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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2021

Cassazione n. 25035/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10 Maggio 2021 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo avverso il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 19/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di cui all' art. 416 bis c.p., disponeva nei confronti di quest' ultimo il sequestro preventivo della somma di euro 2.000,00 in quanto ritenuta profitto del reato associativo. 1 kz

2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto di pertinenzialità fra denaro e reato ed alla sussistenza del periculum in mora.

Premesso che trattavasi di sequestro diretto di denaro assume che i giudici di merito non avevano considerato che mancava ogni accertamento in ordine al vincolo pertinenziale fra il reato ed il profitto illecito, non avendo chiarito quale sarebbe stato il profitto specifico conseguito dal Fontana e che difettava ogni motivazione quanto alla concretezza ed attualità del periculum in mora.

Assume che, in generale, l'ordinanza impugnata era viziata in quanto i giudici di merito avevano fatto mal governo delle regole interpretative e degli insegnamenti giurisprudenziali in ordine all'applicazione dei presupposti della misura cautelare del sequestro preventivo ex artt. 240, comma 2 e 416-bis, comma 7, c.p. e 321, comma 2, c.p.p. e ai canoni della logica e ai principi di diritto che presiedono all'apprezzamento delle risultanze probatorie, rendendo così una motivazione palesemente illogica e apparente.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti o comunque in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Prima di procedere all' esame dei motivi del ricorso si impongono alcune premesse metodologiche e di principio.

Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo".

Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

3.2. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito con motivazione tutt' altro che carente o apparente - contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente - hanno affrontato le questioni oggi reiterate precisando che a fronte del denaro contante rinvenuto nella disponibilità del ricorrente al momento del suo arresto lo stesso non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione della provenienza, sicchè, anche valutato il richiamato compendio captativo attestante la riscossione di proventi illeciti da parte dell' indagato, appariva logico ritenere che si trattava di denaro provento del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ovvero del suo reimpiego.

1.2. In riferimento, poi, al concetto di profitto derivante dal delitto e al nesso di pertinenzialità, secondo quanto affermato Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto è inutile la sua materiale identificazione, come prospettata dalla difesa, delle specifiche somme pertinenti al reato commesso.

La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi quindi sussistente in re ipsa.

Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione - cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti - e, da tale indifferenza, deriva anche, fondamentalmente, l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro è presente nel patrimonio nel momento attuale Quanto alla asserita omessa valutazione de periculum in mora va precisato che la difesa del ricorrente si limita a richiamare l'omessa valutazione di tale requisito, senza tuttavia considerare che lo stesso è stato sostanzialmente ritenuto sussistente in re ipsa in ragione della possibilità di reimpiego del denaro nel circuito delinquenziale in cui il Fontana risulta inserito.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

4.1. La cancelleria deve essere onerata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, in data 8 Aprile 2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 Maggio 2021 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo avverso il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 19/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di cui all' art. 416 bis c.p., disponeva nei confronti di quest' ultimo il sequestro preventivo della somma di euro 2.000,00 in quanto ritenuta profitto del reato associativo. 1 kz 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto di pertinenzialità fra denaro e reato ed alla sussistenza del periculum in mora. Premesso che trattavasi di sequestro diretto di denaro assume che i giudici di merito non avevano considerato che mancava ogni accertamento in ordine al vincolo pertinenziale fra il reato ed il profitto illecito, non avendo chiarito quale sarebbe stato il profitto specifico conseguito dal Fontana e che difettava ogni motivazione quanto alla concretezza ed attualità del periculum in mora. Assume che, in generale, l'ordinanza impugnata era viziata in quanto i giudici di merito avevano fatto mal governo delle regole interpretative e degli insegnamenti giurisprudenziali in ordine all'applicazione dei presupposti della misura cautelare del sequestro preventivo ex artt. 240, comma 2 e 416-bis, comma 7, c.p. e 321, comma 2, c.p.p. e ai canoni della logica e ai principi di diritto che presiedono all'apprezzamento delle risultanze probatorie, rendendo così una motivazione palesemente illogica e apparente. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti o comunque in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Prima di procedere all' esame dei motivi del ricorso si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3.2. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito con motivazione tutt' altro che carente o apparente - contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente - hanno affrontato le questioni oggi reiterate precisando che a fronte del denaro contante rinvenuto nella disponibilità del ricorrente al momento del suo arresto lo stesso non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione della provenienza, sicchè, anche valutato il richiamato compendio captativo attestante la riscossione di proventi illeciti da parte dell' indagato, appariva logico ritenere che si trattava di denaro provento del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ovvero del suo reimpiego. 1.2. In riferimento, poi, al concetto di profitto derivante dal delitto e al nesso di pertinenzialità, secondo quanto affermato Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto è inutile la sua materiale identificazione, come prospettata dalla difesa, delle specifiche somme pertinenti al reato commesso. La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi quindi sussistente in re ipsa. Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione - cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti - e, da tale indifferenza, deriva anche, fondamentalmente, l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro è presente nel patrimonio nel momento attuale Quanto alla asserita omessa valutazione de periculum in mora va precisato che la difesa del ricorrente si limita a richiamare l'omessa valutazione di tale requisito, senza tuttavia considerare che lo stesso è stato sostanzialmente ritenuto sussistente in re ipsa in ragione della possibilità di reimpiego del denaro nel circuito delinquenziale in cui il Fontana risulta inserito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. 4.1. La cancelleria deve essere onerata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, in data 8 Aprile 2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]
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