CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 33843/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17238/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Prato, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 25. — RICORRENTE— contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla via della Giuliana 82, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — [OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2502/2019, depositata in data 18.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., proposto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado con cui era stata accolta l'opposizione al d.i. n. 631/2007, ottenuto dal ricorrente nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pagamento dei compensi professionali, compensando il credito azionato in giudizio con quanto a sua volta richiesto - in via riconvenzionale - dal difensore per il patrocinio svolto in favore del notaio. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito di nulla dovere, avendo concordato con la controparte - in occasione della stipula di una locazione - che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato l'attività professionale a titolo gratuito. La clausola era stata - tuttavia - ritenuta nulla dal tribunale per l'asserita indeterminabilità dell'oggetto. Nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha evidenziato che l'appellante non aveva indicato quale norma fosse stata violata, in quale vizio logico fosse incorso il tribunale, le ragioni della richiesta di riforma della sentenza e le modifiche richieste alla pronuncia di primo grado. Quanto poi all'eccepita nullità dell'accordo, la sentenza ha posto in rilievo che "a fronte della ricostruzione minuziosa dei fatti operata dal primo giudice, l'appellante ha completamente omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della propria tesi circa l'esistenza di un contratto valido". La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo censura la violazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.. Secondo il ricorrente, l'appello conteneva una critica puntuale alla pronuncia di primo grado, sostenendo, in particolare, che l'accordo intervenuto con il difensore circa l'obbligo di quest'ultimo di prestare attività difensiva a titolo gratuito non poteva considerarsi nullo per indeterminabilità dell'oggetto, trattandosi di mero contratto quadro in base al quale che il [OSCURATO:PERSONA] poteva richiedere in singoli casi l'assistenza del difensore, senza dover versare alcun corrispettivo. Erano state anche indicate sia le critiche mosse alle motivazione della decisione, che le modifiche richieste in giudizio, anche riguardo alla quantificazione del compenso spettante alla controparte. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte abbia confermato anche la liquidazione del credito professionale del difensore senza dar conto delle ragioni della decisione e senza nulla replicare alle argomentazioni sollevate dal ricorrente circa la mancanza, per taluni incarichi, del parere di congruità, e circa il fatto che, come ammesso dalla stessa resistente, due incarichi, menzionati nelle parcelle, non erano tati espletati. 3. Il primo motivo è fondato. La Corte distrettuale ha erroneamente giudicato inammissibile l'impugnazione in assenza dell'indicazione delle norme violate, di un vizio logico della pronuncia, delle parti della decisione di cui l'appellante aveva inteso ottenere la riforma. L'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, applicabile in relazione alla data di proposizione dell'appello, non impone siffatte rigorose prescrizioni contenutistiche dell'impugnazione. Secondo l'insegnamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno invece interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.u. 27199/2017).Non erano necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, l'espressa individuazione delle modifiche da apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice, mentre, come si evince dall'esame dell'atto di appello e dalla stessa sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3), il ricorrente aveva chiesto la riforma integrale della decisione, contestando in modo argomentato la decisione di primo grado riguardo alla validità del patto di rinuncia al compenso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], assumendo che si configurava un accordo quadro rispetto al quale le singole attività di difesa o assistenza legale dovevano essere individuate di volta in volta L'appello evidenziava inoltre che - per stessa ammissione del difensore - talune attività per le quali era stata riconosciuto il compenso non erano state svolte, che erano state liquidate spese non sostenute e che non erano dovuti gli interessi moratori, essendo la parcella specificamente contestata. L'impugnazione, pur non strutturata, possedeva - in definitiva - tutti i requisiti di contenuto richiesti dall'art. 342 c.p.c., esponendo in modo ragionato le singole censure, essendo volta ad ottenere l'integrale riforma della decisione del tribunale e sollevando una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass.23781/2020; Cass. 2814/2016). Il secondo motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio rivalutare le contestazioni sollevate dal ricorrente anche riguardo alla correttezza della liquidazione del credito di controparte, tenendo conto delle questioni sollevate con l'atto di gravame. E' quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 10.6.2021. [OSCURATO:PERSONA]