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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 26621/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 16145/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., NAPOLI 1 CENTRO in persona dei legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] B_ASILE, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 158, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende; - controiicorrenti - 2,022, nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi n 151, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 682/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

R.G.N. 16145/2019 - Adunanza del 21/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 15/2/2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro avverso il de- creto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, di somme a titolo di ca- noni non corrisposti in relazione a un contratto di locazione per uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio (in attesa dell'eventuale definizione di altro giudizio pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto l'accertamento del diritto dei locatori al risar- cimento dei danni provocati dall'amministrazione sanitaria a carico dell'immobile locato e la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni dovuti), ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, preso atto della legittimità del rifiuto delle locatrici di ricevere la riconsegna dell'immobile danneggiato, ha rite- nuto persistente il dovere dell'azienda sanitaria di corrispondere i ca- noni di locazione in relazione al periodo dedotto nell'odierno giudizio; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro propone ri- corso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima qua e erede di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, resistono con due distinti controricorsi; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; tutte le parti costituite hanno depositato memoria; considerato che Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, l'azienda sanitaria ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 273, 295, 337, co. 2, 112, 115 e 116 c.p.c.„ nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso le istanze di sospensione o di applicazione della disciplina in materia di litispendenza in relazione alla contemporanea pendenza del diverso giudizio precedentemente promosso dai locatori ai fini, tra gli altri, della condanna dell'azienda sanitaria conduttrice al pagamento dei canoni dovuti per il periodo ne- cessario all'esecuzione e al completamento dei lavori di ripristino, sul presupposto di fatto, allegato dai locatori, dell'inefficacia del recesso anticipato operato dalla conduttrice, ex art. 1590 c.c.; il motivo è infondato (quando non inammissibile) , . osserva il Collegio - fermo il carattere assorbente del rilievo dell'inammissibilità della censura, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., avendo la ricorrente trascurato di assolvere compiutamente agli oneri di allegazione imposti da tale ultima norma, con particolare riguardo all'indicazione e all'esatta localizzazione di tutti gli atti processuali cui si fa riferimento in ricorso - come, secondo quanto si rileva dalle stesse asserzioni fatte proprie dalla ricorrente, il diverso giudizio promosso dai locatori (qui richiamato ai fini dell'invocata applicazione della disci- plina sulla sospensione o sulla litispendenza) aveva ad oggetto il paga- mento di canoni relativi a un periodo di tempo diverso da quello cui, viceversa, si riferiscono i canoni rivendicati nel presente giudizio; si tratta, conseguentemente, di domande del tutto diverse tra loro (siccome evidentemente eterodeterminate), rispetto alle quali sfug- gono totalmente le ragioni dell'invocato riconoscimento dei presupposti per la litispendenza; né, sotto altro profilo, può ritenersi fondata l'argomentazione svolta con riguardo alla pretesa applicabilità della disciplina sulla sospensione necessaria del processo (in ipotesi giustificabile in relazione al punto Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri concernente la legittimità del rifiuto dei locatori di ric:evere la riconse- gna dell'immobile); varrà rilevare, al riguardo, come il giudizio deciso dalla sentenza impugnata, pendesse in grado di appello e, dunque, in una situazione nella quale, una volta intervenuta una decisione di merito (quella di primo grado), la situazione creatasi avrebbe al più imposto (non già il richiamo al disposto di cui all'art. 295 c.p.c., bensì) l'eventuale ricorso all'applicazione dell'art. 337 c.p.c. (e dei relativi meccanismi di risolu- zione delle potenziali antinomie), segnatamente considerando l'even- tualità di sollecitare l'eventuale sospensione del processo in relazione a tale ultima norma dinanzi al giudice del diverso processo pendente in primo grado, e non già dinanzi al giudice d'appello (autore della de- cisione impugnata in questa sede), in conformità al dettato del richia- mato art. 337 c.p.c.; ne discende che l'evocazione dell'art. 337 c.p.c. (e prima ancora dell'art. 295 c.p.c.) deve dirsi, in questa sede, del tutto priva di fonda- mento; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 -bis d.l. n. 137/2013, della legge n. 392/78, degli artt. 1590, 1175, 1375 e 2697 c.c., degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi con- troversi (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto legittimo il rifiuto dei locatori di rice- vere l'offerta di riconsegna dell'immobile locato muovendo dall'erroneo presupposto della mancata contestazione, da parte dell'azienda sani- taria conduttrice, dei danni arrecati all'immobile, nonché dalla dimo- strazione, ad opera di controparte (nella specie mancata), della sussi- stenza dei presupposti legittimanti il rifiuto a ricevere l'immobile; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come - fermo il carattere assorbente del rilievo dell'inammissibilità di tale censura, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.

Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (avendo la ricorrente trascurato di assolvere compiutamente agli oneri di allegazione imposti da tale ultima norma, con particolare riferimento all'indicazione e all'esatta localizzazione di tutti gli atti concernenti l'av- venuta contestazione della sussistenza di danni a carico dell'immobile locato) - varrà rilevare come la corte territoriale abbia ritenuto com- provata, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, la sussistenza di uno stato di deterioramento dell'immobile (non dovuto all'uso normale della cosa) imputabile all'azienda condut- trice, con la conseguente legittimazione dei locatori al rifiuto della re- stituzione dell'immobile; ciò posto, l'odierna censura, nella misura in cui si risolve nella so- stanziale contestazione dell'avvenuto raggiungimento della prova di tale stato di degrado dell'immobile locato imputabile alla conduttrice, vale a proporsi alla stregua di una rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede di legittimità, non avendo la ricorrente neppure adeguatamente indicato i fatti, eventualmente ca- ratterizzati da sicura decisività, il cui esame sarebbe stato in ipotesi omesso dalla corte territoriale; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e "mancata applicazione" dei principi fondamentali di buona fede posti dagli artt. 1175, 1375, 1337 e 1366 c.c., nonché dall'art. 2 Cost.

"e/o abuso del diritto" (in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, nel valutare la vicenda in esame, omesso di far luogo all'applicazione dei prinepi di buona fede contrattuale, avendo omesso di rilevare il carattere sostanzialmente abusivo e scorretto del complessivo comportamento delle controparti; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio (fermo l'assorbente rilievo dell'inammissibilità della censura in esame, in ragione della sostanziale genericità delle argomentazioni ivi illustrate) come, con il presente motivo, la ricor- Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del prov- vedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - si sia limitata ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpreta- zione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, uni- camente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la pro- spettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formae richiamo, contenuto nell'epi- grafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini de controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese idei presente giu- dizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giu- dizio, liquidate, per ciascuna delle due parti controricorrenti, in com- plessivi euro 7.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dispone la distrazione, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria, delle spese liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA]- zoni e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 16145/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., NAPOLI 1 CENTRO in persona dei legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] B_ASILE, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 158, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende; - controiicorrenti - 2,022, nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi n 151, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 682/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. R.G.N. 16145/2019 - Adunanza del 21/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 15/2/2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro avverso il de- creto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, di somme a titolo di ca- noni non corrisposti in relazione a un contratto di locazione per uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio (in attesa dell'eventuale definizione di altro giudizio pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto l'accertamento del diritto dei locatori al risar- cimento dei danni provocati dall'amministrazione sanitaria a carico dell'immobile locato e la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni dovuti), ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, preso atto della legittimità del rifiuto delle locatrici di ricevere la riconsegna dell'immobile danneggiato, ha rite- nuto persistente il dovere dell'azienda sanitaria di corrispondere i ca- noni di locazione in relazione al periodo dedotto nell'odierno giudizio; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro propone ri- corso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima qua e erede di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, resistono con due distinti controricorsi; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; tutte le parti costituite hanno depositato memoria; considerato che Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, l'azienda sanitaria ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 273, 295, 337, co. 2, 112, 115 e 116 c.p.c.„ nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso le istanze di sospensione o di applicazione della disciplina in materia di litispendenza in relazione alla contemporanea pendenza del diverso giudizio precedentemente promosso dai locatori ai fini, tra gli altri, della condanna dell'azienda sanitaria conduttrice al pagamento dei canoni dovuti per il periodo ne- cessario all'esecuzione e al completamento dei lavori di ripristino, sul presupposto di fatto, allegato dai locatori, dell'inefficacia del recesso anticipato operato dalla conduttrice, ex art. 1590 c.c.; il motivo è infondato (quando non inammissibile) , . osserva il Collegio - fermo il carattere assorbente del rilievo dell'inammissibilità della censura, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., avendo la ricorrente trascurato di assolvere compiutamente agli oneri di allegazione imposti da tale ultima norma, con particolare riguardo all'indicazione e all'esatta localizzazione di tutti gli atti processuali cui si fa riferimento in ricorso - come, secondo quanto si rileva dalle stesse asserzioni fatte proprie dalla ricorrente, il diverso giudizio promosso dai locatori (qui richiamato ai fini dell'invocata applicazione della disci- plina sulla sospensione o sulla litispendenza) aveva ad oggetto il paga- mento di canoni relativi a un periodo di tempo diverso da quello cui, viceversa, si riferiscono i canoni rivendicati nel presente giudizio; si tratta, conseguentemente, di domande del tutto diverse tra loro (siccome evidentemente eterodeterminate), rispetto alle quali sfug- gono totalmente le ragioni dell'invocato riconoscimento dei presupposti per la litispendenza; né, sotto altro profilo, può ritenersi fondata l'argomentazione svolta con riguardo alla pretesa applicabilità della disciplina sulla sospensione necessaria del processo (in ipotesi giustificabile in relazione al punto Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri concernente la legittimità del rifiuto dei locatori di ric:evere la riconse- gna dell'immobile); varrà rilevare, al riguardo, come il giudizio deciso dalla sentenza impugnata, pendesse in grado di appello e, dunque, in una situazione nella quale, una volta intervenuta una decisione di merito (quella di primo grado), la situazione creatasi avrebbe al più imposto (non già il richiamo al disposto di cui all'art. 295 c.p.c., bensì) l'eventuale ricorso all'applicazione dell'art. 337 c.p.c. (e dei relativi meccanismi di risolu- zione delle potenziali antinomie), segnatamente considerando l'even- tualità di sollecitare l'eventuale sospensione del processo in relazione a tale ultima norma dinanzi al giudice del diverso processo pendente in primo grado, e non già dinanzi al giudice d'appello (autore della de- cisione impugnata in questa sede), in conformità al dettato del richia- mato art. 337 c.p.c.; ne discende che l'evocazione dell'art. 337 c.p.c. (e prima ancora dell'art. 295 c.p.c.) deve dirsi, in questa sede, del tutto priva di fonda- mento; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 -bis d.l. n. 137/2013, della legge n. 392/78, degli artt. 1590, 1175, 1375 e 2697 c.c., degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi con- troversi (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto legittimo il rifiuto dei locatori di rice- vere l'offerta di riconsegna dell'immobile locato muovendo dall'erroneo presupposto della mancata contestazione, da parte dell'azienda sani- taria conduttrice, dei danni arrecati all'immobile, nonché dalla dimo- strazione, ad opera di controparte (nella specie mancata), della sussi- stenza dei presupposti legittimanti il rifiuto a ricevere l'immobile; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come - fermo il carattere assorbente del rilievo dell'inammissibilità di tale censura, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (avendo la ricorrente trascurato di assolvere compiutamente agli oneri di allegazione imposti da tale ultima norma, con particolare riferimento all'indicazione e all'esatta localizzazione di tutti gli atti concernenti l'av- venuta contestazione della sussistenza di danni a carico dell'immobile locato) - varrà rilevare come la corte territoriale abbia ritenuto com- provata, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, la sussistenza di uno stato di deterioramento dell'immobile (non dovuto all'uso normale della cosa) imputabile all'azienda condut- trice, con la conseguente legittimazione dei locatori al rifiuto della re- stituzione dell'immobile; ciò posto, l'odierna censura, nella misura in cui si risolve nella so- stanziale contestazione dell'avvenuto raggiungimento della prova di tale stato di degrado dell'immobile locato imputabile alla conduttrice, vale a proporsi alla stregua di una rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede di legittimità, non avendo la ricorrente neppure adeguatamente indicato i fatti, eventualmente ca- ratterizzati da sicura decisività, il cui esame sarebbe stato in ipotesi omesso dalla corte territoriale; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e "mancata applicazione" dei principi fondamentali di buona fede posti dagli artt. 1175, 1375, 1337 e 1366 c.c., nonché dall'art. 2 Cost. "e/o abuso del diritto" (in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, nel valutare la vicenda in esame, omesso di far luogo all'applicazione dei prinepi di buona fede contrattuale, avendo omesso di rilevare il carattere sostanzialmente abusivo e scorretto del complessivo comportamento delle controparti; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio (fermo l'assorbente rilievo dell'inammissibilità della censura in esame, in ragione della sostanziale genericità delle argomentazioni ivi illustrate) come, con il presente motivo, la ricor- Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del prov- vedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - si sia limitata ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpreta- zione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, uni- camente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la pro- spettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formae richiamo, contenuto nell'epi- grafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini de controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese idei presente giu- dizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giu- dizio, liquidate, per ciascuna delle due parti controricorrenti, in com- plessivi euro 7.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dispone la distrazione, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria, delle spese liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA]- zoni e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 16145/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dell