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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 20036/2024

Testo disponibile della fonte

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Consigliere Rel.

ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n.r.g. 1151/2024 sollevato da l [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, con ordinanza n. 144/2024 depositata il 15/01/2024 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], SI.AL. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -ricorrenti non costituiti in questa sede – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della SI.

Al.

Distribuzione in liquidazione s.r.l., con atto di citazione, notificato il 29/10/2018 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Trapani, l’Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Trapani, avanzando domanda,ex art. 2403 cod. civ. , per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionati agli istanti dalla illegittima e arbitraria dichiarazione di voto contrario espressa dall’Agenzia delle entrate nei confronti dellaproposta di concordato preventivo formulata dalla società SI.AL.

Distribuzione in liquidazione a r.l.

In particolare, l’Agenziadelle entrate , chiamata a esprimere il voto sulla falcidia del proprio credito, ai sensi degli artt. 160, secondo comma , e 177, secondo comma, della legge fallimentare, aveva manifestato voto contrario, risultando così determinante ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza stabilita dall’art.177 l.f. per l’approvazione del concordato, tant’è che il Tribunale di Sciacca, con sentenza n.10/2017 del 2/11/2017, aveva dichiarato il fallimento della Società.

L’adito Tribunale di Trapani, con sentenza n.1071/2019, resa all’esito dell’udienza del 13.11.2019, ritenuto che l’espressione di voto contrario costituisse attività discrezionale amministrativa a tutela dell’interesse pubblico (al recupero del credito erariale nella misura più alta possibile), declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo,ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 (C.P.A.); dopo la regolare traslatio iudici ad opera di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SI.AL.

Distribuzione s.r.l., il [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, con ordinanza n.144/2024, depositata il 15 gennaio 2024, sollevava conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la propria giurisdizione insussistente per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; il Giudice amministrativo rilevava che nella specie -a fronte di petitum formale di risarcimento dei danni di per se “muto” quanto all’individuazione del giudice munito di giurisdizione, in ragione del fatto che il risarcimento del danno costituisce una tecnica di tutela, e non una autonoma posizione giuridica soggettiva-sussisteva un petitum sostanziale riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario perché la richiesta risarcitoria si fondava sull’asserita lesione derivante da un comportamento dell’Agenzia delle entrate non riconducibile, neanche mediamente, all’esercizio del potere amministrativo con la conseguenza che i ricorrenti agivano a tutela di una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo.

In particolare, secondo il Giudice amministrativo, l’Agenzia delle entrate, indubitabilmente pubblica amministrazione, aveva agito in veste privatistica, senza che fosse dato riscontrare un esercizio, neppure mediato,di potere pubblico, in quanto il parere reso, nell’ambito della transazione fiscale sulla falcidiazione del proprio credito si atteggiava quale atto espresso come creditore e non come atto posto a valle dell’esercizio di un potere amministrativo; il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc. civ. ; gli attori del giudizio di merito, ai quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituiti; l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato mero atto di costituzione per l’Agenzia delle entrate; il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Ragioni della decisione secondo il costante orientamento della Corte ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass. civ., S.U., 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., 30 giugno 2022 n. 20852).

Il petitumsostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis,Cass., Sez.

U. 16 aprile 2021 n. 10105; Cass. civ., Sez.

U., 7 settembre 2018, n. 21928;id. 26 giugno 2019, n. 17123); alla luce di tali principi il conflitto va risolto, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, affermando che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario onde avrebbe dovuto proseguire innanzi al Tribunale di Trapani; in materia, si è già consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, un orientamento dal quale non vi è motivo per discostarsi e alla cui luce può ribadirsi che: la pubblica amministrazione, nell’esprimere il proprio voto nel concordato preventivo, opera come qualsiasi altro creditore sicché tale manifestazione di voto non si annovera nell’ambito dei provvedimenti amministrativi; peraltro, tale voto non è indispensabile se è altrimenti raggiunta la maggioranza sicché, anche a voler ammettere il contrario, esso non potrebbe essere disapplicato, se illegittimo (v.

Cass. 17/12/2020 n. 28895); le controversie relative al mancato assenso dell'Agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter l.f. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite e in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti (Cass., Sez.

Un., 25 marzo 2021 n. 8504); l’anzidetta giurisdizione del giudice ordinario esclude pure la giurisdizione del giudice tributario (Cass., Sez.

Un., 22/11/2021 n. 35954); considerato, pertanto, alla luce dei superiori principi, che il voto dell’Agenzia fiscale non è neppure astrattamente riconducibile al novero degli atti amministrativi sicché la posizione giuridica soggettiva fatta valere dagli attori non interferisce con l’esercizio dell’attività autoritativa della [OSCURATO:PERSONA], deve concludersi affermando che l’azione risarcitoria in esame correttamente era stata incardinata e avrebbe dovuto proseguire davanti al Tribunale di Trapani; non vi è luogo a provvedere sulle spese per il carattere officioso del presente regolamento.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere Rel. ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n.r.g. 1151/2024 sollevato da l [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, con ordinanza n. 144/2024 depositata il 15/01/2024 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], SI.AL. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -ricorrenti non costituiti in questa sede – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della SI. Al. Distribuzione in liquidazione s.r.l., con atto di citazione, notificato il 29/10/2018 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Trapani, l’Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Trapani, avanzando domanda,ex art. 2403 cod. civ. , per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionati agli istanti dalla illegittima e arbitraria dichiarazione di voto contrario espressa dall’Agenzia delle entrate nei confronti dellaproposta di concordato preventivo formulata dalla società SI.AL. Distribuzione in liquidazione a r.l. In particolare, l’Agenziadelle entrate , chiamata a esprimere il voto sulla falcidia del proprio credito, ai sensi degli artt. 160, secondo comma , e 177, secondo comma, della legge fallimentare, aveva manifestato voto contrario, risultando così determinante ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza stabilita dall’art.177 l.f. per l’approvazione del concordato, tant’è che il Tribunale di Sciacca, con sentenza n.10/2017 del 2/11/2017, aveva dichiarato il fallimento della Società. L’adito Tribunale di Trapani, con sentenza n.1071/2019, resa all’esito dell’udienza del 13.11.2019, ritenuto che l’espressione di voto contrario costituisse attività discrezionale amministrativa a tutela dell’interesse pubblico (al recupero del credito erariale nella misura più alta possibile), declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo,ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 (C.P.A.); dopo la regolare traslatio iudici ad opera di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SI.AL. Distribuzione s.r.l., il [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, con ordinanza n.144/2024, depositata il 15 gennaio 2024, sollevava conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la propria giurisdizione insussistente per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; il Giudice amministrativo rilevava che nella specie -a fronte di petitum formale di risarcimento dei danni di per se “muto” quanto all’individuazione del giudice munito di giurisdizione, in ragione del fatto che il risarcimento del danno costituisce una tecnica di tutela, e non una autonoma posizione giuridica soggettiva-sussisteva un petitum sostanziale riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario perché la richiesta risarcitoria si fondava sull’asserita lesione derivante da un comportamento dell’Agenzia delle entrate non riconducibile, neanche mediamente, all’esercizio del potere amministrativo con la conseguenza che i ricorrenti agivano a tutela di una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo. In particolare, secondo il Giudice amministrativo, l’Agenzia delle entrate, indubitabilmente pubblica amministrazione, aveva agito in veste privatistica, senza che fosse dato riscontrare un esercizio, neppure mediato,di potere pubblico, in quanto il parere reso, nell’ambito della transazione fiscale sulla falcidiazione del proprio credito si atteggiava quale atto espresso come creditore e non come atto posto a valle dell’esercizio di un potere amministrativo; il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc. civ. ; gli attori del giudizio di merito, ai quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituiti; l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato mero atto di costituzione per l’Agenzia delle entrate; il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Ragioni della decisione secondo il costante orientamento della Corte ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass. civ., S.U., 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., 30 giugno 2022 n. 20852). Il petitumsostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis,Cass., Sez. U. 16 aprile 2021 n. 10105; Cass. civ., Sez. U., 7 settembre 2018, n. 21928;id. 26 giugno 2019, n. 17123); alla luce di tali principi il conflitto va risolto, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, affermando che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario onde avrebbe dovuto proseguire innanzi al Tribunale di Trapani; in materia, si è già consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, un orientamento dal quale non vi è motivo per discostarsi e alla cui luce può ribadirsi che: la pubblica amministrazione, nell’esprimere il proprio voto nel concordato preventivo, opera come qualsiasi altro creditore sicché tale manifestazione di voto non si annovera nell’ambito dei provvedimenti amministrativi; peraltro, tale voto non è indispensabile se è altrimenti raggiunta la maggioranza sicché, anche a voler ammettere il contrario, esso non potrebbe essere disapplicato, se illegittimo (v. Cass. 17/12/2020 n. 28895); le controversie relative al mancato assenso dell'Agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter l.f. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite e in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021 n. 8504); l’anzidetta giurisdizione del giudice ordinario esclude pure la giurisdizione del giudice tributario (Cass., Sez. Un., 22/11/2021 n. 35954); considerato, pertanto, alla luce dei superiori principi, che il voto dell’Agenzia fiscale non è neppure astrattamente riconducibile al novero degli atti amministrativi sicché la posizione giuridica soggettiva fatta valere dagli attori non interferisce con l’esercizio dell’attività autoritativa della [OSCURATO:PERSONA], deve concludersi affermando che l’azione risarcitoria in esame correttamente era stata incardinata e avrebbe dovuto proseguire davanti al Tribunale di Trapani; non vi è luogo a provvedere sulle spese per il carattere officioso del presente regolamento. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza de
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