CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 2 Marzo 2022 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.600 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di cessione di otto involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Considerato che l'unico motivo, riguardante la mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato in quanto la decisione è sorretta da adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto che la Corte territoriale ha giustificato la sua decisione facendo menzione dei numerosi precedenti penali dell'imputato di cui tre specifici, evidenziando che l'ulteriore episodio criminoso di cui all'odierno giudizio costituisce l'ennesima manifestazione di capacità criminale mai sopita ed espressione di una ingravescente condizione di pericolosità dell'imputato, uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità che delinea i profili di emersione del maggiore disvalore derivante dalla ripetizione del crimine, recidiva che peraltro è stata bilanciata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre nessun pregio possiede l'argomento relativo alla possibilità per il giudice di riconoscere il bilanciamento della recidiva con la ipotesi attenuata di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, la quale assume oggi rilievo quale ipotesi autonoma di reato; 3. Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall'imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,