CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Locri ha condannato il predetto alla pena di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 20-bis, comma 2, I. n. 110 del 1975.f\ Data la inappellabilità della sentenza, l'appello è stato qualificato come ricorso per cassazione e se ne è disposta la trasmissione alla Corte di cassazione. 2. Il difensore impugnante, avv.to [OSCURATO:PERSONA], però, non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati all'esercizio della professione dinnanzi alla Corte di cassazione. Il difetto di legittimazione all'impugnazione, data la necessità che il ricorso per cassazione sia in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3