CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 8 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 30 ottobre 2020 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina, lesioni e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa appunto di cui agli artt. 628, 582, 585, 61 n. 2 e 387bis c.p. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto con strappo in luogo di quello di rapina; Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. - Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606, co. 1 lett. B) c.p.p., per avere, il giudice d'appello, omesso il controllo sulla presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, co. 1 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi di ricorso, infatti, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti di cui in motivazione ha già esposto come non possa ritenersi configurato il reato di furto con strappo in luogo della più grave rapina, stante la direzione dell'azione violenta che , come emerge dalla denuncia-querela, è stata esercitata verso la donna e volta ad impossessarsi del telefono, vincendo la resistenza opposta. Ciò risulta acclarato in sentenza e sancisce la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Allo stesso modo, reiterativo risulta il secondo motivo di ricorso, riguardante l'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p. Anche su questo punto il secondo giudice ha puntualmente motivato come, sulla base del referto di Pronto soccorso, debba riconoscersi il collegamento finalistico tra la contusione subita alla mano dalla vittima (reato mezzo) e la commissione del reato fine di rapina. Nessun pregio merita il terzo motivo di impugnazione, attesa la sua assoluta genericità. Da qui l'inammissibilità anche di quest'ultimo motivo, chiaramente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere E ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Ì [OSCURATO:PERSONA] i AGOSTINACCHIO , ii DEPOSITATO í