CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e Francesca ARICO', in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]', per [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 3 aprile 2019, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale della stessa città, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di concorso in tentata estorsione, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale riduceva la pena a entrambi gli imputati a tre anni e sei mesi di reclusione e 1.777 euro di multa. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale ideatore, e [OSCURATO:PERSONA], fra gli esecutori materiali, avevano usato violenza e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per costringerli a cedere la struttura alberghiera "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], procurandosi così un ingiusto vantaggio patrimoniale con pari danno per le persone offese. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello. 3. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al rigetto della eccezione di improcedibilità dell'azione penale: sullo stesso fatto storico vi è stato un decreto di archiviazione, mentre è mancato un provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini. In contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Corte ha erroneamente valorizzato la circostanza della diversa definizione giuridica del medesimo fatto storico, sia pure qualificato in precedenza come reato associativo. 3.2. Violazione di legge e vizio motivazionale, in quanto la sentenza impugnata ha soltanto richiamato le argomentazioni del G.u.p., senza confrontarsi con le deduzioni difensive, esposte in una memoria depositata in primo grado e poi riprese con i motivi di appello. 3.3. Vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nei reati di percosse e violenza privata. Dalle stesse dichiarazioni della stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è emerso il carattere non unitario della vicenda, considerato che gli elementi probatori si arrestavano a un mese prima dell'aggressione avvenuta il 24 ottobre 2008 e che anche dalle conversazioni intercettate si desume che l'azione violenta si sarebbe dovuta consumare nell'abitazione di Fortebracci in data prossima al 27 settembre 2008. La condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ebbe alcuna efficienza causale sul proposito criminoso di altri, poi sfociato nell'aggressione.In modo apodittico la sentenza ha svalutato le dichiarazioni liberatorie rese dal collaboratore di giustizia Virgiglio, pure per il resto ritenuto credibile, sulla base di un asserito rapporto fiduciario fra lo stesso e il proprio legale. Inoltre, in sede di denuncia, [OSCURATO:PERSONA] non riferì che l'ignoto aggressore aveva avanzato richieste estorsive, in quanto non chiese di dar seguito all'accordo economico di cessione dell'albergo: in assenza di un possibile danno e profitto, il fatto andrebbe riqualificato nella ipotesi delittuosa di violenza privata. 3.4. Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione di associazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.), non dimostrata e comunque non estensibile all'avv. [OSCURATO:PERSONA], considerato che, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato Virgiglio ad agire perseguendo l'interesse della cosca Pesce, alla quale era estraneo [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente, comunque, non aveva avuto contatti. Nessun elemento è stato indicato in sentenza per motivare la sussistenza del dolo intenzionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di favorire la cosca mafiosa Pesce. 3.5. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'asserita gravità del fatto, senza una valutazione del ruolo marginale rivestito dal ricorrente, della episodicità della condotta e della modesta intensità del dolo. 4. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 4.1. Violazione della legge penale processuale (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Il primo giudice, infatti, aderendo al paradigma scolpito nella imputazione, riteneva il ricorrente ideatore e mandante della estorsione, mentre la Corte di appello, escluso tale ruolo, lo ha dichiarato colpevole di concorso nel delitto di tentata estorsione, per avere egli "svolto nella vicenda una preziosa funzione di organizzazione e regìa seppur nel precipuo interesse del Virgiglio". Alla Corte di legittimità viene denunciata la nullità, in quanto la lesione del diritto al contraddittorio si è verificata con la sentenza di appello. 4.2. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso morale del ricorrente nel tentativo di estorsione, peraltro contestato in modo contraddittorio nel capo d'accusa, là dove si attribuisce agli autori del fatto il "fine di arrecare a se stessi o ad altri (in particolare alla 'ndrina Molè di [OSCURATO:PERSONA]) l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dalla piena e totale disponibilità del predetto bene" (l'albergo), salvo poi contestare l'aggravante "di aver commesso il reato per agevolare l'attività della famiglia di 'ndrangheta Pesce di Rosarno". A supporto della propria decisione la Corte territoriale ha richiamato una serie di intercettazioni che dimostrerebbero come l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esorbitato dal proprio ruolo di legale, senza tuttavia indicare altri elementi di conferma al contenuto delle conversazioni circa l'effettiva verificazione storica del fatto estorsivo, asseritamente avvenuto a un mese di distanza dalla registrazione delle captazioni del ricorrente, nelle quali alle intenzioni dei correi si fa riferimento in termini assolutamente dubitativi. Lo iato temporale si manifesta come una frattura logica e operativa esiziale per confortare adeguatamente lo stigma accusatorio, non colmabile con affermazioni apodittiche. Inoltre, è comunque insussistente in capo al ricorrente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contraddittoriamente contestata, alla luce anche della recente pronuncia delle Sezioni Unite sulla natura soggettiva della circostanza, caratterizzata da dolo intenzionale. Su questo ultimo aspetto si sofferma la memoria difensiva depositata il 9 marzo 2022, nella quale si sostiene che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche qualora avesse travalicato il proprio ruolo di legale, avrebbe comunque agito nell'interesse del proprio assistito (Virgiglio) e non certo allo scopo di agevolare o favorire la cosca Pesce, tanto più che nella vicenda vi sarebbe stato un avvicendamento di clan coinvolti. 4.3. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, erroneamente giustificato sulla base della sola gravità del fatto, senza una valutazione degli elementi favorevoli indicati dalla difesa, fra i quali l'assenza di precedenti penali e giudiziari e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale. 5. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono proposti cinque motivi. 5.1. Violazione della legge penale per la errata interpretazione e applicazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 56, 110 e 629 cod. pen. La sentenza ha affermato la responsabilità dell'imputato per la tentata estorsione utilizzando prove riguardanti una diversa vicenda (un'altra presunta aggressione ideata in danno di [OSCURATO:PERSONA], mai commessa), risalente a un mese prima di quella oggetto del presente processo, in assenza di alcun collegamento fra i due diversi episodi. Con una congettura, poi, la sentenza ha affermato che Virgiglio non avrebbe coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda di cui si tratta in ragione del rapporto del collaboratore di giustizia con il proprio legale, considerato soprattutto che, sulla base di questo rilievo, egli ben avrebbe potuto chiamare in correità il solo [OSCURATO:PERSONA]. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'episodio del 24 ottobre 2008 ha rappresentato la naturale evoluzione dei propositi espressi nelle telefonate intercettate quasi un mese prima. 5.2. Vizio motivazionale in relazione alla errata interpretazione e applicazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 56, 110 e 629 cod. pen. Anche sotto questo profilo la sentenza risulta illogica, avendo i giudici di merito anche travisato le prove. Infatti, non vi è alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente presso l'albergo "[OSCURATO:PERSONA]" il giorno dell'episodio del 24 ottobre 2008 né che lo fossero gli aggressori dallo stesso mandati per usare violenza a [OSCURATO:PERSONA] e neppure che a tale data l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse ultimato le iniziative legali, circostanza questa ultima che - secondo la sentenza impugnata - spiegherebbe lo iato temporale, nonostante l'assenza di qualsiasi captazione fra il 28 settembre 2008 e il 24 ottobre 2008. In particolare, la presenza del ricorrente nell'albergo, il giorno dell'aggressione, è stata affermata in assenza di ogni prova, poiché l'unico indizio indicato dalla Corte di appello (una telefonata nella quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a Virgiglio di strappare qualcosa che aveva firmato all'ingresso) è smentito dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, la quale verificò che il registro delle presenze, nel quale non vi era il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], non era stato alterato. 5.3. Violazione della legge penale per la errata interpretazione e applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. Dalla lettura della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e dalla informativa dei Carabinieri, intervenuti in occasione del fatto dallo stesso denunciato, risulta che l'ignoto aggressore minacciò la persona offesa al fine di impedirle l'accesso all'albergo e non già per costringerla a stipulare il rogito di compravendita della struttura, dando seguito al contratto preliminare. Virgiglio, inoltre, all'epoca dei fatti aveva la gestione dell'albergo e non aveva necessità di obbligare [OSCURATO:PERSONA] a firmare il contratto definitivo. In assenza del vantaggio patrimoniale perseguito con la condotta contestata, il fatto va riqualificato nel reato di violenza privata. 5.4. Vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Anche per questo aspetto la Corte territoriale, senza fornire alcuna spiegazione, ha ignorato le dichiarazioni di Virgiglio, che ha escluso un interessamento della cosca Pesce nella vicenda di cui si tratta, non essendo emerso alcun vantaggio che il sodalizio avrebbe avuto dall'azione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] né che questo ultimo avrebbe agito con questo obiettivo o su mandato della stessa cosca, risultando evidente la carenza di prova in ordine alla sussistenza del dolo. La motivazione è altresì illogica là dove il collaboratore di giustizia è stato ritenuto credibile quando ha riferito della contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con ambienti della criminalità organizzata, ma non quando ha escluso qualsivoglia interessamento della cosca Pesce all'affare. 5.5. Vizio motivazionale in ordine al dinego delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento non implica necessariamente che il fatto non sia grave. La Corte di appello non ha valorizzato la persistente incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], a dodici anni di distanza, né la circostanza che egli non sia mai stato neppure imputato del reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati perché proposti con motivi infondati e, in parte, manifestamente infondati o non consentiti, che è opportuno esaminare secondo un ordine logico. 2. Manifestamente infondato è il motivo, proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), relativo alla mancanza di autorizzazione per la riapertura delle indagini, prevista dall'art. 414 del codice di rito. Con tutta evidenza, nel caso di specie, non si tratta di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, valutato nei due diversi procedimenti, bensì di una diversità di fatti naturalisticamente intesi, risultando in proposito pertinente la nozione richiamata dalla Corte costituzionale (sent. n. 200 del 2016) a proposito del divieto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. («sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi»). Anche le Sezioni Unite hanno statuito che la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. determina «la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero» (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834; in senso conforme, da ultimo, sulla nozione di nnedesimezza del fatto, proprio in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, v. Sez. 5, n. 32767 del 15/07/2021, Capaldo, Rv. 281870).La diversità naturalistica fra il delitto ex art. 416-bis cod. pen. e quello di estorsione, aggravata dall'agevolazione mafiosa (che potrebbe eventualmente costituire un reato fine dell'associazione), è talmente evidente da non consentire ulteriori rilievi. 3. E' privo di fondamento anche il motivo, proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), con il quale si è denunciata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). Detta violazione, in particolare, è stata esclusa anche «qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, considerato che tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione» (così Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017; in senso conforme v., ad es., Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825; Sez. 5, n. 7638 del 17/01/2007, Cammarata, Rv. 235786, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 4876 del 02/12/2021, dep. 2022, D'Alteri°, non mass.). Nel caso di specie la Corte ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse il mandante dell'estorsione, riconoscendone però il ruolo del tutto analogo e per certi versi sovrapponibile di organizzatore e regista nonché - come espressamente contestato in imputazione - di "ideatore".4. Non ha alcun fondamento neppure il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) con il quale si è lamentata l'omessa considerazione delle deduzioni difensive: la sentenza ha riassunto le argomentazioni del primo giudice (pagg. 3- 7) e ha poi riportato i motivi di appello dello stesso imputato (pagg. 7-9), esaminati e disattesi con specifica motivazione (in punto di responsabilità a pagg. 24-29). Va in ogni caso ribadito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 7557 del 10/01/2022, Piovini, non mass.). 8 r 5. E' infondato il motivo con il quale i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (primo e secondo motivo) e di [OSCURATO:PERSONA] (nell'ambito del terzo motivo proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) hanno censurato la decisione impugnata, la quale, come quella di primo grado, non avrebbe valorizzato lo iato temporale intercorso fra la vicenda di fine settembre e l'aggressione patita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2008, tale da escludere la responsabilità degli imputati per questo ultimo episodio, ritenuto dai giudici di merito espressione di una condotta finalizzata a commettere una estorsione. 5.1. La ricostruzione del Tribunale, riassunta nella prima parte della sentenza di appello, è stata lineare e precisa, avendo richiamato alcuni fatti documentati e pacifici: la stipula del contratto di affitto per nove anni della gestione dei due rami d'azienda dalla I.T.A. s.r.I., proprietaria del complesso alberghiero "[OSCURATO:PERSONA]", alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 10 febbraio 2008 (stesso giorno dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]); la conclusione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile e dell'azienda, avvenuta il 14 marzo 2008, fra le stesse società; la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in albergo il 21 settembre 2008 e la mancata stipula del rogito notarile, programmata per il 26 settembre 2008. Questo ultimo evento assume un ruolo fondamentale nella vicenda di cui si tratta e fu documentato non solo dall'attività di intercettazione in corso, ma anche da un servizio di osservazione, controllo e pedinamento effettuato dalla polizia giudiziaria nel luogo ove aveva lo studio il notaio incaricato. I giudici di merito hanno poi riportato o riassunto numerose conversazioni ambientali o telefoniche, fra quelle intercettate dal 26 settembre 2008 al 3 ottobre 2008, che costituiscono l'antefatto logico e cronologico dell'aggressione subita in albergo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2008. Già la stessa sera della mancata stipula Virgiglio - ha ricordato la sentenza impugnata (pag. 18) - mostrò una forte irritazione ("...non hanno firmato...li caccio dal [OSCURATO:PERSONA]"), parlando con lo zio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto saltare l'affare, non avendo esibito le scritture contabili della società, anche perché lo stesso Virgiglio non gli aveva portato i due milioni di euro che si aspettava di ricevere. I due giorni successivi vi furono conversazioni significative nel corso delle quali - come ritenuto dai giudici di merito in ragione del chiaro tenore dei dialoghi captati - i vari interlocutori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Virgiglio e [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato questo ultimo dal notaio) progettarono un'azione violenta e intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella casa di campagna del loro amico [OSCURATO:PERSONA], azione poi rinviata, su indicazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in attesa degli sviluppi dell'azione legale proposta nei confronti della società I.T.A. avanti il Tribunale di Tivoli. Esaminando specificamente le doglianze proposte dalle difese sul punto, la Corte di appello ha osservato che la distanza di quattro settimane fra le suddette conversazioni e l'episodio avvenuto nell'albergo "appare assolutamente ragionevole e compatibile con l'ipotesi accusatoria", essendo "del tutto evidente che alla fine di settembre 2008 non si poteva ancora prevedere e programmare con precisione il giorno dell'aggressione, dipendendo tale decisione da tutta una serie di variabili, quali ad esempio il completamento dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la contemporanea presenza delle persone offese nel luogo in cui era opportuno attuare l'azione violenta e l'individuazione e la disponibilità sul posto delle persone che avrebbero dovuto porre in essere l'aggressione" (pag. 27). Richiamate in particolare le conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] prima con [OSCURATO:PERSONA] e poi con Virgiglio e poi quella della notte del 27 settembre 2008 fra quest'ultimo e il legale, la Corte ha escluso ogni dubbio sul fatto che l'aggressione del 24 ottobre 2008 fosse "proprio quella di cui parlavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] si era incaricato di compiere con l'ausilio dei suoi uomini". Non si trattò, dunque, "di fatti e vicende separate" e "il quadro probatorio dimostra al contrario in modo univoco che si tratta della stessa azione aggressiva concepita dalle stesse persone ed avente il medesimo obiettivo. Ed invero il [OSCURATO:PERSONA], arrivato in [OSCURATO:PERSONA] nella serata del 27 settembre 2008 insieme ai suoi uomini, si metteva subito a disposizione per l'attuazione dell'azione violenta contro il [OSCURATO:PERSONA], ma per il momento soprassedeva su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], che gli riportava la richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di rinviare tutto a dopo il compimento di una certa iniziativa giudiziaria" (pag. 34). La motivazione della sentenza impugnata, adesiva a quella di primo grado, risulta del tutto immune dai vizi denunciati dalle difese, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Anche a prescindere da questo rilievo, i ricorrenti, pur avendo espresso censure formalmente riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non hanno lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio (in questo senso è esplicita la deduzione nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ove si osserva che la motivazione della sentenza impugnata si pone "in netto contrasto con le prove a disposizione dei giudici di merito"). Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata, non mass.). Anche il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Le difese, pur in presenza di conversazioni dal tenore tutt'altro che criptico, hanno di fatto contestato la lettura delle stesse fornita dai giudici di merito. E' opportuno ricordare, allora, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nella ipotesi, non ravvisabile nel caso di specie, in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione). E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842). I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio, affermato già in una risalente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), secondo il quale la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore al di là di ogni ragionevole dubbio; ciò deve avvenire con un alto grado di credibilità razionale, che sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, deo. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). In proposito risulta condivisibile l'osservazione del Procuratore generale, secondo la quale la difesa non ha dimostrato in questa sede l'avvenuta acquisizione in giudizio di fatti diversi, in grado di spezzare ogni collegamento con l'ideazione dell'azione compiuta meno di un mese prima, spiegando per altra via la genesi e l'attuazione della stessa. 5.2. Non colgono nel segno neppure le censure difensive riguardanti l'assenza di una chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio legale e di [OSCURATO:PERSONA] (o presunte sue dichiarazioni "liberatorie"), considerato che il collaboratore di giustizia, sulla specifica vicenda della tentata estorsione, culminata con l'aggressione del 24 ottobre 2008, non risulta abbia reso dichiarazioni mirate, neppure autoaccusatorie, tant'è che la Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore generale per l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti quale "mandante della condotta estorsiva". Come precisato nella sentenza di primo grado (pagg. 9-12), le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, infatti, sono state rese in sede dibattimentale nel processo celebratosi avanti il Tribunale di Palmi, scaturito, come altri, dall'attività investigativa denominata "Maestro", a seguito del quale, poi, gli atti furono trasmessi alla Procura perché procedesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo assolto in primo grado). Il predetto processo, evidentemente, non aveva ad oggetto la tentata estorsione di cui qui si tratta. In ogni caso le difese hanno violato il principio di autosufficienza del ricorso, essendo stati allegati al (solo) ricorso di [OSCURATO:PERSONA] brevissimi stralci delle dichiarazioni rese dal collaboratore, avulsi dal contesto, che ne impediscono una lettura completa e significativa. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (secondo il quale copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso), è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, in motivazione; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso, ferma restando la possibilità per il ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta la inadeguata valutazione da parte del giudice di merito. La sentenza impugnata, inoltre, ha comunque evidenziato il rilievo dirimente delle conversazioni intercettate. 6. E' infondato il motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (all'interno del terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), inerente al suo specifico contributo causale ed alla sussistenza dell'elemento psicologico. L'inserimento nella imputazione del riferimento alla 'ndrina Molè risente del succedersi degli interventi delle famiglie mafiose nella vicenda relativa all'acquisizione di "[OSCURATO:PERSONA]", dei quali la sentenza impugnata ha dato ampiamente atto, risultando comunque chiaro che, nella ricostruzione dei giudici di merito, alla fine la cosca beneficiaria del tentativo di acquisizione dell'albergo sarebbe stata la famiglia Pesce. In proposito è pertinente anche il principio sopra enunciato (sub 3.) in tema di correlazione tra accusa e sentenza. Le due sentenze di merito hanno richiamato e valutato le numerose conversazioni intercettate, in particolare quelle che videro fra gli interlocutori lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale - nella conforme ricostruzione del G.u.p. e della Corte territoriale - travalicò ampiamente il ruolo di legale di [OSCURATO:PERSONA], entrando a pieno titolo nella gestione della vicenda relativa all'acquisizione di "[OSCURATO:PERSONA]", ben consapevole dei diversi interessi criminali succedutisi nel tempo, pilotandone le modalità con puntuali indicazioni (come quando consigliò di avvalersi di soggetti incensurati e di passare all'azione dopo l'esito della iniziativa legale, ma nel contempo espresse timore per le successive investigazioni), giocando così "con due mazzi di carte", su due fronti: quello legale, finalizzato a ottenere la esecuzione del contratto preliminare, e quello violento, come disse [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], quando questi gli telefonò mettendolo al corrente dell'aggressione appena subita nel parcheggio dell'albergo. La difesa, anche sotto questo profilo, ha proposto censure di merito, di fatto intese a sollecitare una lettura alternativa delle risultanze probatorie e, in particolare, delle conversazioni intercettate, inammissibili per le ragioni già illustrate (sub 5.1.). Va poi ribadito che la responsabilità di chi coopera a un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260). Pertanto, per la configurabilità del concorso di persone è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (cfr., ad es., Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesta, Rv. 268177; da ultimo v. Sez. 6, n. 6599 del 03/12/2021, dep. 2022, Nuvoletta, non mass.). In particolare, la partecipazione psichica al reato richiede che sia provato, da parte del giudice di merito, che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà dei correi (Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, P., Rv. 261893; Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, Pagano, Rv. 256608). La Corte territoriale, con ampia e puntuale motivazione (in particolare, sul punto, a pagg. 26-27), si è attenuta a questi principi. 7. E' manifestamente infondato il secondo motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche avuto specifico riguardo alla sua partecipazione all'aggressione del 24 ottobre 2008, preordinata insieme a [OSCURATO:PERSONA] - come si è visto - qualche settimana prima. Con incensurabile motivazione i giudici di merito (pagg. 23 e 34 della sentenza impugnata) hanno ritenuto dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente sul luogo dell'aggressione compiuta in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo stato identificato in uno degli "energumeni" che malmenarono le due vittime. Inequivocabile è stato ritenuto il tenore di una telefonata fra lo stesso ricorrente e Virgiglio, avvenuta subito dopo l'azione violenta, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] gli comunicò che se ne stava andando dall'albergo con i suoi uomini, manifestando la preoccupazione di non lasciare tracce della propria presenza ("all'entrata io non mi ero fermato, io ho firmato il coso, hai capito?!...fallo strappare che noi ce ne stiamo andando..."). A fronte del rilievo difensivo, in questa sede riproposto, circa l'assenza di alterazioni nel registro delle presenze dell'albergo, nel quale non figurava [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha fornito una spiegazione plausibile e comunque non manifestamente illogica: detta frase può "ragionevolmente riferirsi a qualsiasi altro tipo di traccia documentale della presenza del [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso voleva venisse cancellata". 8. E' manifestamente infondato il motivo proposto nelle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), inerente alla qualificazione giuridica del fatto, correttamente ritenuto una tentata estorsione, alla luce, in primo luogo, della stretta correlazione tra la mancata stipula del contratto preliminare e la programmazione dell'azione violenta, desumibile dalle ricordate conversazioni della fine di settembre e dell'inizio di ottobre (riassunte a pagg. 35-38), prodromiche rispetto all'aggressione del 24 ottobre 2008, come si è visto in precedenza (sub 5.1.), immediatamente seguìta dalla già citata telefonata fra [OSCURATO:PERSONA] ed il suo referente Esposito. Detta conversazione, alla luce del chiaro tenore del dialogo fra i due, è stata ritenuta dalla Corte di appello, la "conferma definitiva che l'aggressione al [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzata a costringerlo ad andarsene dal '[OSCURATO:PERSONA]' cedendolo al Virgiglio" e non già per convincere la stessa persona offesa a non presentarsi più in albergo, ipotesi alternativa illogica e priva di ogni riscontro sostenuta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ove pure si sono svolte considerazioni non pertinenti, prima ancora che infondate, in tema di idoneità della minaccia: nel caso di specie, infatti, il tentativo di estorsione fu attuato anche con violenza, modalità ovviamente di per sé sufficiente a configurare uno degli elementi costitutivi previsti dall'art. 629 cod. pen. L'azione violenta posta in essere, dunque, fu finalizzata a ottenere un ingiusto profitto con altrui danno, essendo nella fattispecie ravvisabile una ipotesi di estorsione cosiddetta contrattuale, la quale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti: in questo caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (in questo senso cfr., ad es., Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998; Sez. 2, n. 39722 del 12/7/2018, Capogreco, Rv. 273810; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283; da ultimo v. Sez. 2, n. 8320 del 19/01/2022, Fusco, non mass.). Nel caso di specie, poi, i giudici di merito - come ricordato dal Procuratore generale - hanno spiegato che [OSCURATO:PERSONA] non si decise a stipulare il rogito in quanto temeva che la vendita di "[OSCURATO:PERSONA]" alla società di Virgiglio non avrebbe soddisfatto i propri interessi (mantenere anche per il futuro vitto e alloggio nell'albergo), non essendogli poi stati effettivamente versati i due milioni di euro concordati come condizione per l'operazione.9. E' privo di fondamento anche il motivo proposto nelle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] e all'interno del secondo motivo ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo), inerente alla sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. Le sentenze di merito hanno diffusamente spiegato le ragioni per le quali il tentativo di acquisto di "[OSCURATO:PERSONA]" da parte di Virgiglio sia sempre stato un "affare di mafia", prima con l'intervento della famiglia Molè, poi con la protezione e l'ausilio, anche in seguito all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], della famiglia Pesce, della quale faceva parte [OSCURATO:PERSONA], cugino dello stesso Virgiglio. Richiamando ampi stralci delle conversazioni intercettate, alcune delle quali estremamente chiare ed inequivoche, la Corte di appello ha logicamente collegato la richiesta di supporto di Virgiglio alla cosca Pesce, l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] con i Bellocco e l'aggressione a [OSCURATO:PERSONA], concludendo che questa ultima, nella quale si sostanziò il tentativo di estorsione, fu realizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] su mandato e nell'interesse della cosca Pesce. Hanno osservato i giudici di merito che [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole dei rapporti fra gli esponenti della suddetta cosca ed il proprio assistito [OSCURATO:PERSONA], le cui finalità e azioni egli condivise. Invero, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, anche la sola consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'altrui finalità di agevolazione mafiosa rende applicabile anche a questo ricorrente la circostanza aggravante ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Le Sezioni Unite, infatti, hanno statuito che l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa «ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità» (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). 10. E' infondato, infine, il motivo proposto nelle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] e terzo motivo ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo), con il quale si è lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, verificata l'assenza di elementi favorevoli per gli imputati, si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (cfr., ad es., Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione; Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Inoltre, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 -bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (così Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610, nonché, da ultimo, Sez. 4, n. 20812 del 05/05/2021, Traini, non massimata). Il giudice di merito, poi, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite in una pronunzia emessa i