CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 820/2021depositata il 01/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― Il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha condannato [OSCURATO:PERSONA].p.a. a pagare la somma di euro 280,20 rideterminando, all’esito di CTU,il saldo finale del conto corrente acceso originariamente presso BancaNumero registro generale 1709/2022Numero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 12203/2026Data pubblicazione 01/05/2026Commerciale Italiana [OSCURATO:SOCIETA] detta conclusione il Tribunale è pervenutoritenendo: a) inammissibile la domanda di nullità della clausola relativaalla commissione di massimo scoperto; b) nulle le clausole del contratto diconto corrente che prevedevano l'applicazione di interessi mediante rinvioagli usi su piazza e la loro capitalizzazione e, quindi, non dovuti gliinteressi ultralegali e gli interessi anatocistici applicate dalla banca nelcorso del rapporto; c) prescritta la domanda di ripetizione di indebitorelativa alle rimesse solutorie anteriori al decennio.2.- La Corte d'appello di Salerno ha respinto l’appello poiché:a) si trattava di conto corrente non affidato giacché, come evidenziatodal CTU, nel periodo intercorso tra l'apertura del conto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e ladata di estinzione (30.9.1996) non era stata prevista alcuna apertura dicredito, per cui i versamenti che la società correntista eseguiva sul contoerano di natura solutoria, volti cioè all'estinzione del passivo del conto;b) di conseguenza il termine di prescrizione – eccepita dalla banca -decorreva dai singoli versamenti (laddove pagamenti indebiti) e non dallachiusura del conto;c) era onere del correntista attore dare la prova della sussistenza di unaffidamento in conto corrente e conseguentemente indicare quali rimesseavevano avuto natura solutoria e quali ripristinatoria dovendo la bancasolo eccepire la prescrizione, allegando il decorso del tempo e l’inerzia deltitolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senzanecessità di indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenuteprescritte;d) nella specie detto onere non era stato assolto dalla società che nonaveva provato la sussistenza di un affidamento in conto corrente e i limitidi detto affidamento.4. ― Avverso detta sentenza ha proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.svolgendo quattro motivi di cassazione e depositando memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Numero registro generale 1709/2022Numero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 12203/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione,ex art. 360 comma 1 n. 3, dell’art. 117 e 127 comma 3 TUB per aver ladecisione impugnata ritenuto che l'apertura di credito va sempre provatatramite l'allegazione del relativo contratto; la Corte avrebbe richiamato lagiurisprudenza di legittimità sul punto senza considerare l'anteriorità delrapporto rispetto alla riforma di cui alla legge 154/1992, né che perconsolidata giurisprudenza l'apertura di credito a favore del correntistanon soggiace necessariamente alla forma scritta, potendo quindi larelativa prova risultare anche da fatti concludenti e tramite prove indirettecome estratti conto, scalari report della Centrale dei rischi, e ancheparticolare nella specie avrebbe dovuto rilevare che attraverso laproduzione del contratto di conto corrente, contenente la previsione di cuiall’art. 6, la correntista aveva introdotto un fatto idoneo a comprovare - inadesione alla prospettazione della correntista - che il conto aperto a suonome fosse affidato (laddove l'art. 6, intitolato «Gli affidamenti in contocorrente le aperture di credito», stabilisce: «Le aperture di credito che labanca ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggettialle seguenti statuizioni: (…)». Infine, invoca il fatto che la nullità del c.d.contratto bancario amorfo, è nullità unilaterale, che può essere fattavalere solo dal cliente ma anche dal giudice laddove conforme all’interessedi questo; senza alcuna illustrazione ulteriore del passaggio argomentativo1.1- Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha compiuto un accertamento in fatto, recependol’esito della CTU sul punto, circa il fatto che il contratto di conto correnteacceso il 28.2.89 non conteneva alcuna apertura di credito; inoltre non haaffatto affermato che la prova dell’affidamento dovesse essere data periscritto, bensì che la correntista che ne era onerata non aveva provato lasussistenza di un’apertura di credito né i limiti della stessa. Dunque, da unNumero registro generale 1709/2022Numero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 12203/2026Data pubblicazione 01/05/2026lato, attraverso la denuncia del vizio di violazione di legge, la ricorrenteintende, in realtà, riproporre in questa sede una nuova valutazione dellerisultanze probatorie esaminate dalla Corte d’Appello del tuttoincompatibile con il giudizio di legittimità; dall’altro, nell’argomentarel’eccepito vizio di falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente non siconfronta in effetti con la ratio decidendi della decisione che non è affattoquella aggredita.2.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazioneall'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. laddove la decisione impugnata haritenuto il conto corrente intestato alla ricorrente non affidato e, quindi,che tutte le rimesse avessero natura solutoria. Osserva la ricorrente che laCorte salernitana non avrebbe erroneamente considerato la rilevanza degliindici di affidamenti di fatto, posto che il contratto di apertura di creditoprima delle entrate in vigore della legge del 1992 veniva considerato uncontratto a forma libera, suscettibile di conclusione anche per fatticoncludenti. In particolare, a suo dire, nella fattispecie l'esistenzadell'affidamento di fatto sarebbe confermata da molteplici elementi,indiziari e confessori: sotto il profilo indiziario, la previsione dell'art. 6 delcontratto; sotto il profilo confessorio, il fatto che l'affidamento era statoriconosciuto sussistere dalla ricorrente già nella citazione introduttivaavanti al Tribunale; il fatto che il medesimo sarebbe stato espressamenteconfermato dalla banca attraverso la produzione in giudizio della missivadell'8.7.92 (comunicazione che la banca aveva affermato aver inviato, inadesione alle istruzioni di Banca d’Italia di prima applicazione della nuovalegge, onde informare ciascuno degli oltre 1.750.000 titolari dei conticorrenti delle condizioni praticate) la quale proverebbe che dal luglio 1992la società aveva goduto di un affidamento entro il limite di 300.000,00euro; per il periodo anteriore varrebbe l'analisi del conto operata dal CTUche aveva evidenziato la persistente presenza di un saldo debitore («siNumero registro generale 1709/2022Numero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 12203/2026Data pubblicazione 01/05/2026riscontrano oggettivamente da ambo le parti atti o fatti tali da farpresupporre l'esigenza o la tendenza al rientro di un saldo che, fatte salverare eccezioni, si presentava costantemente passivo; i rapporti in esame,peraltro, presenta l’andamento tipico di un conto corrente fisiologicamenteconnesso allo svolgimento di un'attività imprenditoriale in cui le rimessedel correntista sottendono piuttosto che il ripianamento di una posizionedebitoria nei confronti della banca un normale deposito dei valoriconseguiti nel corso dell'esercizio aziendale»). Pertanto, almeno tutte lerimesse operate a far data dal 1992, ovvero dalla asserita formalizzazionedel contratto di affidamento, dovevano considerarsi ripristinatorie.2.- Il motivo è inammissibile.Anche a prescindere dal fatto che tutti gli aspetti in fatto dedotti nelmotivo non risultano in alcun modo dedotti né discussi in causa- il chemanifesta in sé una carenza di specificità e autosufficienza del motivofonte inammissibilità – decisivo è, comunque, che il medesimo èinammissibile ex art. 360 comma 4 c.p.c. trattandosi nella specie didecisione c.d. doppia conforme.3.- Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di legge conriferimento all'articolo 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatoriosull'eccezione di prescrizione estintiva del diritto di credito della ricorrentealla ripetizione degli indebiti di cui alle rimesse solutorie in relazioneall'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Posto che l'accertamento di quali rimessedei cliente fossero stati «pagamenti» era questio iuris nella disponibilitàdel giudice, da risolversi alla luce della allegazione documentale e dellerisultanze della consulenza tecnica, il giudice avrebbe erroneamenteapplicato il principio in punto distribuzione dell’onere probatorio, perchéaveva escluso che «nella inventariazione delle rimesse solutorie il peritopotesse tener conto per il periodo fino al 29 luglio 92, dell'ammontaredell'affidamento come accordato in fatto dalla banca, e per il periodosuccessivo del limite di 300.000,00 euro, e ciò perché la correntista nonNumero registro generale 1709/2022Numero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 12203/2026Data pubblicazione 01/05/2026avrebbe indicato quali rimesse abbiano avuto natura solutoria e qualiripristinatorie della provvista»; così facendo, invero, l'accertamento deglispecifici pagamenti sarebbe ritornato nell'ambito dell'onere probatorio diparte attrice fuoriuscendo dalla questio juris nella disponibilità del giudice.Conclude affermando che «l'allegazione dunque della natura solutoria omeno delle rimesse del cliente in conto corrente non rientra tra leeccezioni in senso stretto ma si tratta di mere difese».3.1. In disparte la difficoltà di comprende l’argomentazione illustrativadel motivo che pare attenere al fatto che l’accertamento delle rimessesolutorie o ripristinatore è rimesso al giudice e non dipende dalla provache ne dà il correntista – il motivo è inammissibile perché la ratiodecidendi che sostiene la statuizione gravata sul punto – accertamentodella natura delle rimesse – sta nell’assenza di prova di un contratto diapertura di credito, dunque nel fatto che il conto fosse «affidato»,argomento che evidentemente il giudice di secondo grado, come già ilTribunale, ha ritenuto assorbente ogni ulteriore indagine circal’individuazione delle singole rimesse solutorie.4.- Il quarto motivo denuncia «violazione o falsa applicazione dellanorme di cui agli articoli 2033 e 2946 c.c. in relazione all'art. 360 commauno n. 3 p.p.c. per l'erronea individuazione dei pagamenti e del relativodies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e per l'illegittimaricostruzione dello scoperto col saldo banca e non con quello legittimo».Osserva la ricorrente che nella fattispecie doveva essere applicato non ilcosiddetto saldo banca incrementato da addebiti via via applicati eriscontrati contra legem, ma quello ricostruito secondo legittimità, conl'eliminazione delle annotazioni indebite in conto conseguente all'esitodella declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, delle clausoled'uso per valute e interessi, delle commissioni di massimo scoperto. Nellaspecie la ricorrente aveva domandato inutilmente che la Corte d'appellodisponesse un supplemento di CTU in ossequio alla recente giurisprudenzaNumero registro generale 1709/2022Numero sezionale 1894/2026Numero di raccolta generale 12203/2026Data pubblicazione 01/05/2026per cui le rimesse solutorie vanno individuate avendo come parametro nonil saldo banca ma il saldo opportunamente rettificato e depurato dalleillegittimità.4.1- Il motivo è evidentemente inammissibile, giacchè dalla motivazionenon emerge quale sia stato il criterio applicato, né il motivo, in ossequioall’art. 366 n. 6 c.p.c. fornisce elementi per comprendere quale sia stato ilcriterio applicato, né risulta indicato se un motivo di appello sul punto siastato proposto.5.― In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessunastatuizione va assunta in punto spese poiché la parte resistente è rimastaintimata. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1― bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026.Il PresidenteEnrico Scoditti