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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 39289/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, emessa in data 8 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di dosimetria della pena, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2 sulla mancanza di specificità dell'appello e sulla congruità della sanzione inflitta, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata e motivata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale, anche chiarendo come la riduzione per il tentativo non fosse stata effettuata nella massima estensione in ragione dello stadio avanzato dell'azione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 2 sull'aspecificità del motivo di appello e sull'accentuata pericolosità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, emessa in data 8 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di dosimetria della pena, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2 sulla mancanza di specificità dell'appello e sulla congruità della sanzione inflitta, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata e motivata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale, anche chiarendo come la riduzione per il tentativo non fosse stata effettuata nella massima estensione in ragione dello stadio avanzato dell'azione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 2 sull'aspecificità del motivo di appello e sull'accentuata pericolosità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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