CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tributaria regionale del Lazio n.7495/2016, depositata il 28/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte degli eredidi [OSCURATO:PERSONA] (già dirigente ENEL), odierni ricorrenti, del silenzio-rifiutodell’amministrazione, formatosi sull’istanza di rimborso tesa ad ottenere larestituzione delle ritenute fiscali effettuate dall’ENEL al momento dellaNumero registro generale 13909/2017Numero sezionale 3445/2026Numero di raccolta generale 19488/2026Data pubblicazione 12/06/2026liquidazione della quota di partecipazione del de cuius al Fondo diprevidenza integrativa complementare P.I.A. e al Fondenel, applicandol'aliquota ordinaria del 33,16% anziché quella del 12,50%, discendente dalcombinato disposto degli artt. 6 l. n. 482/1985; 42, comma 4, d.p.r. n.917/1986 (ratione temporis vigente) e 1, comma 5, l. n. 30/1997.2. Il ricorso venne respinto dalla CTP di Roma, sul presupposto che gliistanti fossero incorsi nella decadenza ex art. 38 d.p.r. n. 602/1973.3. La CTR del Lazio accolse parzialmente l’appello, ritenendo chel’istanza di rimborso fosse stata tempestiva, ma che lo stesso fosse dovutounicamente in relazione alla prestazione previdenziale maturata nelmomento che quest’ultimo “non operava sui mercati finanziari e, diconseguenza, non conseguiva alcun rendimento finanziario derivante dainvestimenti sui mercati stessi”, mentre “l’erogazione in esame eraragguagliata ai risultati della gestione aziendale Enel, e cioè ad unagestione di natura rigidamente industriale”.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la “violazione e falsa applicazionedegli artt. 16 e 17 comma 2 (vecchia numerazione) del TUIR, dell'art. 42vecchio TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), dell'art. 6 L. 482/85,dell'art. 1, comma S, D.L. 669/96 convertito con modifiche dalla L. 30/97,e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., peravere, il Giudice a quo, ritenuto (implicitamente) legittima la ritenutaapplicata nella misura del 33,16% dal sostituto d'imposta sui rendimenticonseguiti e liquidati rispetto alla posizione del Sig. [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo dal 1/1/86 al 31/3/98, pari ad €. 690.209,44, come documentatiin atti attraverso le certificazioni prodotte, in luogo di quella prevista perNumero registro generale 13909/2017Numero sezionale 3445/2026Numero di raccolta generale 19488/2026Data pubblicazione 12/06/2026legge nella misura del 12,50% ridotta del 2% per ogni anno successivo aldecimo, essendo stato il capitale corrisposto dopo oltre dieci anni dallaconclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. 482/85”.Il motivo è infondato, ponendosi la ricostruzione operata dai ricorrenti incontrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, venutosi aconsolidare dopo la sentenza delle Sezioni unite n. 13642/2011, secondo ilquale le prestazioni erogate a lavoratori iscritti, in epoca antecedenteall'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, a fondi previdenzialiintegrativi a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenzialeprevalente sono soggette a disciplina impositiva differente, a seconda chegli importi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 - a cui siapplica il richiamato regime di tassazione separata per intero - o fino al 31dicembre 2000, i quali sono assoggettati al regime di tassazione separatadi cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 TUIR solo per quanto riguardala "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimonialeconseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle sommeprovenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del12,50%; con riferimento a questi ultimi, il rendimento soggetto atassazione agevolata riguarda i soli importi derivanti dall'effettivoinvestimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, la cui provaincombe sul contribuente che impugna il rigetto di un'istanza di rimborso,quale attore in senso sostanziale (in questi termini la massima di Cass., n.6242/2025; si veda anche Cass., n. 3453/2021, alla cui stregua laritenuta del 12,50% si applica alle somme derivanti dall'effettivoinvestimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamentefinanziario, se e nella misura conseguita e, sul piano processuale, se enella misura provata). Come ribadito, di recente, dalla già citata Cass., n.6242/2025, quale soggetto gravato dal relativo onere probatorio, ilcontribuente “è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennitàricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati diNumero registro generale 13909/2017Numero sezionale 3445/2026Numero di raccolta generale 19488/2026Data pubblicazione 12/06/2026riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersisufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio provenientedall’Enel – eventualmente versato in atti – ove non contenga alcunaspecificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della vocerendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento dellaquota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza diinvestimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass n. 720/2016)”. Sideve, pertanto, escludere che possa considerarsi quale “rendimento”quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonioEnel, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazionematematica e non il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sullibero mercato (così, ex multis, Cass., n. 28605/2024 e ulterioriprecedenti ivi citati). Con specifico riferimento al Fondo PIA, questa Corteha, quindi, più volte affermato che la ritenuta del 12,50% può applicarsisolo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitaleaccantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevoletassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIAche non abbia mai investito sul mercato finanziario (in tal senso, daultimo, Cass., n. 13575/2026). In particolare, si è affermato che“costituiscono “rendimento netto” le somme derivanti dall’effettivoinvestimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quellecalcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-prestazioni previdenziali concordate” (così Cass. n. 24525/2017,richiamata, di recente, da Cass., n. 24897/2025).2. Il secondo motivo di ricorso deduce la “violazione e falsaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1. n. 4.c.p.c., per non avere, il Giudice dell'appello, svolto alcuna valutazione inordine alle certificazioni prodotte in atti dai ricorrenti attestantiNumero registro generale 13909/2017Numero sezionale 3445/2026Numero di raccolta generale 19488/2026Data pubblicazione 12/06/2026sussistenza ed ammontare dei rendimenti conseguiti dal 1/1/86 al31/3/98. pari ad €. 690.209.44”.Il motivo (ove non inammissibile) è infondato.[OSCURATO:PERSONA]., n. 16812/2018, il mancato esame di un documento puòessere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissionedi motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che ladenuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità,l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbesenza dubbio dato luogo a una decisione diversa. Nel caso di specie lamotivazione dà conto della suddetta certificazione, non ritenendola,tuttavia, probante, nella misura in cui non dimostra l’operatività del Fondosui mercati finanziari (circostanza, questa, che peraltro i ricorrenti noncontestano di per sé, imperniandosi le loro contestazioni sul rilievopreliminare che tale impiego integrasse un presupposto indefettibile pergodere dell’agevolazione fiscale). Riprendendo le parole di Cass., n.24897/2025, si deve, in ogni caso, sottolineare che “né la certificazioneEnel né la consulenza di parte assolvono all'onere probatorio, spettante alcontribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rimborso,poiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per laquantificazione della voce "rendimento", sì da chiarire se si trattieffettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita aldipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato(Cass. 4 maggio 2021, nn. 11611, 11612; Cass. 28 aprile 2021, n. 11171;Cass. 15 marzo 2017, n. 13278; Cass. 3 aprile 2019, n. 9246). [OSCURATO:PERSONA] certifica esclusivamente la differenza tra il totale delNumero registro generale 13909/2017Numero sezionale 3445/2026Numero di raccolta generale 19488/2026Data pubblicazione 12/06/2026capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale. Quello indicatonella certificazione Enel, giova tenerlo a mente, è il rendimento ottenutocorrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell'interopatrimonio dell'Enel (Cass. n. 9959/2022)”.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 36, co. 2 n. 4 del D.Lgs.546/92 in connessione con l'art. 111 co. 6 della Costituzione - difetto dimotivazione - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, dalmomento che “le argomentazioni di parte appellante (odierna ricorrente)siano state totalmente ma immotivatamente disattese, senzal'esplicitazione delle reali ragioni poste a fondamento di una decisione cheappare invece adottata esclusivamente sulla scorta di mereargomentazioni di principio svolte dall'Agenzia delle Entrate, la cui realefondatezza non è stata però in alcun modo accertata e/o approfonditadalla CTR del Lazio”.Il motivo è infondato.La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, nonrenda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass., n. 1986/2025). L’evenienza non ricorrecertamente nel caso di specie, nel quale - come già evidenziato inrelazione al motivo precedente - la ratio decidendi è chiaramenterinvenibile nell’affermazione (conforme alla giurisprudenza di legittimitàsopra richiamata) secondo cui il Fondo PIA “non ha mai operato suimercati finanziari, né avrebbe potuto farlo data la sua natura di fondointerno a prestazione definita”, con la conseguenza che “non conseguivaalcun rendimento finanziario derivante da investimenti sui mercati stessi”,Numero registro generale 13909/2017Numero sezionale 3445/2026Numero di raccolta generale 19488/2026Data pubblicazione 12/06/2026essendo l’erogazione in discorso “ragguagliata ai risultati della gestioneaziendale Enel, e cioè ad una gestione di natura rigidamente industriale”.Per il resto, è noto che, per integrare i canoni di legge, è sufficiente quellamotivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata delladecisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla,ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazionedelle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi (Cass., n. 7662/2020).4. Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perl’omessa considerazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5,c.p.c., segnatamente “la natura previdenziale - assicurativa delleprestazioni erogate in favore del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dei rendimentimaturati dalla sua posizione in PIA”.Il motivo è inammissibile, posto che oggetto della censura èl’interpretazione giuridica effettuata dalla CTR, laddove - secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte - il motivo di ricorso di cuiall'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nellasua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti uncomplessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice dimerito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio(Cass., n. 10525/2022).5. Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali(che si liquidano in dispositivo). P.Q.MNumero registro generale 13909/2017Numero sezionale 3445/2026Numero di raccolta generale 19488/2026Data pubblicazione 12/06/2026Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/4/2026.Il PresidenteValentino Lenoci