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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31477/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato k a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5771/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. per particolare tenuità del fatto - non è deducibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Considerato, peraltro, che, anche a voler accedere all'esegesi propugnata dal difensore, una cosa è il dovere di provvedere di ufficio della Corte di appello, altra è la possibilità, di fronte all'assenza di qualsiasi sollecitazione in tale senso da parte della difesa dell'imputato, la censurabilità della decisione; Considerato, infine, che il motivo di ricorso indulge su elementi di fatto che, comunque, non potrebbero trovare sede nel giudizio di legittimità, neanche al fine di valutare l'eventuale, cattivo esercizio da parte della Corte di merito del potere di prosciogliere di ufficio l'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 16 Mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato k a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5771/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. per particolare tenuità del fatto - non è deducibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Considerato, peraltro, che, anche a voler accedere all'esegesi propugnata dal difensore, una cosa è il dovere di provvedere di ufficio della Corte di appello, altra è la possibilità, di fronte all'assenza di qualsiasi sollecitazione in tale senso da parte della difesa dell'imputato, la censurabilità della decisione; Considerato, infine, che il motivo di ricorso indulge su elementi di fatto che, comunque, non potrebbero trovare sede nel giudizio di legittimità, neanche al fine di valutare l'eventuale, cattivo esercizio da parte della Corte di merito del potere di prosciogliere di ufficio l'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Mag
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