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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 31449/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 226-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1ORE (FG), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2222/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00226 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-I1 Comune di Torremaggiore ha concesso in godimento un terreno, a fini di coltivazione, a tale [OSCURATO:PERSONA].

Dichiarato risolto tale contratto, le parti hanno stipulato una transazione che ne ha previsto la proroga: anziché alla scadenza del 10/11/2008 a quella del 31/12/2012, prevedendo altresì un canone annuale a titolo di risarcimento per il prolungamento senza titolo, del possesso oltre tale termine. 2.-Poiché alla data del 31/12/2012 il Gentile non ha rilasciato il terreno, il Comune di Torremaggiore ha agito nei confronti del conduttore per ottenere il rilascio del bene. 3.-11 giudice ordinario ha ritenuto la causa cli competenza della sezione agraria e ha disposto la riassunzione presso quest'ultima.

Entrambe le parti, ciascuna con proprio atto introduttivo, hanno provveduto a tale riassunzione, cosicché i due ricorsi sono stati riuniti in un unico procedimento, all'esito del quale il Tribunale di Foggia ha accertato l'inadempimento del conduttore ed ha ordinato la restituzione previa risoluzione per inadempimento.

La Corte di appello di Bari, invece, adita dal Gentile, ha ritenuto improcedibile la domanda di risoluzione del rapporto agrario proposta dal Comune osservando come costui non aveva provveduto alla contestazione di morosità ed al relativo tentativo di conciliazione previsto all'articolo 5 della legge 203 del 1982. 4.-Avverso tale decisione propone ricorso il Comune di Torremaggiore con due motivi.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 5.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 5/ comma due/della legge 203 del 1982.

Il Comune ricorrente osserva di aver inviato al conduttore una raccomandata nella quale contestava in realtà la morosità, ed annunciava azioni giudiziarie per il rilascio del terreno e per il recupero dei canoni non pagati, e, con successivo atto, promuoveva il tentativo di conciliazione previsto dalla legge 150 del 2011, tentativo non andato a buon fine per l'assenza dei conduttori. 6.- Con il secondo motivo si fa valere violazione dell'articolo 2909 del codice civile e si sostiene che la Corte d'appello ha mancato di tenere conto del fatto che il Comune aveva ottenuto per il pagamento di alcuni di quei canoni un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile nel 2017, e che dunque quel decreto ingiuntivo non poteva essere messo in discussione nel giudizio successivo dichiarando improcedibile la domanda volta sia al pagamento di quegli stessi canoni che alla risoluzione del contratto.

I due motivi possono valutarsi insieme e sono infondati.

Quanto al primo motivo, esso non coglie la ratio della decisione impugnata, in quanto la Corte d'appello non ha dato un'interpretazione errata dell'articolo 5 della legge 203 del 1982, ma ha condotto un accertamento in fatto che l'ha portata a ritenere che la procedura prevista da questa legge, vale a dire dapprima la raccomandata con la contestazione, poi il teni:ativo di conciliazione e solo dopo 90 giorni la citazione in giudizio, non era stata rispettata dal Comune ricorrente, come risultava dagli stessi atti da quest'ultimo depositati.

In sostanza, il Comune aveva dapprima allegato una raccomandata del 2013, di contestazione di una sola annualità, non seguita da alcun tentativo di conciliazione, che risulta invece effettuato nel 2017.

Mentre successivamente ha depositato una diversa raccomandata di contestazione, relativa a canoni ulteriori e diversi rispetto a quelli inizialmente contestati, ed ha altresì iniziato il giudizio senza il rispetto dei 90 giorni dalla conclusione negativa del tentativo di conciliazione.

Il giudice di merito ha dunque correttamente ritenuto che la procedura prevista dalla legge non era stata rispettata dal Comune che intendeva agire in giudizio.

Del resto, il Comune ricorrente non precisa qual è stata l'interpretazione della norma, ritenuta errata, e quale invece avrebbe dovuto essere quella corretta.

Il motivo è in realtà una contestazione dell'accertamento in fatto circa la procedura seguita.

Quanto al secondo motivo, va da sé che, a parte la circostanza che del decreto ingiuntivo il Tribunale ha tenuto conto, è di tutta evidenza che la circostanza che si possa essere formato giudicato su una o più annualità di canone, non incide sulla diversa questione della improcedibilità della domanda volta alla risoluzione, che è di tutta evidenza estranea al giudicato sui canoni.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. i sensi •ell'art. 1 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.1 Così deciso in Roma, 14.7.2022 [OSCURATO:PERSONA] CAlCaiERA 25 0 T, -2-0-2-2 [OSCURATO:PERSONA] aitid~ CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico An„, o 5 -3.7-5/ 2 tAtZ, CA/r2uj Zsb /0 8 e- 4(.2 Af`i2-• e <3- r, )1, il • 0AAL yitxdit AtAjg<A,r,4 C-Ojeilk.UX0 . [VA- d ctv d, í/(4 ],$) /C- eVe L ,C An n _ VisrAM-Cnia-.0 M,91r)\f\(,,}1:r`>)i,J-Crk 01+.1 tutY O i 0k Zo tp o ZA.d(f"-0 J<PA.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 226-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1ORE (FG), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2222/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00226 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-I1 Comune di Torremaggiore ha concesso in godimento un terreno, a fini di coltivazione, a tale [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarato risolto tale contratto, le parti hanno stipulato una transazione che ne ha previsto la proroga: anziché alla scadenza del 10/11/2008 a quella del 31/12/2012, prevedendo altresì un canone annuale a titolo di risarcimento per il prolungamento senza titolo, del possesso oltre tale termine. 2.-Poiché alla data del 31/12/2012 il Gentile non ha rilasciato il terreno, il Comune di Torremaggiore ha agito nei confronti del conduttore per ottenere il rilascio del bene. 3.-11 giudice ordinario ha ritenuto la causa cli competenza della sezione agraria e ha disposto la riassunzione presso quest'ultima. Entrambe le parti, ciascuna con proprio atto introduttivo, hanno provveduto a tale riassunzione, cosicché i due ricorsi sono stati riuniti in un unico procedimento, all'esito del quale il Tribunale di Foggia ha accertato l'inadempimento del conduttore ed ha ordinato la restituzione previa risoluzione per inadempimento. La Corte di appello di Bari, invece, adita dal Gentile, ha ritenuto improcedibile la domanda di risoluzione del rapporto agrario proposta dal Comune osservando come costui non aveva provveduto alla contestazione di morosità ed al relativo tentativo di conciliazione previsto all'articolo 5 della legge 203 del 1982. 4.-Avverso tale decisione propone ricorso il Comune di Torremaggiore con due motivi. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 5/ comma due/della legge 203 del 1982. Il Comune ricorrente osserva di aver inviato al conduttore una raccomandata nella quale contestava in realtà la morosità, ed annunciava azioni giudiziarie per il rilascio del terreno e per il recupero dei canoni non pagati, e, con successivo atto, promuoveva il tentativo di conciliazione previsto dalla legge 150 del 2011, tentativo non andato a buon fine per l'assenza dei conduttori. 6.- Con il secondo motivo si fa valere violazione dell'articolo 2909 del codice civile e si sostiene che la Corte d'appello ha mancato di tenere conto del fatto che il Comune aveva ottenuto per il pagamento di alcuni di quei canoni un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile nel 2017, e che dunque quel decreto ingiuntivo non poteva essere messo in discussione nel giudizio successivo dichiarando improcedibile la domanda volta sia al pagamento di quegli stessi canoni che alla risoluzione del contratto. I due motivi possono valutarsi insieme e sono infondati. Quanto al primo motivo, esso non coglie la ratio della decisione impugnata, in quanto la Corte d'appello non ha dato un'interpretazione errata dell'articolo 5 della legge 203 del 1982, ma ha condotto un accertamento in fatto che l'ha portata a ritenere che la procedura prevista da questa legge, vale a dire dapprima la raccomandata con la contestazione, poi il teni:ativo di conciliazione e solo dopo 90 giorni la citazione in giudizio, non era stata rispettata dal Comune ricorrente, come risultava dagli stessi atti da quest'ultimo depositati. In sostanza, il Comune aveva dapprima allegato una raccomandata del 2013, di contestazione di una sola annualità, non seguita da alcun tentativo di conciliazione, che risulta invece effettuato nel 2017. Mentre successivamente ha depositato una diversa raccomandata di contestazione, relativa a canoni ulteriori e diversi rispetto a quelli inizialmente contestati, ed ha altresì iniziato il giudizio senza il rispetto dei 90 giorni dalla conclusione negativa del tentativo di conciliazione. Il giudice di merito ha dunque correttamente ritenuto che la procedura prevista dalla legge non era stata rispettata dal Comune che intendeva agire in giudizio. Del resto, il Comune ricorrente non precisa qual è stata l'interpretazione della norma, ritenuta errata, e quale invece avrebbe dovuto essere quella corretta. Il motivo è in realtà una contestazione dell'accertamento in fatto circa la procedura seguita. Quanto al secondo motivo, va da sé che, a parte la circostanza che del decreto ingiuntivo il Tribunale ha tenuto conto, è di tutta evidenza che la circostanza che si possa essere formato giudicato su una o più annualità di canone, non incide sulla diversa questione della improcedibilità della domanda volta alla risoluzione, che è di tutta evidenza estranea al giudicato sui canoni. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. i sensi •ell'art. 1 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.1 Così deciso in Roma, 14.7.2022 [OSCURATO:PERSONA] CAlCaiERA 25 0 T, -2-0-2-2 [OSCURATO:PERSONA] aitid~ CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico An„, o 5 -3.7-5/ 2 tAtZ, CA/r2uj Zsb /0 8 e- 4(.2 Af`i2-• e <3- r, )1, il • 0AAL yitxdit AtAjg<A,r,4 C-Ojeilk.UX0 . [VA- d ctv d, í/(4 ],$) /C- eVe L ,C An n _ VisrAM-Cnia-.0 M,91r)\f\(,,}1:r`>)i,J-Crk 01+.1 tutY O i 0k Zo tp o ZA.d(f"-0 J<PA. A 1nAlk-M L:C CO(V\r- Mf,)0,41, (1--.007P-C ( \1&. ,W\tvl eivTo ,-42iSt Dio" ~9\1 uriu. 4 u, o( o o Zpoi roo U0-(s) ')I\r\-ViNi U-(-9\- • • d'A do, APD'
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