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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31060/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 27 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Parma del 23 febbraio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di un assegno con la recidiva reiterata.

Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il riconoscimento della recidiva appare manifestamente infondato e reiterativo di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello che ha sottolineato l'accresciuta pericolosità manifestata dalla consumazione del nuovo delitto con valutazione esente da censure; Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 27 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Parma del 23 febbraio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di un assegno con la recidiva reiterata. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il riconoscimento della recidiva appare manifestamente infondato e reiterativo di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello che ha sottolineato l'accresciuta pericolosità manifestata dalla consumazione del nuovo delitto con valutazione esente da censure; Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris