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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 1968

Cassazione n. 21013/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RYANT) nato il 22/06/1968 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RYANT) conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 15 maggio 2023, in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata possibilità offerta all'imputato di presentare istanza per l'applicazione di una pena sostitutiva (art.545 bis cod.proc.pen.). 2.1 In particolare, secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150 del 2022, in riferimento alla necessità di fissare udienza posteriore alla lettura del dispositivo (art.545 bis cod.proc.pen.).

In tal modo avrebbe reso possibile - in riferimento alla concreta entità della pena - la formulazione della domanda di pena sostitutiva.

Da ciò la deduzione di vizio del procedimento.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La linea interpretativa formatasi, sul tema oggetto di ricorso, nella presente sede di legittimità - condivisa dal Collegio - esclude che in sede di appello (ed a maggior ragione in sede di giudizio di rinvio successivo ad annullamento) sia dovuta una attivazione ex officio da parte del giudice, essendo necessaria una previa manifestazione di volontà della parte, tesa alla applicazione della pena sostitutiva.

Si è dunque ritenuto che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez.

H n. 43848 del 29.9.2023, rv 285412; nello stesso senso v.

Sez.

VI n. 33027 del 10.5.2023, rv 285090). 3.2 Nel caso in esame nessuna iniziativa della difesa del Novakov - anche tramite memoria antecedente alla decisione in sede di rinvio - risulta avvenuta e, pertanto, il ricorso è da ritenersi infondato. ( Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RYANT) nato il 22/06/1968 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RYANT) conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 15 maggio 2023, in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata possibilità offerta all'imputato di presentare istanza per l'applicazione di una pena sostitutiva (art.545 bis cod.proc.pen.). 2.1 In particolare, secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150 del 2022, in riferimento alla necessità di fissare udienza posteriore alla lettura del dispositivo (art.545 bis cod.proc.pen.). In tal modo avrebbe reso possibile - in riferimento alla concreta entità della pena - la formulazione della domanda di pena sostitutiva. Da ciò la deduzione di vizio del procedimento. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La linea interpretativa formatasi, sul tema oggetto di ricorso, nella presente sede di legittimità - condivisa dal Collegio - esclude che in sede di appello (ed a maggior ragione in sede di giudizio di rinvio successivo ad annullamento) sia dovuta una attivazione ex officio da parte del giudice, essendo necessaria una previa manifestazione di volontà della parte, tesa alla applicazione della pena sostitutiva. Si è dunque ritenuto che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. H n. 43848 del 29.9.2023, rv 285412; nello stesso senso v. Sez. VI n. 33027 del 10.5.2023, rv 285090). 3.2 Nel caso in esame nessuna iniziativa della difesa del Novakov - anche tramite memoria antecedente alla decisione in sede di rinvio - risulta avvenuta e, pertanto, il ricorso è da ritenersi infondato. ( Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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