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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 22866/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6213/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- GUORI; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2592 /2021 depositatoil 20 /0 1 /2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In un processo di equa riparazione instauratonel 2021, la parte pri- vata domandava equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento monitorio ex l. 89/2001instaurato nel 2017 e del corre- lativo giudizio di ottemperanza.

In fase ingiuntiva veniva dichiarata 2di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’inammissibilità del ricorso per omesso esperimento dei rimedi preven- tivi nel processo di ottemperanza.

In fase di opposizione si addiveniva ad una pronuncia di merito con liquidazione di € 800 per due anni di durata non ragionevole edi € 514,25 per spese.

Ricorre in cassazione la parte privata con otto motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, cui resiste la parte privata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –In via preliminare è da esaminare l’unico motivo del ricorso in- cidentale del Ministero della Giustizia con cui si censura che la corte territoriale abbia rilevato come istanza di prelievo quel l a che in realtà era una mera istanza di fissazione dell’udienza nel processo (presup- posto) di ottemperanza (si deduce violazione degli artt. 1-ter e 2 l. 89/2001e dell’art. 6 p ara. 1 Cedu).

Del ricorso incidentale è da dichiarare l’inammissibilità.

Esso sovrappone indebitamente l’apprezzamento della parte all’ap- prezzamento del giudice di merito circa la ricostruzione di un fatto che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

Se è vero infatti che il fatto de quoè un atto processuale, è altrettanto vero che esso appartiene al processo presupposto, al cui fascicolo la Corte non accede.

Il ricorso incidentale è inammissibile.

2. -Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale si censura sotto i seguenti due profili la liquidazione del danno non patrimoniale da violazione del termine ragionevole di durata del processo : (a) viz i di mancanza grafica, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.; (b) violazione degli artt. 2bis co. 1 l. 89/2001;6 3di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. para 1, 13, 34, 41 Cedu;41 co. 1, 47 co. 1 e 2 Carta dei diritti fonda- mentali UE;117 Cost.Il primo e il secondo motivodel ricorso principale non sono fondati.

Sul punto rilevante la motivazione è effettiva, resoluta e coerente.

Pertanto, non esistono i vizi lamentati con il primo motivo.

Quanto al secondo motivo, esso argomenta sotto distinti profili nor- mativi l’incongruità quantitativa dei parametri di liquidazione disposti dall’art. 2bis co. 1 l. 89/2001 e culmina con le istanze di rimettere in via principale una correlativa questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia UE ovvero, in via subordinata, unaquestione di legit- timità alla Corte costituzionale: questioni focalizzate sull’illegittimità dell’art. 2bis co. 1cit. a cagione della menzionata incongruità.

Tali istanze difettano innanzitutto di specificità, poiché non concre- tizzano in modo dettagliato i profili invocati di lesione dei parametri normativi del diritto dell’Unione europea, della Cedu e della Costitu- zione italiana.

Esse rinvengono piuttosto la loro forza propulsiva nella sovrapposizione dell’apprezzamento della parte (circa l’adeguatezza dei parametri) a quello compiuto dalle norme di diritto (europeo e do- mestico).

Nel merito, i parametri legislativi di quantificazione dell’equo inden- nizzoassicurano un ristoro serio, non di poco conto, che non eccede il margine di apprezzamento che la Cedu riconosce agli Stati membri allo scopo di contemperare l’interpretazione uniforme della Convenzione europea con le condizioni degli Stati membri, né urtanocontro i para- metri normativi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana invocati(cfr. Cass. 28172/2022, tra le al- tre).

Nel caso di specie, la liquidazione l'indennizzo di € 400 per anno di ritardo non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. 4di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il primo e il secondo motivo sono rigettati.

3. -Con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale si censura la liquidazione delle spese del procedimento monitorio sotto due profili: (a) vizi della motivazione (mancanza, apparenza, perplessità, incom- prensibilità, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.); (b) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., 24 co. 1 l. 794/1942, 13 co. 6 l. 247/2012, 2 co. 1, 4 d.m. 55/2014 e tabella 8 d.m. 55/2014.

Con il quinto e il sesto motivo del ricorso principale si censura la liquidazione dei compensi del procedimento di opposizione sotto due profili: (a) vizi della motivazione (mancanza, apparenza, perplessità, incomprensibilità, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.); (b) violazione degli artt. 10, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942;13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4, 5 co. 1 d.m. 55/2014 e tabella n. 12 allegata a quest’ultimo.

Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente.

Essi sono fondati nella misura in cui la liquidazione complessiva di € 514,25per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) , di cui 56 per esborsi, è inferiore ai minimi,in considerazione del valore della controversia.

Tali motivi sono accolti entro i limiti palesati dal precedente capo- verso, che detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di me- rito, che sfocia in una liquidazione complessiva per le due fasi di € 816,80oltre a € 56 per esborsi.

4. -Con il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale si censura per i seguenti profili la mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fon- datezza delle tesi del ricorrente: (a) per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia (settimo motivo) ; (b) per 5di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012, 4 co. 8 d.m. 55/2014(ottavo motivo).

Il settimo e l’ottavo motivodel ricorso principale sono da esaminarsi congiuntamente e da respingere, nei termini di cui al seguente capo- verso.

Quanto alla censura (a), si tratta di una denuncia sufficientemente specificata di un error in procedendo, la quale consente a questa Corte un efficiente accesso agli atti di causanonché una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale.

In effetti, la censura di viola- zione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia,è fondata e conduce ad una cassazione sostitutiva (della lacuna deciso- ria) con decisione nel merito che esclude la maggiorazione controversa, della quale non si ravvedono gli estremi.

L’accoglimento della censura (a) con conseguente decisione nel merito determina l’assorbimento dell’ottavo motivo.

In questi termini, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale sono respinti.

5. –In conclusione, sono accolti il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale nei limiti di cui al paragrafo n. 3 ; sono rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso principale; sono respinti il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale nei sensi di cui al pa- ragrafo n. 4; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; in rela- zione all’accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ri- corso principale, con decisione nel merito,sono liquidati complessiva- mente per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) € 816,80 oltre a € 56 per esborsi, direttamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Sono compensate le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. 6di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La Corte accoglie i l terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principalenei limiti di cui al paragrafo n. 3; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale; respinge il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale nei sensi di cui al paragrafo n. 4;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; in relazione all’accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale, decide nel meritoliquidando complessivamente per le due fasi (ingiuntiva, colle- giale) € 816,80 oltre a € 56 per esborsi, nonché alle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6213/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- GUORI; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2592 /2021 depositatoil 20 /0 1 /2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In un processo di equa riparazione instauratonel 2021, la parte pri- vata domandava equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento monitorio ex l. 89/2001instaurato nel 2017 e del corre- lativo giudizio di ottemperanza. In fase ingiuntiva veniva dichiarata 2di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’inammissibilità del ricorso per omesso esperimento dei rimedi preven- tivi nel processo di ottemperanza. In fase di opposizione si addiveniva ad una pronuncia di merito con liquidazione di € 800 per due anni di durata non ragionevole edi € 514,25 per spese. Ricorre in cassazione la parte privata con otto motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, cui resiste la parte privata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –In via preliminare è da esaminare l’unico motivo del ricorso in- cidentale del Ministero della Giustizia con cui si censura che la corte territoriale abbia rilevato come istanza di prelievo quel l a che in realtà era una mera istanza di fissazione dell’udienza nel processo (presup- posto) di ottemperanza (si deduce violazione degli artt. 1-ter e 2 l. 89/2001e dell’art. 6 p ara. 1 Cedu). Del ricorso incidentale è da dichiarare l’inammissibilità. Esso sovrappone indebitamente l’apprezzamento della parte all’ap- prezzamento del giudice di merito circa la ricostruzione di un fatto che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Se è vero infatti che il fatto de quoè un atto processuale, è altrettanto vero che esso appartiene al processo presupposto, al cui fascicolo la Corte non accede. Il ricorso incidentale è inammissibile. 2. -Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale si censura sotto i seguenti due profili la liquidazione del danno non patrimoniale da violazione del termine ragionevole di durata del processo : (a) viz i di mancanza grafica, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.; (b) violazione degli artt. 2bis co. 1 l. 89/2001;6 3di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. para 1, 13, 34, 41 Cedu;41 co. 1, 47 co. 1 e 2 Carta dei diritti fonda- mentali UE;117 Cost.Il primo e il secondo motivodel ricorso principale non sono fondati. Sul punto rilevante la motivazione è effettiva, resoluta e coerente. Pertanto, non esistono i vizi lamentati con il primo motivo. Quanto al secondo motivo, esso argomenta sotto distinti profili nor- mativi l’incongruità quantitativa dei parametri di liquidazione disposti dall’art. 2bis co. 1 l. 89/2001 e culmina con le istanze di rimettere in via principale una correlativa questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia UE ovvero, in via subordinata, unaquestione di legit- timità alla Corte costituzionale: questioni focalizzate sull’illegittimità dell’art. 2bis co. 1cit. a cagione della menzionata incongruità. Tali istanze difettano innanzitutto di specificità, poiché non concre- tizzano in modo dettagliato i profili invocati di lesione dei parametri normativi del diritto dell’Unione europea, della Cedu e della Costitu- zione italiana. Esse rinvengono piuttosto la loro forza propulsiva nella sovrapposizione dell’apprezzamento della parte (circa l’adeguatezza dei parametri) a quello compiuto dalle norme di diritto (europeo e do- mestico). Nel merito, i parametri legislativi di quantificazione dell’equo inden- nizzoassicurano un ristoro serio, non di poco conto, che non eccede il margine di apprezzamento che la Cedu riconosce agli Stati membri allo scopo di contemperare l’interpretazione uniforme della Convenzione europea con le condizioni degli Stati membri, né urtanocontro i para- metri normativi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana invocati(cfr. Cass. 28172/2022, tra le al- tre). Nel caso di specie, la liquidazione l'indennizzo di € 400 per anno di ritardo non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. 4di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il primo e il secondo motivo sono rigettati. 3. -Con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale si censura la liquidazione delle spese del procedimento monitorio sotto due profili: (a) vizi della motivazione (mancanza, apparenza, perplessità, incom- prensibilità, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.); (b) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., 24 co. 1 l. 794/1942, 13 co. 6 l. 247/2012, 2 co. 1, 4 d.m. 55/2014 e tabella 8 d.m. 55/2014. Con il quinto e il sesto motivo del ricorso principale si censura la liquidazione dei compensi del procedimento di opposizione sotto due profili: (a) vizi della motivazione (mancanza, apparenza, perplessità, incomprensibilità, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.); (b) violazione degli artt. 10, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942;13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4, 5 co. 1 d.m. 55/2014 e tabella n. 12 allegata a quest’ultimo. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono fondati nella misura in cui la liquidazione complessiva di € 514,25per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) , di cui 56 per esborsi, è inferiore ai minimi,in considerazione del valore della controversia. Tali motivi sono accolti entro i limiti palesati dal precedente capo- verso, che detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di me- rito, che sfocia in una liquidazione complessiva per le due fasi di € 816,80oltre a € 56 per esborsi. 4. -Con il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale si censura per i seguenti profili la mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fon- datezza delle tesi del ricorrente: (a) per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia (settimo motivo) ; (b) per 5di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012, 4 co. 8 d.m. 55/2014(ottavo motivo). Il settimo e l’ottavo motivodel ricorso principale sono da esaminarsi congiuntamente e da respingere, nei termini di cui al seguente capo- verso. Quanto alla censura (a), si tratta di una denuncia sufficientemente specificata di un error in procedendo, la quale consente a questa Corte un efficiente accesso agli atti di causanonché una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale. In effetti, la censura di viola- zione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia,è fondata e conduce ad una cassazione sostitutiva (della lacuna deciso- ria) con decisione nel merito che esclude la maggiorazione controversa, della quale non si ravvedono gli estremi. L’accoglimento della censura (a) con conseguente decisione nel merito determina l’assorbimento dell’ottavo motivo. In questi termini, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale sono respinti. 5. –In conclusione, sono accolti il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale nei limiti di cui al paragrafo n. 3 ; sono rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso principale; sono respinti il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale nei sensi di cui al pa- ragrafo n. 4; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; in rela- zione all’accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ri- corso principale, con decisione nel merito,sono liquidati complessiva- mente per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) € 816,80 oltre a € 56 per esborsi, direttamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sono compensate le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. 6di 6 – RG 6213 /2022 – S2 – CC 16/03/ 2023 (3 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglie i l terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principalenei limiti di cui al paragrafo n. 3; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale; respinge il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale nei sensi di cui al paragrafo n. 4;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; in relazione all’accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale, decide nel meritoliquidando complessivamente per le due fasi (ingiuntiva, colle- giale) € 816,80 oltre a € 56 per esborsi, nonché alle spe
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