CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 08671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Michele, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Melfi, avverso la ordinanza in data 21/7/2022 del Tribunale di Potenza, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che si è rimesso alla Corte quanto alla tempestività del ricorso e ha chiesto l'annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale per il riesame di Potenza; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 luglio 2022 (motivi dep. il 26 luglio 2022), il Tribunale di Potenza -sezione distrettuale, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.- ha confermato l'ordinanza emessa il 29 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa descritto al capo A della provvisoria imputazione. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione, per contraddittorietà intrinseca, mancanza, mera apparenza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in riferimento alla divisata gravità indiziaria per il fatto di partecipazione associativa contestato, attesa la evidente genericità dell'unica chiamata in reità ([OSCURATO:PERSONA]) e l'assoluta neutralità ed insignificanza della conversazione intercettata il 20 luglio 2020, relativa ad incontro meramente occasionale e priva di qualsivoglia significato indiziante, se non della datata conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], come peraltro testimoniato dall'incontro del 2016 presso il locale centro commerciale, che nulla aggiunge, in termini di significato indiziante della condotta, ai fini della contestata partecipazione associativa; 2.2. inosservanza della legge processuale (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale punto argomentato in ordine alla concretezza delle ritenute esigenze cautelari di prevenzione speciale; dato obiettivamente contrastato anche dallo stesso contenuto della conversazione del 20 luglio 2020. 3. Con i motivi aggiunti depositati in data 4 gennaio 2023 la difesa segnalava che il Tribunale per il riesame di Potenza, nella medesima composizione, aveva annullato l'ordinanza impugnata da altri indagati, gravati da un coacervo indiziario più gravoso rispetto a quello che connota la condotta del ricorrente e che, in data 20 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito, nei confronti del ricorrente, la misura detentiva (arresti domiciliari) con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, insistendo nel palesare interesse alla decisione ai fini di quanto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché tardivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 1, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792, del 31/10/2001, Rv. 220092 - 01, non massimata sul punto). 1.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che: 1.3.1. l'ordinanza impugnata è stata depositata il 26 luglio 2022, con avviso di deposito notificato al difensore a mezzo p.e.c. in data 12 agosto e, all'indagato, il successivo 17 agosto, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi dal Tribunale; 1.3.2. il ricorso, depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Melfi il 22 agosto 2022, è tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del Tribunale di Potenza (cfr. timbro sul frontespizio del ricorso), solo in data 2 settembre 2022, oltre il termine perentorio di dieci giorni decorrenti -anche per il difensore impugnante- dalla data dell'ultima comunicazione (17 agosto 2022) effettuata ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., potendo certamente l'impugnate difensore giovarsi del termine che scade per ultimo (art. 585, comma 3, cod. proc. pen.). 2. A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)», senza quindi alcun richiamo alle disposizioni previste dagli artt. 582 (il cui comma 2 consentiva, nella formulazione vigente al tempo della proposizione del ricorso, alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ...) e 583 dello stesso codice. 2.1. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Rv. 187018-01) ebbe subito modo di osservare che «le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione»; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale Tribunale, con esclusione di qualsivoglia alternativa. 2.2. Sul punto si registra l'intervento delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 1626, del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280127), a mente del quale il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile (come ritenuto dalle prime decisioni in tema), ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, pur presentata tempestivamente presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, quale che sia il percorso seguito per guadagnare la destinazione giudiziaria competente, giacché nell'incidente cautelare vige una disciplina dei mezzi e delle forme di impugnazione del tutto autonoma, espressamente tipizzata in tali sensi e governata dal principio di massima sollecitudine nel procedere e nel decidere. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], col conforto anche del più autorevole arresto nomofilattico, condivide l'orientamento fin qui maggioritario, che rispetta anche i principi generali in tema di conservazione degli atti processuali non intimamente viziati e del favor impugnationis (quest'ultimo espressamente desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.). 2.4. Ciò nonostante, l'odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale distrettuale di Potenza solo il 2 settembre 2022, oltre il termine di giorni dieci (non operando, nel corso delle indagini preliminari, la sospensione feriale dei termini processuali, anche ai fini della impugnazione nei procedimenti incidentali di riesame, in ragione della imputazione associativa elevata, sul punto si richiama il consolidato orientamento di questa Corte, sin da Sez. U, n. 12 del 8/5/1996, Rv. 205039 - 01) dalla data dell'ultima notificazione (17 agosto 2022) del provvedimento stesso. 2.4.1. Come è noto, la I. n. 742 del 1969, dispone all'art. 2, comma secondo, che la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale "non opera" qualora si proceda per reati di criminalità organizzata, a prescindere dalla rinunzia delle parti. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, attesa la natura della imputazione, decorreva pertanto dalla data di notifica dell'ultimo avviso di deposito (17 agosto 2022) dell'ordinanza impugnata ed è spirato il 27 agosto successivo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così