbero ignorato il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la differenza tra tale fattispecie e quella estorsiva non si fonda sulla maggiore o minore gravità delle condotte violente o minatorie ma nella diversità dell'elemento psicologico (consapevolezza o meno di aver diritto a quanto preteso). Nel caso di specie sussisterebbe prova diretta, desumibile dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dagli imputati e dalla stessa persona offesa, che tra le parti ricorreva un rapporto di lavoro e che la violenza era finalizzata al pagamento dei relativi compensi con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen. I giudici del riesame avrebbero erroneamente affermato la natura di «spedizione punitiva» del viaggio a Malta, senza tenere conto del fatto che il LILLO sarebbe rimasto sul posto di lavoro e che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero recati a Malta a seguito del mancato pagamento dei compensi maturati per la loro attività lavorativa. Secondo la difesa la violenza esercitata nei confronti del D'ALESSANDRO non sarebbe basata sulla volontà di riaffermare il potere della cosca ma esclusivamente sulla volontà di ottenere il saldo del credito vantato dagli imputati. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. nonostante la mancanza di elementi indiziari da cui desumere che gli indagati abbiano agito avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare gli interessi della cosca oggetto di indagine, senza tenere conto del fatto che l'isola di Malta sarebbe un territorio assolutamente neutro in cui la ndrangheta non avrebbe interessi imprenditoriali o criminali.2.2. La motivazione sarebbe carente anche in ordine all'attualità delle esigenze cautelar' ed alla necessità di applicare la custodia cautelare in carcere invece della misura degli arresti domiciliari, misura, a giudizio della difesa, maggiormente adeguata a tutelare le residue esigenze cautelari, anche in considerazione della risalenza dei precedenti penali dell'imputato e della mancanza di alcun collegamento tra tali precedenti ed i fatti oggetto del presente procedimento. Il lungo periodo di detezione unitamente al notevole lasso di tempo decorso dal fatto contestato (risalente al 25 gennaio 2020) evidenzierebbero la mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed eliderebbero in radice la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di rito. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato ha sempre lavorato e che nell'ultimo anno ha avuto problemi di salute che gli avrebbero impedito di svolgere l'attività lavorativa né avrebbe considerato che la persona offesa non ha sporto denuncia in quanto la stessa «non riteneva che la questione avesse un qualche rilievo» (vedi pag. 10 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, aspecifici e manifestamente infondati. 2. Le doglianze inerenti alla sussistenza del reato di estorsione e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. non sono consentite in sede di legittimità. Il Tribunale ha, correttamente, dato seguito al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui una volta intervenuta sentenza di condanna, anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale deve mantenersi, anche in sede di riesame o di appello, nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, Senese, Rv. 252875; da ultimo v. Sez. 2, n. 43682 del 26/10/2022, Raza, non nnassimata). 3. Le doglianze inerenti alla lamentata inadeguatezza della misura coercitiva della custodia cautelare rispetto alle residue esigenze cautelari sono manifestamente infondate ed aspecifiche in quanto meramente reiterative di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dal Tribunale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di riesame. L'ordinanza impugnata è caratterizzata da esame particolarmente accurato di tutte le deduzioni difensive, in questa sede sostanzialmente riproposte, e le disattende con motivazione ampia e puntuale, immune da ogni vizio. 3.1. I giudici del riesame hanno evidenziato che il ricorrente ha partecipato al feroce pestaggio del D'Alessandro, dichiaratamente volto a riaffermare l'esistenza del gruppo criminale di riferimento facente capo, nella sua diramazione locale al Nord, a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9 e 10 dell'ordinanza impugnata). Proprio questo aspetto è stato enfatizzato dal Tribunale con motivazione coerente alle risultanze processuali ed esente da illogicità: il ricorso alla violenza del tutto spropositata ed il compiacimento mostrato dal ricorrente nei giorni successivi al pestaggio ("L'ho demolito tutto... all'ospedale l'ho mandato... gli ho tolto quattro denti ...due costole rotte... l'ho preso a calcio e poi e i soldi me li ha dati tutti...gli ho sferrato un pugno dritto in faccia..."), si spiega proprio con la necessità di far capire alla vittima ed a [OSCURATO:PERSONA] che la «locale» di 'ndrangheta meritava rispetto e doveva essere temuta anche dopo le vicende giudiziarie a carico dei suoi esponenti (pagg. 10 e 11 dell'ordinanza impugnata). 3.2. Il Tribunale ha correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). L'ordinanza ha esaminato tutti gli elementi indicati dalla difesa, riproposti nel ricorso, a sostegno del superamento di detta presunzione, ma li ha considerati inidonei e recessivi rispetto agli altri di segno contrario, a fronte della ferocia dimostrata dal LILLO, che manifestò orgoglio per la violenta aggressione e nessun timore per le possibili conseguenze: si trattò, a giudizio dei giudici di merito, di un episodio con carattere non occasionale, trovando una logica ben precisa nella sua connotazione mafiosa e nel convincimento condiviso dal ricorrente che proprio la violenza sia strumento indispensabile per affermare la vitalità del gruppo criminale oggetto di indagine (pagg. 11 e 12). La motivazione risulta logica e incensurabile, dovendosi altresì ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Ciò posto, quanto al tema del c.d. tempo silente, il giudice della cautela ha, in proposito, reso una lettura degli atti significativa, approfondita e coerente (pagg. 12 e 13), sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti, circa la ricorrenza di facta concludentia talmente significativi da poter escludere qualsiasi rilevanza al mero decorso del tempo (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Bonforte, Rv. 275681-01). I giudici del riesame, con motivazione aderente alle risultanze processuali ed esente da illogicità, hanno dato rilievo ai gravi e plurimi precedenti penali del ricorrente, alla piena e pervicace adesione alle modalità ed alle logiche mafiose mostrata dall'imputato, alla piena accettazione delle eventuali conseguenze penali delle proprie condotte, alla mancata prospettazione da parte del ricorrente di elementi da cui desumere l'affievolimento della sua pericolosità nell'anno trascorso in libertà o comunque un atteggiamento di revisione delle proprie responsabilità (vedi pagg 12, 13 e 14 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal LILLO. 3.3. Anche in ordine alla scelta della misura di massimo grado la motivazione è immune da vizi (pag. 14) e non è affatto apodittica là dove ha ritenuto non superata la presunzione, anch'essa relativa, di adeguatezza e idoneità della sola misura di massimo grado. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterina, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, Perdichizzi, non mass.). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa