CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova in data 20/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza della Corte di appello di Genova in data 27/05/2022 è stata disposta, in accoglimento di una istanza di rescissione del giudicato, la revoca della sentenza di condanna a 2 anni di reclusione pronunciata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di appello di Genova in data 7/03/2019, irrevocabile il 23/04/2019, indicata al n. 3 del cumulo. L'interessato ha conseguentemente chiesto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova di rideterminare la pena da eseguire e di sostituire il cumulo al momento in essere, provvedendo, altresì, alla contestuale emissione del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione, atteso che, a seguito della revoca del predetto titolo esecutivo, la pena residua da espiare era divenuta inferiore ai quattro anni di detenzione. In data 1/06/2022, il Procuratore della Repubblica ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo che, senza nulla disporre sulla richiesta di emissione del decreto di sospensione, ha rideterminato la pena complessiva. A seguito di proposizione di incidente di esecuzione, con ordinanza in data 20/06/2022 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata nell'interesse di Othmani. Secondo il Tribunale, infatti, la richiesta di sospensione non poteva essere accolta, atteso che, alla data di irrevocabilità del titolo in esecuzione, egli si trovava già in stato di detenzione. Pertanto, l'istante non avrebbe potuto recuperare uno status libertatis ormai legittimamente compresso in forza del precedente provvedimento di cumulo; e ciò anche perché la ratio della sospensione dell'esecuzione è quella di evitare l'ingresso in carcere di un soggetto libero prima che questi possa essere ammesso all'espiazione di una pena alternativa alla detenzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il mancato accoglimento dell'argomento difensivo, prospettato nell'incidente di esecuzione, secondo cui, implicando la rescissione del giudicato la revoca della sentenza di condanna, essa non avrebbe dovuto riverberare i suoi effetti sull'espiazione della pena, dovendo essa considerarsi come mai emessa ed inesistente ab origine. In altri termini, il cumulo sarebbe stato solo formalmente legittimo, ma, in realtà, sarebbe stato sostanzialmente illegittimo in quanto conteneva una sentenza illegittimamente adottata e, per tale motivo, revocata con effetto ex tunc. 3. In data 19/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. La revoca della sentenza di condanna disposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. determina un effetto caducatorio del titolo esecutivo, che riguarda, ovviamente, anche la condizione detentiva del soggetto cui si riferisce. Ne consegue che essa determina, in presenza di altri titoli esecutivi, la necessità di emanare un nuovo provvedimento di cumulo. In tale ipotesi, qualora la residua pena espianda sia inferiore al limite stabilito dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., l'ordine di esecuzione deve essere sospeso, onde consentire all'interessato di proporre istanza di misura alternativa. 2.1. Non pertinente al caso di specie appare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione della pena detentiva breve, si trovi già in espiazione di pena inflitta per altro titolo, oppure in stato di detenzione cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire (tra le altre, Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267325-01; Sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, Rv. 261458-01; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244652-01; Sez. 5, n. 12620 del 2/03/2006, Casula, Rv. 234547-01). Ciò in quanto detta situazione attiene al diverso caso in cui il nuovo titolo sopraggiunga mentre l'altro era in esecuzione. Infatti, se è innegabile che la previsione della sospensione dell'esecuzione sia diretta a evitare l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione, come indicato nei lavori preparatori della legge n. 165 del 1998, che ha riformato l'art. 656 cod. proc. pen., e dalla relazione di accompagnamento alla stessa, appare innegabilmente conforme a un principio di favor libertatis che l'eventuale accesso a tali misure possa avvenire, per colui che vi aspira, a partire da una condizione non detentiva. E la rimozione di un titolo esecutivo che, considerato singolarmente o nel suo rapporto con altri titoli, avesse impedito la sospensione dell'esecuzione, non può che determinare l'applicazione di tale disciplina di favore, traducendosi detta rimozione nel venir meno della situazione ostativa che aveva determinato la carcerazione. 2.2. Consegue alle considerazioni che precedono che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere l'incidente di esecuzione, sia pure limitatamente alla declaratoria di inefficacia del provvedimento di cumulo, tenuto conto del principio di diritto, condiviso e qui riaffermato, secondo cui il giudice dell'esecuzione non può annullare l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, ma può soltanto dichiararlo temporaneamente inefficace per consentire al condannato di presentare la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione (ex plurimis Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco, Rv. 273105 - 01). Peraltro, ritiene il Collegio che non debba disporsi la immediata liberazione dell'interessato, rimettendo al Giudice di merito la complessiva rivalutazione della vicenda esecutiva, anche tenuto conto della possibilità che, nelle more, siano stati emessi, nei suoi confronti, nuovi titoli esecutivi.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. C