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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 29699/2024

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11195 - 202 4 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., SANZO' ANGIOLINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro 1/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della Pietra, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – Ric. 2021 n. sez.

S2 -ud. 16-10-2024 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C e [OSCURATO:PERSONA] C LAHALLE 24, -intimati- per la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 4818/2024 della CORTEdi CASSAZIONE, pubblicata il 23 / 2 /20 24 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; rilevato, in considerazione dell’istanza di condanna alle spese proposta dal controricorrente, che l’istanza involge la questione della ammissibilità di una istanza di statuizione sulle spese in procedimento di correzione dell’errore materiale rimessa dalla Terza sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 27681 del 2023 (RGN 11810 del 2022) alle Sezioni Unite (udienza22 ottobre 2024); P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11195 - 202 4 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., SANZO' ANGIOLINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro 1/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della Pietra, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – Ric. 2021 n. sez. S2 -ud. 16-10-2024 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C e [OSCURATO:PERSONA] C LAHALLE 24, -intimati- per la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 4818/2024 della CORTEdi CASSAZIONE, pubblicata il 23 / 2 /20 24 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; rilevato, in considerazione dell’istanza di condanna alle spese proposta dal controricorrente, che l’istanza involge la questione della ammissibilità di una istanza di statuizione sulle spese in procedimento di correzione dell’errore materiale rimessa dalla Terza sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 27681 del 2023 (RGN 11810 del 2022) alle Sezioni Unite (udienza22 ottobre 2024); P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte su
Sentenza Cassazione n. 29699/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris