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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22572/2026

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esa in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] condomicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato come perlegge- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte n. 68/01/2016 depositata in data 22/01/2016, non notificata;Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l. l’avviso diaccertamento n.

T7G030706751/2012 relativo al periodo d’imposta2007, con il quale l’ufficio, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, procedeva ad accertamentoinduttivo determinando maggiori ricavi, costi e reddito imponibile ai finiires, irap e iva, in ragione della mancata presentazione delledichiarazioni fiscali e delle gravi irregolarità contabili riscontrate all’esitodell’esame della documentazione e degli elenchi clienti-fornitori.La contribuente presentava istanza di accertamento con adesioneai sensi del d.

Lgs. n. 218 del 1997, contestando l’applicazionedell’aliquota iva ordinaria e chiedendo il riconoscimento dei costi e delcredito iva, ma successivamente dichiarava di voler adire la giurisdizionetributaria.

Era quindi proposto ricorso dinanzi alla commissionetributaria provinciale deducendo la violazione dell’art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929,l’erronea applicazione dell’iva ai sensi del d.P.R. 633 del 1972,l’illegittimo ricorso all’accertamento induttivo, nonché la spettanza delladetrazione iva e l’illegittimità delle sanzioni irrogate ai sensi del d.

Lgs.471 del 1997; il ricorso veniva respinto con condanna alle spese.La contribuente proponeva appello insistendo sulla nullitàdell’avviso di accertamento n.

T7G030706751/2012 per violazione deiprincipi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., dei principidi collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 della legge n. 212 del2000, nonché del diritto al contraddittorio endoprocedimentale,richiamando anche l’art. 21-octies della legge 241 del 1990; contestavaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026inoltre l’applicazione dell’aliquota iva ordinaria in luogo di quellaagevolata prevista dalla tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972,il mancato riconoscimento del credito iva, la legittimitàdell’accertamento induttivo, la misura delle sanzioni e la validità dellasottoscrizione dell’atto.L’Ufficio si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilitàdelle domande nuove, ai sensi dell’art. 57 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, ela formazione del giudicato interno, ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., e,nel merito, deduceva la legittimità dell’atto impugnato, richiamando tral’altro l’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di variazioni iva e lacorrettezza del ricorso al metodo induttivo, ai sensi degli artt. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972Il giudice del gravame riteneva infondata l’eccezione relativa allacarenza di potere del sottoscrittore dell’atto, alla luce dei principi sulladelega di firma, e respingeva la censura relativa al contraddittorio,rilevando che, trattandosi di accertamento svolto mediante indaginiinterne, non trovava applicazione l’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000 e che, secondo l’orientamento della corte di cassazione, nonsussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorioendoprocedimentale in assenza di specifica previsione normativa; nelmerito la commissione escludeva l’applicabilità dell’aliquota agevolataiva prevista dal d.P.R. n. 633 del 1972, ritenendo non provata la naturaartistica delle prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, erilevava che, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, non erapossibile procedere a rettifiche oltre il termine annuale.La sentenza di appello riteneva altresì legittimo il ricorsoall’accertamento induttivo, giustificato dalla mancata presentazionedella dichiarazione e dalle gravi irregolarità contabili, e negava ilriconoscimento del credito iva anche in relazione al meccanismo delreverse charge disciplinato dal d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto taleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026sistema comportava una compensazione dell’imposta; respingeva infinele censure in materia di sanzioni, ritenute legittimamente irrogate aisensi del d.

Lgs. n. 471 del 1997, e quelle relative alle spese,determinate in base al valore complessivo della lite secondo l’art. 15 deld.

Lgs. n. 546 del 1992.Ricorre la contribuente con atto affidato a sei motivi, debitamenteillustrati da memorie.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza cameraledel 24 aprile 2024 il Collegio rinviava a nuovo ruolo in attesa dellapronuncia di queste Corte a Sezioni Unite in tema di c.d.

“prova diresistenza” in sede di contraddittorio endoprocedimentale.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dilegge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo l’erratainterpretazione dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929 e la violazionedell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inrelazione alla ritenuta legittimità dell’avviso di accertamento nonpreceduto dal processo verbale di constatazione e dalla instaurazionedel preventivo contraddittorio.Il motivo è in primo luogo ammissibile.Diversamente da quanto eccepito in controricorso, dalla letturadella sentenza impugnata e dalla trascrizione in parte qua degli atti dimerito operata specialmente in nota a pag. 5 del ricorso per cassazione,si evince come la questione relativa al contraddittorioendoprocedimentale – sia pur con enfasi più accentuata sulla mancataredazione del processo verbale, dalla quale sarebbe derivata laviolazione di tale obbligo di confronto da Ufficio e contribuente - sia stataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026in realtà posta tempestivamente nei gradi di merito e conseguentementetrova ingresso in questa sede di Legittimità.In ordine alla sua prima articolazione, incentrata sulla illegittimitàdell’atto impugnato per non esser stato preceduto dalla redazione delprocesso verbale di constatazione (c.d.

PVC), il motivo è peraltroinfondato.Trova applicazione sul punto la costante giurisprudenza di questaCorte, secondo la quale (per tutte, Cass. n. 6244/2025), in tema diviolazione di norme finanziarie, anche se l'art. 24 della L. n. 4del 1929 dispone che "le violazioni delle norme contenutenelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale", lasua redazione non è necessaria ai fini della legittimità dell'avviso diaccertamento, atto emesso dall'Amministrazione finanziaria in base allapropria autonoma valutazione del contenuto, ricognitivo o valutativo, delprocesso verbale, da ritenersi documento extraprocessuale e privo dirilevanza esterna.Il motivo risulta peraltro infondato anche con riguardo allaseconda articolazione, incentrata sulla asserita violazione delcontraddittorio endoprocedimentale, sotto il profilo della mancatavalutazione della c.d.

“prova di resistenza”.La sentenza di appello ritiene che “il giudice nazionale, avendol'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, può, nelvalutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, inparticolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza cheuna siffatta violazione determina l'annullamento della decisione adottataal termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se,in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potutocomportare un risultato diverso.

Il che, nella specie, non è neppuregraficamente prospettato”.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026Nel prosieguo, si precisa che “D'altra parte occorre ancoraevidenziare che l'appellante nella illustrazione della censura non ha inconcreto dettagliato le ragioni specifiche che avrebbero trovatopossibilità di esposizione e di ascolto, sicché l'eccezione risulta infondata….”.Da tali affermazioni si evince che – secondo la sentenza impugnata- il contribuente non ha dedotto ragioni non pretestuose idonee, secondovalutazione ex ante, a modificare le risultanze dell’attività diaccertamento.Tale affermazione non risulta smentita dal motivo di ricorso,secondo il quale la sentenza di appello avrebbe omesso di valutare glil'errata determinazione dell'aliquota iva e la mancata detrazione iva acredito; secondo la ricorrente essi costituivano un fatto decisivo per lacontroversia e il loro esame mancato - a dispetto di quanto sostenutodalla sentenza impugnata - non comporta che la ricorrente non abbia inconcreto ampiamente dettagliato le ragioni specifiche, non pretestuose,che avrebbe potuto far valere in sede di preventivo contraddittorio.Rileva la Corte che, a seguito della più recente giurisprudenza diLegittimità, il focus quanto alla c.d.

“prova di resistenza” si sposta dallanatura dell’elemento informativo che il contribuente avrebbe potutoaddurre al suo potenziale effetto sulla decisione amministrativa.

Ilportato di tutto ciò è il rafforzamento del principio secondo cui legaranzie procedurali non sono fini a sé stesse, ma strumenti progettatiper raggiungere un esito sostanzialmente corretto e informato.

Se glielementi che il contribuente avrebbe potuto addurre non devonorisultare meramente pretestuosi, fittizi o strumentali, la semplicepotenzialità degli stessi a prospettare conclusioni opposte rispetto aquelle cui è giunto l’ente impositore, a prescindere dagli effettivicontenuti, dovrebbe essere di per sé ritenuta idonea al raggiungimentoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026dell’obiettivo e, pertanto, condurre all’annullamento giudiziale dell’atto.Tanto, infatti, basta per “provare” che, se il contraddittorioendoprocedimentale fosse stato garantito, non si sarebbe risolto in purosimulacro, ma avrebbe avuto una sua ragion d’essere.

Detto altrimenti,per non privare il diritto al contraddittorio preventivo della sua finalità,laddove il contribuente provi che l’attivazione dello stesso avrebbe avutouna sua ragion d’essere, il giudice deve annullare l’atto senza entrarenel merito delle osservazioni del contribuente riportate come motivi diricorso, fatta eccezione per il caso estremo in cui queste risultasseropretestuose, ovverosia del tutto inconferenti e irragionevoli.non sarebbe stata comunque sindacabile nel presente giudizio diLegittimità, trattandosi per l’appunto di una valutazione di merito comeaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte: «in tema di diritti egaranzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d.

"a tavolino",nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis dellaL. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.

Lgs.n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bisdel d.L. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla L. n. 67 del 2024),l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributicd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito» (Cass. Sez.

Un. n.21271/2025).Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026Nel presente caso, tali principi risultano rispettati, avendo ilgiudice di merito dimostrato di esservisi adeguato, alla luce dellamancata deduzione degli elementi non pretestuosi in argomento daparte del contribuente.

In altri termini, la sentenza impugnata hamostrato di ritenere, nell’ambito della valutazione di merito ad essaspettante, prive di specificità (“… non ha in concreto dettagliato leragioni specifiche che avrebbero trovato possibilità di esposizione e diascolto…”) e come tali inidonee, all’esto dell’esame ex ante che il giudicedi merito ha compiuto, a mutare la sorte del giudizio.

Da taleaffermazione, quindi, si evince che – diversamente da quanto siadombra nel motivo – la valutazione in ordine alla pretestuosità o menodelle ragioni in argomento è stata operata.Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di fatti decisivi, costituiti dalle allegazioni svolte neigiudizi di merito, che integrerebbero le ragioni che la contribuenteavrebbe potuto far valere ove fosse stato instaurato il contraddittorioprocedimentale.Dal rigetto del primo motivo deriva l’inammissibilità del motivo inargomento, in quanto non può dirsi omesso l’esame di fatti non dedotti.Il terzo motivo censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.360, n. 3, c.p.c., per errata interpretazione del combinato disposto deinn. 119 e 123 della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del1972, nella parte in cui ha escluso l’applicazione dell’aliquota ivaagevolata del 10 per cento alle prestazioni connesse agli eventispettacolistici.Il motivo è in primo luogo inammissibile.La sentenza di appello ha infatti escluso l’applicabilitàdell’agevolazione invocata in quanto “Relativamente alla mancataapplicazione dell'Iva agevolata al 10% il collegio osserva che al di là diogni approfondimento circa l'interpretazione da dare ai c.d. contratti diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026scrittura, nel caso in esame è mancata la prova della esatta natura delleprestazioni rese.

Infatti, le fotografie di alcuni spettacoli canori e menche mai la descrizione contenuta nelle fatture danno specificadimostrazione dell'attività svolta.

Invero non è possibile allo stato degli"scenari" progettati ed ideati da altri soggetti o se al contrario laprestazione comprendesse anche l'ideazione e la relativa realizzazione.In ogni caso anche in questa ultima ipotesi difettano gli elementi concretiper poter effettuare una valutazione di merito circa la effettiva naturadella prestazione e la sua riconducibilità nella invocata disciplina deicontratti di scrittura.”In sintesi, il giudice di appello ha quindi espresso una ratiodecidendi il cui contenuto non viene in concreto in alcun modo aggreditodal motivo di ricorso, che si appunta sulla interpretazione della disciplinaunionale e interna riguardante i nn. 119 e 123 della tabella A, parte III,allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, svolgendo considerazioni in diritto,mentre l’affermazione della sentenza impugnata si incentra sul profilo difatto consistente nel difetto di prova – emerso nel giudizio – in ordinealla natura delle prestazioni, che è cosa diversa ed autonoma rispettoalla loro qualificazione giuridica.La censura, quindi, risulta disconnessa rispetto alla ratio decidendie va dichiarata inammissibile; essa si appunta su questioni del tuttoestranee all' ordito motivazionale fornito dal giudice di appello mentrein tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata (Cass. n. 19989/2017 e n. 8755/2018).

Più precisamentesecondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d' impugnazione èrappresentato dall' enunciazione, secondo lo schema normativo con cuiil mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali,secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorreidentificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio deldiritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsiavvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicatosi concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; questeultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito;in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n.6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005).In ogni caso, la questione di diritto posta con il motivo è infondata.Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 622/2018; Cass. n.12280/2015) che per gli spettacoli teatrali, l’aliquota agevolata previstadal n. 123 della Tabella menzionata trova applicazione esclusivamentecon riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori dellemanifestazioni e gli spettatori, mentre il n. 119 la prevedeesclusivamente per i contratti di scrittura, cioè per gli accordi traorganizzatori ed artisti per l’esecuzione dello spettacolo.

Le prestazioniregolate dai contratti di scrittura devono essere caratterizzate daconnotazione artistica.I contratti oggetto di agevolazione, quindi, debbono esserecontratti di scrittura, avendo come oggetto le modalità e le condizionidella prestazione artistica, dovendo escludersi da tale novero quelcomplesso di altre prestazioni prossime e connesse all’attività artisticama autonome e differenti.

Invero, le attività spettacolistiche, di cui alpunto 123 della Tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633 del 1972, siCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026caratterizzano per il loro svolgimento davanti ad un pubblico, che ne èil diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato,disciplinato dall’art. 74 quater del medesimo decreto, che individua ilmomento in cui la prestazione si considera effettuata nell’iniziodell’esecuzione e prevede, quale documentazione fiscale, il biglietto diaccesso allo spettacolo e non la fattura, sicché in esse, anche alla lucedell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (CGUE, sentenza del23 ottobre 2003, in C-109/02, Commissione delle Comunità europeecontro Repubblica federale di Germania) non rientra la vendita di unospettacolo dal produttore all’organizzatore (così Cass. n. 12280/2015).Vanno qui richiamati, a sostegno dell’interpretazione che siaccoglie, una serie di elementi: la stretta connessione tra i nn. 119(contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali) e 123(spettacoli teatrali di qualsiasi tipo) della tabella A del d.P.R. 633 del1972 in conseguenza della legge 296 del 2006; l’aliquota agevolata inricondurre la prestazione al mandato senza rappresentanza;l’impossibilità di ricondurla al punto 123, mancando un rapporto direttocon gli spettatori, essendo state emesse le fatture nei confronti degliorganizzatori dello spettacolo; l’impossibilità di ricondurla al contratto discrittura di cui al n. 119, non essendo sovrapponibile la contrattazionediretta dell’artista con l’organizzatore e la contrattazione indiretta amezzo del produttore.Va anche fatto riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte diGiustizia (CGUE, sentenza del 23/10/2003, causa C-109/02)rammentando che la Direttiva del Consiglio permette, ma non obbliga,gli Stati membri ad applicare le aliquote agevolate per le prestazioni diservizi della categoria H: quindi lo Stato membro può ben invocareun’interpretazione restrittiva delle proprie disposizioni, in quanto non èobbligato a concedere l’aliquota agevolata.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026La delimitazione del n. 119 al solo “contratto di scrittura”, quindi,è frutto, di una scelta legislativa legittima; né è affatto necessarioestenderne l’interpretazione così da comprendere qualsiasi prestazioneche direttamente o indirettamente abbia come oggetto l’esibizione degliartisti, prestazione senza la quale nemmeno potrebbe accadere l’eventoculturale.

L’analisi della sentenza della Corte di Giustizia UE menzionatanella sentenza di primo grado conferma quanto appena affermato.

Ineffetti, la legislazione tedesca comprendeva nell’aliquota agevolataanche “l’organizzazione di rappresentazioni teatrali o di concertieffettuata da altri imprenditori” ed è stata ritenuta conforme allanormativa europea; ma, appunto, la Direttiva consente l’applicazionedell’aliquota agevolata agli Stati membri (cioè vieta di applicarla per leprestazioni non previste) ma non li obbliga affatto a rendere del tuttouniformi le legislazioni nazionali.In definitiva, l’organizzazione di concerti, in base alla legislazioneeuropea, “può” usufruire dell’aliquota agevolata con la conseguenza chela normativa tedesca non viola il diritto comunitario; ma ciò non significache “deve” usufruirne, con conseguente obbligo per l’Italia di concederlaanche ai produttori di eventi.Deve quindi sul punto enunciarsi il seguente principio di diritto:“l'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 123 della Tabella A, parte III,allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, trova applicazione esclusivamentecon riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori dellemanifestazioni e gli spettatori, non in altri rapporti in cui sono partesoggetti diversi; parimenti, l’identica agevolazione del 10% di cui n. 119della medesima Tabella A ridetta la prevede esclusivamente per icontratti di scrittura, vale a dire per gli accordi tra organizzatori ed artistiper l’esecuzione dello spettacolo e che hanno per oggetto unaprestazione artistica intesa come performance personale, connotata daintuitus personae, che presuppone e richiede speciali competenze eCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico, tali da caratterizzaree distinguere la prestazione in oggetto rispetto ad altre”.I contratti oggetto di agevolazione, quindi, sotto questo secondoprofilo, debbono essere contratti di scrittura, avendo come oggetto lemodalità e le condizioni della prestazione artistica, dovendo escludersida tale novero quel complesso di altre prestazioni prossime e connesseall’attività artistica, certamente rilevanti per la migliore esecuzione dellastessa, ma autonome e differenti per natura, contenuto, modalità diesecuzione.Il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,l’omessa valutazione della prova documentale, e segnatamente delladichiarazione resa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., rilevante ai finidella dimostrazione della natura artistica delle prestazioni rese e, quindi,del diritto all’aliquota iva agevolata.Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita questa Corte a unarivalutazione del merito, operazione non consentita a questo Giudice diLegittimità.Il quinto motivo censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo concernentel’accertamento dei costi con metodo analitico, rilevante ai fini delriconoscimento del diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti.Il motivo è infondato, avendo la sentenza di appello esaminato ilfatto che si assume pretermesso.Il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., l’errataapplicazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che taledisposizione sarebbe stata erroneamente applicata nonostantel’accertamento fosse stato condotto, quantomeno per i costi, conmetodo analitico, con conseguente indebita esclusione del diritto alladetrazione dell’iva a credito.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026In primo luogo, va rilevata l’ammissibilità della censura –diversamente da quanto eccepito dall’Agenzia delle Entrate – in quantoil profilo relativo alla detrazione dell’iva, così come quello relativo alriconoscimento dei costi risulta esser stato posto sia in primo grado,come si evince dal ricorso di merito riprodotto diligentemente a questaCorte, sia in grado di appello, come si rileva dalla lettura della sentenzagravata in questa sede.Venendo quindi allo scrutinio del motivo, lo stesso si rivelafondato.La società appellante chiedeva il riconoscimento della detrazionedell’IVA sugli acquisti per euro 103.594,00 oltre a euro 45.140,00relativi ad acquisti intracomunitari, sostenendo che l’imposta dovevaessere rideterminata tenendo conto dell’IVA a credito maturata nell’anno2007.

L’Ufficio si opponeva, rilevando che la mancata presentazionedella dichiarazione fiscale e le gravi irregolarità contabili giustificavanoil ricorso all’accertamento induttivo e che, nell’ambito del meccanismodel reverse charge, nessun autonomo credito IVA poteva esserericonosciuto, poiché il sistema comporta una compensazione internadell’imposta. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha condiviso taleimpostazione, affermando che, in presenza di omessa dichiarazione e dimancati versamenti, l’accertamento induttivo era pienamente legittimoe che non poteva essere riconosciuto il credito IVA richiesto, neppurecon riguardo agli acquisti intracomunitari.

Ne è conseguito il rigetto dellacensura sul punto.Orbene, va qui ricordato che in tema di accertamento induttivo,questa Corte è ferma nel chiarire che, nel caso di determinazione in viainduttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificatividella pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediantel'allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamentesulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da unCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario,vincolato a pronunciare la propria decisione iuxta alligata et probatapartium ( in termini si veda Cass. n. 37260/2021 ma in argomento ancheCass. n. 24778/2015; Cass. n. 32292/2024).Con riguardo al tributo iva, la violazione degli obblighi formali dicontabilità e dichiarazione incide sull'esercizio del diritto alla detrazionedell’IVA allorché il contribuente ometta di richiedere la detrazione deltributo in argomento a monte nel termine di decadenza di cui all’art. 19del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 16367/2020) ovvero sempre chetali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazionein possesso del contribuente, esibita all'Amministrazione finanziaria insede di verifica (Cass. n. 3586/2016).Nel presente caso, ritiene il giudice torinese che “…non avendo lacontribuente presentato la dichiarazione fiscale, e non avendoprovveduto ad effettuare alcun versamento di imposte, il ricorsoall'accertamento induttivo puro o analitico-induttivo risulta essereampiamente giustificato, precisato che nell'ambito del meccanismo delreverse charge nessun credito iva può derivarne in quanto il sistemagenera di per sé una compensazione dell'imposta le doglianzedell'appellante in punto non meritano accoglimento.”L’affermazione non esprime alcunché in ordine all’accertamento –del quale la Commissione torinese era onerata e che doveva quindicompiere – esperito in ordine alla sussistenza del credito; a fronte delladocumentazione che risulta prodotta dalla società, era invero necessarioesaminarla e valutarne il contenuto senza trascurare di esporre leragioni per le quali le operazioni intracomunitarie che la contribuenteasserisce aver compiuto e le operazioni in regime di reverse charge purededotte non potevano dar origine al credito oggetto di disconoscimento.Sotto tale profilo, l’accertamento necessario non risulta esser statooperato e andrà pertanto compiuto dal giudice del rinvio.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026In conclusione, va accolto il solo sesto motivo di ricorso;l’impugnazione nel resto è rigettata e la sentenza di appello va quindisul punto cassata con rinvio al giudice di merito per l’ulteriore corso eper la statuizione in ordine alle spese di lite.

P.Q.Maccoglie il sesto motivo di ricorso; rigetta tutti i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo di cui al motivooggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte in diversa composizione alla quale demandadi provvedere anche in ordine alle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026.La PresidenteGiulia IofridaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] condomicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato come perlegge- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte n. 68/01/2016 depositata in data 22/01/2016, non notificata;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l. l’avviso diaccertamento n. T7G030706751/2012 relativo al periodo d’imposta2007, con il quale l’ufficio, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, procedeva ad accertamentoinduttivo determinando maggiori ricavi, costi e reddito imponibile ai finiires, irap e iva, in ragione della mancata presentazione delledichiarazioni fiscali e delle gravi irregolarità contabili riscontrate all’esitodell’esame della documentazione e degli elenchi clienti-fornitori.La contribuente presentava istanza di accertamento con adesioneai sensi del d. Lgs. n. 218 del 1997, contestando l’applicazionedell’aliquota iva ordinaria e chiedendo il riconoscimento dei costi e delcredito iva, ma successivamente dichiarava di voler adire la giurisdizionetributaria. Era quindi proposto ricorso dinanzi alla commissionetributaria provinciale deducendo la violazione dell’art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929,l’erronea applicazione dell’iva ai sensi del d.P.R. 633 del 1972,l’illegittimo ricorso all’accertamento induttivo, nonché la spettanza delladetrazione iva e l’illegittimità delle sanzioni irrogate ai sensi del d. Lgs.471 del 1997; il ricorso veniva respinto con condanna alle spese.La contribuente proponeva appello insistendo sulla nullitàdell’avviso di accertamento n. T7G030706751/2012 per violazione deiprincipi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., dei principidi collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 della legge n. 212 del2000, nonché del diritto al contraddittorio endoprocedimentale,richiamando anche l’art. 21-octies della legge 241 del 1990; contestavaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026inoltre l’applicazione dell’aliquota iva ordinaria in luogo di quellaagevolata prevista dalla tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972,il mancato riconoscimento del credito iva, la legittimitàdell’accertamento induttivo, la misura delle sanzioni e la validità dellasottoscrizione dell’atto.L’Ufficio si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilitàdelle domande nuove, ai sensi dell’art. 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992, ela formazione del giudicato interno, ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., e,nel merito, deduceva la legittimità dell’atto impugnato, richiamando tral’altro l’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di variazioni iva e lacorrettezza del ricorso al metodo induttivo, ai sensi degli artt. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972Il giudice del gravame riteneva infondata l’eccezione relativa allacarenza di potere del sottoscrittore dell’atto, alla luce dei principi sulladelega di firma, e respingeva la censura relativa al contraddittorio,rilevando che, trattandosi di accertamento svolto mediante indaginiinterne, non trovava applicazione l’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000 e che, secondo l’orientamento della corte di cassazione, nonsussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorioendoprocedimentale in assenza di specifica previsione normativa; nelmerito la commissione escludeva l’applicabilità dell’aliquota agevolataiva prevista dal d.P.R. n. 633 del 1972, ritenendo non provata la naturaartistica delle prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, erilevava che, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, non erapossibile procedere a rettifiche oltre il termine annuale.La sentenza di appello riteneva altresì legittimo il ricorsoall’accertamento induttivo, giustificato dalla mancata presentazionedella dichiarazione e dalle gravi irregolarità contabili, e negava ilriconoscimento del credito iva anche in relazione al meccanismo delreverse charge disciplinato dal d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto taleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026sistema comportava una compensazione dell’imposta; respingeva infinele censure in materia di sanzioni, ritenute legittimamente irrogate aisensi del d. Lgs. n. 471 del 1997, e quelle relative alle spese,determinate in base al valore complessivo della lite secondo l’art. 15 deld. Lgs. n. 546 del 1992.Ricorre la contribuente con atto affidato a sei motivi, debitamenteillustrati da memorie.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza cameraledel 24 aprile 2024 il Collegio rinviava a nuovo ruolo in attesa dellapronuncia di queste Corte a Sezioni Unite in tema di c.d. “prova diresistenza” in sede di contraddittorio endoprocedimentale.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dilegge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo l’erratainterpretazione dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929 e la violazionedell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inrelazione alla ritenuta legittimità dell’avviso di accertamento nonpreceduto dal processo verbale di constatazione e dalla instaurazionedel preventivo contraddittorio.Il motivo è in primo luogo ammissibile.Diversamente da quanto eccepito in controricorso, dalla letturadella sentenza impugnata e dalla trascrizione in parte qua degli atti dimerito operata specialmente in nota a pag. 5 del ricorso per cassazione,si evince come la questione relativa al contraddittorioendoprocedimentale – sia pur con enfasi più accentuata sulla mancataredazione del processo verbale, dalla quale sarebbe derivata laviolazione di tale obbligo di confronto da Ufficio e contribuente - sia stataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026in realtà posta tempestivamente nei gradi di merito e conseguentementetrova ingresso in questa sede di Legittimità.In ordine alla sua prima articolazione, incentrata sulla illegittimitàdell’atto impugnato per non esser stato preceduto dalla redazione delprocesso verbale di constatazione (c.d. PVC), il motivo è peraltroinfondato.Trova applicazione sul punto la costante giurisprudenza di questaCorte, secondo la quale (per tutte, Cass. n. 6244/2025), in tema diviolazione di norme finanziarie, anche se l'art. 24 della L. n. 4del 1929 dispone che "le violazioni delle norme contenutenelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale", lasua redazione non è necessaria ai fini della legittimità dell'avviso diaccertamento, atto emesso dall'Amministrazione finanziaria in base allapropria autonoma valutazione del contenuto, ricognitivo o valutativo, delprocesso verbale, da ritenersi documento extraprocessuale e privo dirilevanza esterna.Il motivo risulta peraltro infondato anche con riguardo allaseconda articolazione, incentrata sulla asserita violazione delcontraddittorio endoprocedimentale, sotto il profilo della mancatavalutazione della c.d. “prova di resistenza”.La sentenza di appello ritiene che “il giudice nazionale, avendol'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, può, nelvalutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, inparticolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza cheuna siffatta violazione determina l'annullamento della decisione adottataal termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se,in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potutocomportare un risultato diverso. Il che, nella specie, non è neppuregraficamente prospettato”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026Nel prosieguo, si precisa che “D'altra parte occorre ancoraevidenziare che l'appellante nella illustrazione della censura non ha inconcreto dettagliato le ragioni specifiche che avrebbero trovatopossibilità di esposizione e di ascolto, sicché l'eccezione risulta infondata….”.Da tali affermazioni si evince che – secondo la sentenza impugnata- il contribuente non ha dedotto ragioni non pretestuose idonee, secondovalutazione ex ante, a modificare le risultanze dell’attività diaccertamento.Tale affermazione non risulta smentita dal motivo di ricorso,secondo il quale la sentenza di appello avrebbe omesso di valutare glil'errata determinazione dell'aliquota iva e la mancata detrazione iva acredito; secondo la ricorrente essi costituivano un fatto decisivo per lacontroversia e il loro esame mancato - a dispetto di quanto sostenutodalla sentenza impugnata - non comporta che la ricorrente non abbia inconcreto ampiamente dettagliato le ragioni specifiche, non pretestuose,che avrebbe potuto far valere in sede di preventivo contraddittorio.Rileva la Corte che, a seguito della più recente giurisprudenza diLegittimità, il focus quanto alla c.d. “prova di resistenza” si sposta dallanatura dell’elemento informativo che il contribuente avrebbe potutoaddurre al suo potenziale effetto sulla decisione amministrativa. Ilportato di tutto ciò è il rafforzamento del principio secondo cui legaranzie procedurali non sono fini a sé stesse, ma strumenti progettatiper raggiungere un esito sostanzialmente corretto e informato. Se glielementi che il contribuente avrebbe potuto addurre non devonorisultare meramente pretestuosi, fittizi o strumentali, la semplicepotenzialità degli stessi a prospettare conclusioni opposte rispetto aquelle cui è giunto l’ente impositore, a prescindere dagli effettivicontenuti, dovrebbe essere di per sé ritenuta idonea al raggiungimentoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026dell’obiettivo e, pertanto, condurre all’annullamento giudiziale dell’atto.Tanto, infatti, basta per “provare” che, se il contraddittorioendoprocedimentale fosse stato garantito, non si sarebbe risolto in purosimulacro, ma avrebbe avuto una sua ragion d’essere. Detto altrimenti,per non privare il diritto al contraddittorio preventivo della sua finalità,laddove il contribuente provi che l’attivazione dello stesso avrebbe avutouna sua ragion d’essere, il giudice deve annullare l’atto senza entrarenel merito delle osservazioni del contribuente riportate come motivi diricorso, fatta eccezione per il caso estremo in cui queste risultasseropretestuose, ovverosia del tutto inconferenti e irragionevoli.non sarebbe stata comunque sindacabile nel presente giudizio diLegittimità, trattandosi per l’appunto di una valutazione di merito comeaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte: «in tema di diritti egaranzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino",nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis dellaL. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d. Lgs.n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bisdel d.L. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla L. n. 67 del 2024),l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributicd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito» (Cass. Sez. Un. n.21271/2025).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026Nel presente caso, tali principi risultano rispettati, avendo ilgiudice di merito dimostrato di esservisi adeguato, alla luce dellamancata deduzione degli elementi non pretestuosi in argomento daparte del contribuente. In altri termini, la sentenza impugnata hamostrato di ritenere, nell’ambito della valutazione di merito ad essaspettante, prive di specificità (“… non ha in concreto dettagliato leragioni specifiche che avrebbero trovato possibilità di esposizione e diascolto…”) e come tali inidonee, all’esto dell’esame ex ante che il giudicedi merito ha compiuto, a mutare la sorte del giudizio. Da taleaffermazione, quindi, si evince che – diversamente da quanto siadombra nel motivo – la valutazione in ordine alla pretestuosità o menodelle ragioni in argomento è stata operata.Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di fatti decisivi, costituiti dalle allegazioni svolte neigiudizi di merito, che integrerebbero le ragioni che la contribuenteavrebbe potuto far valere ove fosse stato instaurato il contraddittorioprocedimentale.Dal rigetto del primo motivo deriva l’inammissibilità del motivo inargomento, in quanto non può dirsi omesso l’esame di fatti non dedotti.Il terzo motivo censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.360, n. 3, c.p.c., per errata interpretazione del combinato disposto deinn. 119 e 123 della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del1972, nella parte in cui ha escluso l’applicazione dell’aliquota ivaagevolata del 10 per cento alle prestazioni connesse agli eventispettacolistici.Il motivo è in primo luogo inammissibile.La sentenza di appello ha infatti escluso l’applicabilitàdell’agevolazione invocata in quanto “Relativamente alla mancataapplicazione dell'Iva agevolata al 10% il collegio osserva che al di là diogni approfondimento circa l'interpretazione da dare ai c.d. contratti diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026scrittura, nel caso in esame è mancata la prova della esatta natura delleprestazioni rese. Infatti, le fotografie di alcuni spettacoli canori e menche mai la descrizione contenuta nelle fatture danno specificadimostrazione dell'attività svolta. Invero non è possibile allo stato degli"scenari" progettati ed ideati da altri soggetti o se al contrario laprestazione comprendesse anche l'ideazione e la relativa realizzazione.In ogni caso anche in questa ultima ipotesi difettano gli elementi concretiper poter effettuare una valutazione di merito circa la effettiva naturadella prestazione e la sua riconducibilità nella invocata disciplina deicontratti di scrittura.”In sintesi, il giudice di appello ha quindi espresso una ratiodecidendi il cui contenuto non viene in concreto in alcun modo aggreditodal motivo di ricorso, che si appunta sulla interpretazione della disciplinaunionale e interna riguardante i nn. 119 e 123 della tabella A, parte III,allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, svolgendo considerazioni in diritto,mentre l’affermazione della sentenza impugnata si incentra sul profilo difatto consistente nel difetto di prova – emerso nel giudizio – in ordinealla natura delle prestazioni, che è cosa diversa ed autonoma rispettoalla loro qualificazione giuridica.La censura, quindi, risulta disconnessa rispetto alla ratio decidendie va dichiarata inammissibile; essa si appunta su questioni del tuttoestranee all' ordito motivazionale fornito dal giudice di appello mentrein tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata (Cass. n. 19989/2017 e n. 8755/2018). Più precisamentesecondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d' impugnazione èrappresentato dall' enunciazione, secondo lo schema normativo con cuiil mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali,secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorreidentificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio deldiritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsiavvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicatosi concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; questeultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito;in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n.6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005).In ogni caso, la questione di diritto posta con il motivo è infondata.Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 622/2018; Cass. n.12280/2015) che per gli spettacoli teatrali, l’aliquota agevolata previstadal n. 123 della Tabella menzionata trova applicazione esclusivamentecon riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori dellemanifestazioni e gli spettatori, mentre il n. 119 la prevedeesclusivamente per i contratti di scrittura, cioè per gli accordi traorganizzatori ed artisti per l’esecuzione dello spettacolo. Le prestazioniregolate dai contratti di scrittura devono essere caratterizzate daconnotazione artistica.I contratti oggetto di agevolazione, quindi, debbono esserecontratti di scrittura, avendo come oggetto le modalità e le condizionidella prestazione artistica, dovendo escludersi da tale novero quelcomplesso di altre prestazioni prossime e connesse all’attività artisticama autonome e differenti. Invero, le attività spettacolistiche, di cui alpunto 123 della Tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633 del 1972, siCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026caratterizzano per il loro svolgimento davanti ad un pubblico, che ne èil diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato,disciplinato dall’art. 74 quater del medesimo decreto, che individua ilmomento in cui la prestazione si considera effettuata nell’iniziodell’esecuzione e prevede, quale documentazione fiscale, il biglietto diaccesso allo spettacolo e non la fattura, sicché in esse, anche alla lucedell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (CGUE, sentenza del23 ottobre 2003, in C-109/02, Commissione delle Comunità europeecontro Repubblica federale di Germania) non rientra la vendita di unospettacolo dal produttore all’organizzatore (così Cass. n. 12280/2015).Vanno qui richiamati, a sostegno dell’interpretazione che siaccoglie, una serie di elementi: la stretta connessione tra i nn. 119(contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali) e 123(spettacoli teatrali di qualsiasi tipo) della tabella A del d.P.R. 633 del1972 in conseguenza della legge 296 del 2006; l’aliquota agevolata inricondurre la prestazione al mandato senza rappresentanza;l’impossibilità di ricondurla al punto 123, mancando un rapporto direttocon gli spettatori, essendo state emesse le fatture nei confronti degliorganizzatori dello spettacolo; l’impossibilità di ricondurla al contratto discrittura di cui al n. 119, non essendo sovrapponibile la contrattazionediretta dell’artista con l’organizzatore e la contrattazione indiretta amezzo del produttore.Va anche fatto riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte diGiustizia (CGUE, sentenza del 23/10/2003, causa C-109/02)rammentando che la Direttiva del Consiglio permette, ma non obbliga,gli Stati membri ad applicare le aliquote agevolate per le prestazioni diservizi della categoria H: quindi lo Stato membro può ben invocareun’interpretazione restrittiva delle proprie disposizioni, in quanto non èobbligato a concedere l’aliquota agevolata.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026La delimitazione del n. 119 al solo “contratto di scrittura”, quindi,è frutto, di una scelta legislativa legittima; né è affatto necessarioestenderne l’interpretazione così da comprendere qualsiasi prestazioneche direttamente o indirettamente abbia come oggetto l’esibizione degliartisti, prestazione senza la quale nemmeno potrebbe accadere l’eventoculturale. L’analisi della sentenza della Corte di Giustizia UE menzionatanella sentenza di primo grado conferma quanto appena affermato. Ineffetti, la legislazione tedesca comprendeva nell’aliquota agevolataanche “l’organizzazione di rappresentazioni teatrali o di concertieffettuata da altri imprenditori” ed è stata ritenuta conforme allanormativa europea; ma, appunto, la Direttiva consente l’applicazionedell’aliquota agevolata agli Stati membri (cioè vieta di applicarla per leprestazioni non previste) ma non li obbliga affatto a rendere del tuttouniformi le legislazioni nazionali.In definitiva, l’organizzazione di concerti, in base alla legislazioneeuropea, “può” usufruire dell’aliquota agevolata con la conseguenza chela normativa tedesca non viola il diritto comunitario; ma ciò non significache “deve” usufruirne, con conseguente obbligo per l’Italia di concederlaanche ai produttori di eventi.Deve quindi sul punto enunciarsi il seguente principio di diritto:“l'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 123 della Tabella A, parte III,allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, trova applicazione esclusivamentecon riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori dellemanifestazioni e gli spettatori, non in altri rapporti in cui sono partesoggetti diversi; parimenti, l’identica agevolazione del 10% di cui n. 119della medesima Tabella A ridetta la prevede esclusivamente per icontratti di scrittura, vale a dire per gli accordi tra organizzatori ed artistiper l’esecuzione dello spettacolo e che hanno per oggetto unaprestazione artistica intesa come performance personale, connotata daintuitus personae, che presuppone e richiede speciali competenze eCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico, tali da caratterizzaree distinguere la prestazione in oggetto rispetto ad altre”.I contratti oggetto di agevolazione, quindi, sotto questo secondoprofilo, debbono essere contratti di scrittura, avendo come oggetto lemodalità e le condizioni della prestazione artistica, dovendo escludersida tale novero quel complesso di altre prestazioni prossime e connesseall’attività artistica, certamente rilevanti per la migliore esecuzione dellastessa, ma autonome e differenti per natura, contenuto, modalità diesecuzione.Il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,l’omessa valutazione della prova documentale, e segnatamente delladichiarazione resa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., rilevante ai finidella dimostrazione della natura artistica delle prestazioni rese e, quindi,del diritto all’aliquota iva agevolata.Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita questa Corte a unarivalutazione del merito, operazione non consentita a questo Giudice diLegittimità.Il quinto motivo censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo concernentel’accertamento dei costi con metodo analitico, rilevante ai fini delriconoscimento del diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti.Il motivo è infondato, avendo la sentenza di appello esaminato ilfatto che si assume pretermesso.Il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., l’errataapplicazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che taledisposizione sarebbe stata erroneamente applicata nonostantel’accertamento fosse stato condotto, quantomeno per i costi, conmetodo analitico, con conseguente indebita esclusione del diritto alladetrazione dell’iva a credito.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026In primo luogo, va rilevata l’ammissibilità della censura –diversamente da quanto eccepito dall’Agenzia delle Entrate – in quantoil profilo relativo alla detrazione dell’iva, così come quello relativo alriconoscimento dei costi risulta esser stato posto sia in primo grado,come si evince dal ricorso di merito riprodotto diligentemente a questaCorte, sia in grado di appello, come si rileva dalla lettura della sentenzagravata in questa sede.Venendo quindi allo scrutinio del motivo, lo stesso si rivelafondato.La società appellante chiedeva il riconoscimento della detrazionedell’IVA sugli acquisti per euro 103.594,00 oltre a euro 45.140,00relativi ad acquisti intracomunitari, sostenendo che l’imposta dovevaessere rideterminata tenendo conto dell’IVA a credito maturata nell’anno2007. L’Ufficio si opponeva, rilevando che la mancata presentazionedella dichiarazione fiscale e le gravi irregolarità contabili giustificavanoil ricorso all’accertamento induttivo e che, nell’ambito del meccanismodel reverse charge, nessun autonomo credito IVA poteva esserericonosciuto, poiché il sistema comporta una compensazione internadell’imposta. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha condiviso taleimpostazione, affermando che, in presenza di omessa dichiarazione e dimancati versamenti, l’accertamento induttivo era pienamente legittimoe che non poteva essere riconosciuto il credito IVA richiesto, neppurecon riguardo agli acquisti intracomunitari. Ne è conseguito il rigetto dellacensura sul punto.Orbene, va qui ricordato che in tema di accertamento induttivo,questa Corte è ferma nel chiarire che, nel caso di determinazione in viainduttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificatividella pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediantel'allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamentesulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da unCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario,vincolato a pronunciare la propria decisione iuxta alligata et probatapartium ( in termini si veda Cass. n. 37260/2021 ma in argomento ancheCass. n. 24778/2015; Cass. n. 32292/2024).Con riguardo al tributo iva, la violazione degli obblighi formali dicontabilità e dichiarazione incide sull'esercizio del diritto alla detrazionedell’IVA allorché il contribuente ometta di richiedere la detrazione deltributo in argomento a monte nel termine di decadenza di cui all’art. 19del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 16367/2020) ovvero sempre chetali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazionein possesso del contribuente, esibita all'Amministrazione finanziaria insede di verifica (Cass. n. 3586/2016).Nel presente caso, ritiene il giudice torinese che “…non avendo lacontribuente presentato la dichiarazione fiscale, e non avendoprovveduto ad effettuare alcun versamento di imposte, il ricorsoall'accertamento induttivo puro o analitico-induttivo risulta essereampiamente giustificato, precisato che nell'ambito del meccanismo delreverse charge nessun credito iva può derivarne in quanto il sistemagenera di per sé una compensazione dell'imposta le doglianzedell'appellante in punto non meritano accoglimento.”L’affermazione non esprime alcunché in ordine all’accertamento –del quale la Commissione torinese era onerata e che doveva quindicompiere – esperito in ordine alla sussistenza del credito; a fronte delladocumentazione che risulta prodotta dalla società, era invero necessarioesaminarla e valutarne il contenuto senza trascurare di esporre leragioni per le quali le operazioni intracomunitarie che la contribuenteasserisce aver compiuto e le operazioni in regime di reverse charge purededotte non potevano dar origine al credito oggetto di disconoscimento.Sotto tale profilo, l’accertamento necessario non risulta esser statooperato e andrà pertanto compiuto dal giudice del rinvio.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15Numero registro generale 18848/2016Numero sezionale 5134/2026Numero di raccolta generale 22572/2026Data pubblicazione 01/07/2026In conclusione, va accolto il solo sesto motivo di ricorso;l’impugnazione nel resto è rigettata e la sentenza di appello va quindisul punto cassata con rinvio al giudice di merito per l’ulteriore corso eper la statuizione in ordine alle spese di lite. P.Q.Maccoglie il sesto motivo di ricorso; rigetta tutti i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo di cui al motivooggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte in diversa composizione alla quale demandadi provvedere anche in ordine alle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026.La PresidenteGiulia IofridaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 16