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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00470/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2240/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 845/2018 , depositata il 31/05/2018; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificata da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] ordinanza - ingiunzione per l'importo di complessivi € 3.027,84 a titolo di sanzioni per violazioni al codice della strada, non pagate, contestate con due verbali elevati dal Comune di Brindisi e notificati il 27.04.2009 e il 17.04.2010.

1.1. Avverso tale intimazione Lodedo proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché egli risultava essere soggetto completamente diverso dal debitore riportato nel predetto atto di intimazione, con diverso codice fiscale; eccepiva, altresì, la nullità e/o inesistenza della notificazione degli atti presupposti (verbali di contestazione e intimazione ad adempiere) recapitati presso indirizzo diverso ([OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]) da quello di residenza dell'opponente ([OSCURATO:PERSONA], 33,in [OSCURATO:PERSONA]).

1.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l’opposizione.

2. Nei confronti della sentenza del Giudice di Pace, Lodedo interponeva appello innanzi al Tribunale di Brindisi, che – con la sentenza in epigrafe - accoglieva il gravame e, in riforma totale dell’impugnata pronuncia, dichiarava l’estraneità del Lodedo alcredito oggetto dell’intimazione di pagamento notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA]., essendo inesistente la notifica dei due verbali di accertamento.

A sostegno delle sue ragioni, osservava il Tribunale che: -l'opponente non solo contestava di non avere mai avuto alcuna dimora presso l'indirizzo al quale i verbali di contestazione erano stati recapitati, e dimostra va su base documentale che la sua residenza anagrafica era presso altro indirizzo;in più eccepiva di non conoscere, né come parente né come convivente, la persona non meglio qualificata (salvo per il nome e cognome) nelle cui mani avvenne la consegna del plico.

Il giudice del gravame da tanto conclude va nel senso dell’inesistenza della notifica dei verbali di accertamento da cui traeva origine l’intimazione di pagamento opposta.

3. La sentenza del Tribunale di Brindisi è impugnata per la cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato a quattro motivi , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso.

Il Pubblico Ministero si è espresso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Vizio di ultrapetizione ed extra petizione.

Lamenta la ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe fondato la sua decisione su un fatto (sottoscrizione delle cartoline di ricevimento a cura di un soggetto non identificato che avrebbe ricevuto l'atto in vece di Lodedo) che non era stato sollevato né evidenziato dalla parte.

Secondo lo stesso appellante, infatti, l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto da un soggetto qualificatosi come [OSCURATO:PERSONA], senza esserlo.

1.1. Il motivo è infondato.

Nell'atto di appello - cui queste Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio fatto valere con il mezzo di gravame - il Lo dedo aveva lamentato, tra l'altro, l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva erroneamente desunto la regolarità della notificazione dei verbali di contestazione e dell'intimazione di pagamento sul presupposto che fosse rituale la notifica effettuata al destinatario presso un indirizzo differente da quello risultante dal certificato di residenza prodotto in atti.

Inoltre, l'appellante contestava la riferibilità alla sua persona del le sottoscrizioni risultanti dalle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotti in atti: sì che, concludeva l’appellante, il Giudice di Pace non avrebbe potuto considerare validamente effettuata una notificazione in luogo diverso da quello di residenza , facendo erroneamente ricorso ad una presunzioneche al più potrebbe operare nella differente ipotesi diconsegna dell'atto a persona che si dichiara convivente con il destinatario, mentre nel caso che ci occupa la ricevuta reca la grossolana sottoscrizione a nome di [OSCURATO:PERSONA], che l’appellante non riconosce come propria(atto di appello, p. 9).

1.2. Tanto basta per considerare resa nei limiti della domanda, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la risposta del Tribunale di Brindisi come sintetizzata in parte narrativa, nel senso dell’inesistenza della notifica dei verbali di accertamentoin quanto effettuata a persona non identificata fuori dal luogo di residenza anagrafica.

A tal proposito, si ricorda il principio consolidato espresso da questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in virtù del quale in materia di procedimento civile, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, exart. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato ( ex plurimis, di recente: Cass. Sez.

L, n. 5832 del 03.03.2021).

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, e dell’art. 139 cod. proc. civ.

Legittimità della notifica dei verbali di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo - Definitività della pretesa creditoria sottesa.

Sostiene la ricorrente che la consegna dei verbali era avvenuta a mani del destinatario: tanto si evince chiaramente dagli avvisi di ricevimento, ove si legge che il plico è stato consegnato al destinatario persona fisica [OSCURATO:PERSONA].

E difatti, l'impiegato delle [OSCURATO:PERSONA] ha sbarrato l'apposita casella della cartolina, facendo sottoscrivere l'apposito rigo dal Lodedo, per poi firmare lo spazio ad egli spettante.

Stante, dunque, la consegna eseguita all'interno dello stesso comune del destinatario, ancorché non nel luogo della sua residenza anagrafica,la notifica era perfettamente valida.

3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 7 legge n. 890 del 1982 - Legittimità della notifica dei verbali di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo - Definitività della pretesa della pretesa creditoria sottesa.

Sostiene la ricorrente che la notifica del verbale di contestazione di illeciti amministrativi può essere eseguita anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi, direttamente ad opera dell'ente mediante le norme sulle notificazioni del servizio postale senza che sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'ufficiale postale, se non quella di curare che la persona che egli abbia individuata come legittimata a ricevere l'atto apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, nonché sulla cartolina di ricevimento da restituire al mittente.

In altri termini, ai sensi dell’ art. 201 CdS e dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, non è richiesto né che l'avviso di ricevimento contenga le generalità del consegnatario dell'atto, né che detto documento dia conto della relazione esistente tra il consegnatario e il destinatario della raccomandata, perché tale relazione costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge.

Conclude il ricorrente che il Tribunale ha, dunque, violato le norme menzionate, laddove ha considerato come necessario, ai fini del perfezionamento della notifica l'identificazione del soggetto consegnatario.

4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.

Osserva la ricorrente che l'avviso di ricevimento, quale documento certificativo dell'avvenuta consegna dell'atto, è assistito da fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante sottoscrizione posta in calce all'avviso stesso, attesta avvenuti in sua presenza.

Di conseguenza, qualora il destinatario dell'atto intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando come nel caso di specie di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l’onere di attivare l'apposito procedimento di querela di falso, che invece il Lodedo non ha provveduto ad attivare.

5. Il secondo, terzo e quarto motivo sono fondati nei termini di séguito precisati.

Il giudice di seconde cure ha accolto l’opposizione dell’ingiunto perché la notifica dei verbali di contestazione era stata effettuata presso dimora diversa dalla residenza anagrafica del destinatario e in mani di persona non meglio identificata, se non come «addetto al recapito».

Ora, b enché la residenza del Lodedo fosse pacificamente diversa da quella ove erano stati notificati sia i verbali di accertamento, sia la stessa ordinanza- ingiunzione, non ha pregio la contestazione della dimora o domicilio alla quale l’indirizzo di notifica poteva corrispondere (identificata, di fatto , ne lla residenza del genitore del Lodedo: v. sentenza del Giudice di Pacep. 3, rigo 4), atteso che la ricezione degli atti presupposti è accertata dagli avvisi di ricevimento sottoscrittidallo stesso ingiunto con firma leggibile (benché « grossolana » , come si legge nell’atto di appello riportato supra , punto 1.1.) presso la residenzadel genitore.

Pertanto, la notificazione –effettuata a mezzo posta nelle forme di cui all’art. 7, legge 20 novembre 1982, n. 890 - deve considerarsi avvenuta a mani proprie, ai sensi dell’art. 138 del codice di rito.

In assenza di querela di falso in merito alla sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento, trova, infatti, applicazione il principio più volte affermato da questa Corte con riferimento alle notifiche effettuate a mezzo dell’art. 149cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto siaconsegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spaziorelativo alla «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla leggen. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 cod. proc. civ. (Cass. , Sez.

U, n. 9962/2010; conf.: Cass. n. 395/2012;Cass. n. 16289 del 2015 e Cass.n. 4556 del 2020).

6. La sentenza, pertanto, merita di essere cassata e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il secondo, terzo e quarto motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2240/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 845/2018 , depositata il 31/05/2018; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificata da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] ordinanza - ingiunzione per l'importo di complessivi € 3.027,84 a titolo di sanzioni per violazioni al codice della strada, non pagate, contestate con due verbali elevati dal Comune di Brindisi e notificati il 27.04.2009 e il 17.04.2010. 1.1. Avverso tale intimazione Lodedo proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché egli risultava essere soggetto completamente diverso dal debitore riportato nel predetto atto di intimazione, con diverso codice fiscale; eccepiva, altresì, la nullità e/o inesistenza della notificazione degli atti presupposti (verbali di contestazione e intimazione ad adempiere) recapitati presso indirizzo diverso ([OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]) da quello di residenza dell'opponente ([OSCURATO:PERSONA], 33,in [OSCURATO:PERSONA]). 1.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l’opposizione. 2. Nei confronti della sentenza del Giudice di Pace, Lodedo interponeva appello innanzi al Tribunale di Brindisi, che – con la sentenza in epigrafe - accoglieva il gravame e, in riforma totale dell’impugnata pronuncia, dichiarava l’estraneità del Lodedo alcredito oggetto dell’intimazione di pagamento notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA]., essendo inesistente la notifica dei due verbali di accertamento. A sostegno delle sue ragioni, osservava il Tribunale che: -l'opponente non solo contestava di non avere mai avuto alcuna dimora presso l'indirizzo al quale i verbali di contestazione erano stati recapitati, e dimostra va su base documentale che la sua residenza anagrafica era presso altro indirizzo;in più eccepiva di non conoscere, né come parente né come convivente, la persona non meglio qualificata (salvo per il nome e cognome) nelle cui mani avvenne la consegna del plico. Il giudice del gravame da tanto conclude va nel senso dell’inesistenza della notifica dei verbali di accertamento da cui traeva origine l’intimazione di pagamento opposta. 3. La sentenza del Tribunale di Brindisi è impugnata per la cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato a quattro motivi , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso. Il Pubblico Ministero si è espresso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Vizio di ultrapetizione ed extra petizione. Lamenta la ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe fondato la sua decisione su un fatto (sottoscrizione delle cartoline di ricevimento a cura di un soggetto non identificato che avrebbe ricevuto l'atto in vece di Lodedo) che non era stato sollevato né evidenziato dalla parte. Secondo lo stesso appellante, infatti, l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto da un soggetto qualificatosi come [OSCURATO:PERSONA], senza esserlo. 1.1. Il motivo è infondato. Nell'atto di appello - cui queste Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio fatto valere con il mezzo di gravame - il Lo dedo aveva lamentato, tra l'altro, l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva erroneamente desunto la regolarità della notificazione dei verbali di contestazione e dell'intimazione di pagamento sul presupposto che fosse rituale la notifica effettuata al destinatario presso un indirizzo differente da quello risultante dal certificato di residenza prodotto in atti. Inoltre, l'appellante contestava la riferibilità alla sua persona del le sottoscrizioni risultanti dalle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotti in atti: sì che, concludeva l’appellante, il Giudice di Pace non avrebbe potuto considerare validamente effettuata una notificazione in luogo diverso da quello di residenza , facendo erroneamente ricorso ad una presunzioneche al più potrebbe operare nella differente ipotesi diconsegna dell'atto a persona che si dichiara convivente con il destinatario, mentre nel caso che ci occupa la ricevuta reca la grossolana sottoscrizione a nome di [OSCURATO:PERSONA], che l’appellante non riconosce come propria(atto di appello, p. 9). 1.2. Tanto basta per considerare resa nei limiti della domanda, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la risposta del Tribunale di Brindisi come sintetizzata in parte narrativa, nel senso dell’inesistenza della notifica dei verbali di accertamentoin quanto effettuata a persona non identificata fuori dal luogo di residenza anagrafica. A tal proposito, si ricorda il principio consolidato espresso da questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in virtù del quale in materia di procedimento civile, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, exart. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato ( ex plurimis, di recente: Cass. Sez. L, n. 5832 del 03.03.2021). 2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, e dell’art. 139 cod. proc. civ. Legittimità della notifica dei verbali di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo - Definitività della pretesa creditoria sottesa. Sostiene la ricorrente che la consegna dei verbali era avvenuta a mani del destinatario: tanto si evince chiaramente dagli avvisi di ricevimento, ove si legge che il plico è stato consegnato al destinatario persona fisica [OSCURATO:PERSONA]. E difatti, l'impiegato delle [OSCURATO:PERSONA] ha sbarrato l'apposita casella della cartolina, facendo sottoscrivere l'apposito rigo dal Lodedo, per poi firmare lo spazio ad egli spettante. Stante, dunque, la consegna eseguita all'interno dello stesso comune del destinatario, ancorché non nel luogo della sua residenza anagrafica,la notifica era perfettamente valida. 3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 7 legge n. 890 del 1982 - Legittimità della notifica dei verbali di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo - Definitività della pretesa della pretesa creditoria sottesa. Sostiene la ricorrente che la notifica del verbale di contestazione di illeciti amministrativi può essere eseguita anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi, direttamente ad opera dell'ente mediante le norme sulle notificazioni del servizio postale senza che sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'ufficiale postale, se non quella di curare che la persona che egli abbia individuata come legittimata a ricevere l'atto apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, nonché sulla cartolina di ricevimento da restituire al mittente. In altri termini, ai sensi dell’ art. 201 CdS e dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, non è richiesto né che l'avviso di ricevimento contenga le generalità del consegnatario dell'atto, né che detto documento dia conto della relazione esistente tra il consegnatario e il destinatario della raccomandata, perché tale relazione costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge. Conclude il ricorrente che il Tribunale ha, dunque, violato le norme menzionate, laddove ha considerato come necessario, ai fini del perfezionamento della notifica l'identificazione del soggetto consegnatario. 4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. Osserva la ricorrente che l'avviso di ricevimento, quale documento certificativo dell'avvenuta consegna dell'atto, è assistito da fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante sottoscrizione posta in calce all'avviso stesso, attesta avvenuti in sua presenza. Di conseguenza, qualora il destinatario dell'atto intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando come nel caso di specie di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l’onere di attivare l'apposito procedimento di querela di falso, che invece il Lodedo non ha provveduto ad attivare. 5. Il secondo, terzo e quarto motivo sono fondati nei termini di séguito precisati. Il giudice di seconde cure ha accolto l’opposizione dell’ingiunto perché la notifica dei verbali di contestazione era stata effettuata presso dimora diversa dalla residenza anagrafica del destinatario e in mani di persona non meglio identificata, se non come «addetto al recapito». Ora, b enché la residenza del Lodedo fosse pacificamente diversa da quella ove erano stati notificati sia i verbali di accertamento, sia la stessa ordinanza- ingiunzione, non ha pregio la contestazione della dimora o domicilio alla quale l’indirizzo di notifica poteva corrispondere (identificata, di fatto , ne lla residenza del genitore del Lodedo: v. sentenza del Giudice di Pacep. 3, rigo 4), atteso che la ricezione degli atti presupposti è accertata dagli avvisi di ricevimento sottoscrittidallo stesso ingiunto con firma leggibile (benché « grossolana » , come si legge nell’atto di appello riportato supra , punto 1.1.) presso la residenzadel genitore. Pertanto, la notificazione –effettuata a mezzo posta nelle forme di cui all’art. 7, legge 20 novembre 1982, n. 890 - deve considerarsi avvenuta a mani proprie, ai sensi dell’art. 138 del codice di rito. In assenza di querela di falso in merito alla sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento, trova, infatti, applicazione il principio più volte affermato da questa Corte con riferimento alle notifiche effettuate a mezzo dell’art. 149cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto siaconsegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spaziorelativo alla «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla leggen. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 cod. proc. civ. (Cass. , Sez. U, n. 9962/2010; conf.: Cass. n. 395/2012;Cass. n. 16289 del 2015 e Cass.n. 4556 del 2020). 6. La sentenza, pertanto, merita di essere cassata e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il secondo, terzo e quarto motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la c
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