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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 12466/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; la difesa, avv.

S. Torodova, con p.e.c. del 3:1. ottobre 2022, si è rimessa alle valutazioni della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 29 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 1 e 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975, alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza autorizzazione, un noccoliere comunemente definito tirapugni, all'interno della tasca destra dei pantaloni della tuta.

La sentenza di primo grado era stata impugnata dalla difesa, che chiedeva, con il primo motivo, l'applicazione della causai di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e con il secondo, la riduzione della pena.

2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

A [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

Si evidenzia che il giudice non avrebbe tenuto conto, nella determinazione dell'entità della pena irrogata, che trattandosi di contravvenzione, questa andava ridotta della metà per il rito abbreviato.

Invece, il Giudice di primo grado ha indicato la pena base come pari a mesi nove di arresto ed euro 1.500 di ammenda, operando la riduzione soltanto di un terzo. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.

I. 1 ° aprile 2021, n. 44, come convertito.

La difesa, avv.

S. Torodova, ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 31 ottobre 2022, rimettendosi alla decisione della Corte di cassazione.

4. Il ricorso non è manifestamente infondato e, dunque, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato.

Invero la questione relativa alla pena irrogata in misura superiore a quella derivata dalla riduzione dovuta per effetto della previsione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ove non dedotta con l'atto di appello, è stata di recente, rimessa all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte ed è stata decisa con sentenza n. 2, del 31 marzo 2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dunque successiva al ricorso proposto.

In quella sede è stato affermato il principio secondo il quale, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso. 4.2.Dunque, anche alla luce dell'indicata decisione e stante la non inammissibilità del motivo di ricorso, considerato, peraltro, che il motivo sulla entità del trattamento sanzionatorio, seppure non con riferimento a tale specifico profilo, risulta, comunque, devoluto con il gravame, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato (nel senso che soltanto il ricorso inammissibile preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, Sez.

U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).

Invero, si tratta di reato contravvenzionale, per il quale, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione (atto interruttivo della prescrizione rappresentato, da ultimo, dalla sentenza di primo grado del 29 novembre 2019) è quello di cinque anni dalla data del fatto (12 dicembre 2015).

A tale periodo si devono aggiungere quelli in cui vi è stato rinvio del procedimento di merito che ha comportato la sospensione del corso della prescrizione.

In particolare, l'esame degli atti evidenzia che si devono calcolare quali periodi di sospensione del corso della prescrizione, quello dal 23 marzo 2017 al 14 giugno 2017 e quello dal 14 giugno 2017 al 27 novembre 2017, in cui il processo è stato rinviato per l'adesione dei difensori all'astensione di categoria, per complessivi mesi sei e giorni quattro (nel senso che il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni : SE!Z.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914; Sez. 7, ord. n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469; Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753).

Sicchè il termine massimo è spirato in data 16 giugno 2021, dopo la sentenza di secondo grado. 5.Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; la difesa, avv. S. Torodova, con p.e.c. del 3:1. ottobre 2022, si è rimessa alle valutazioni della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 29 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 1 e 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975, alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza autorizzazione, un noccoliere comunemente definito tirapugni, all'interno della tasca destra dei pantaloni della tuta. La sentenza di primo grado era stata impugnata dalla difesa, che chiedeva, con il primo motivo, l'applicazione della causai di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e con il secondo, la riduzione della pena. 2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. A [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Si evidenzia che il giudice non avrebbe tenuto conto, nella determinazione dell'entità della pena irrogata, che trattandosi di contravvenzione, questa andava ridotta della metà per il rito abbreviato. Invece, il Giudice di primo grado ha indicato la pena base come pari a mesi nove di arresto ed euro 1.500 di ammenda, operando la riduzione soltanto di un terzo. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 1 ° aprile 2021, n. 44, come convertito. La difesa, avv. S. Torodova, ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 31 ottobre 2022, rimettendosi alla decisione della Corte di cassazione. 4. Il ricorso non è manifestamente infondato e, dunque, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato. Invero la questione relativa alla pena irrogata in misura superiore a quella derivata dalla riduzione dovuta per effetto della previsione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ove non dedotta con l'atto di appello, è stata di recente, rimessa all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte ed è stata decisa con sentenza n. 2, del 31 marzo 2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dunque successiva al ricorso proposto. In quella sede è stato affermato il principio secondo il quale, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso. 4.2.Dunque, anche alla luce dell'indicata decisione e stante la non inammissibilità del motivo di ricorso, considerato, peraltro, che il motivo sulla entità del trattamento sanzionatorio, seppure non con riferimento a tale specifico profilo, risulta, comunque, devoluto con il gravame, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato (nel senso che soltanto il ricorso inammissibile preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). Invero, si tratta di reato contravvenzionale, per il quale, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione (atto interruttivo della prescrizione rappresentato, da ultimo, dalla sentenza di primo grado del 29 novembre 2019) è quello di cinque anni dalla data del fatto (12 dicembre 2015). A tale periodo si devono aggiungere quelli in cui vi è stato rinvio del procedimento di merito che ha comportato la sospensione del corso della prescrizione. In particolare, l'esame degli atti evidenzia che si devono calcolare quali periodi di sospensione del corso della prescrizione, quello dal 23 marzo 2017 al 14 giugno 2017 e quello dal 14 giugno 2017 al 27 novembre 2017, in cui il processo è stato rinviato per l'adesione dei difensori all'astensione di categoria, per complessivi mesi sei e giorni quattro (nel senso che il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni : SE!Z. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914; Sez. 7, ord. n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469; Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753). Sicchè il termine massimo è spirato in data 16 giugno 2021, dopo la sentenza di secondo grado. 5.Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto
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