CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 08777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27796/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende ope legis . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCARPATO AGOSTINOdomiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 888/2017 depositata il20/03/2018, R.G. n. 578 del 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Il Tribunale di Treviso accoglieva in parte i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], insegnanti , e [OSCURATO:PERSONA], collaboratore scolastico, ha dichiarato l’incompetenza in ordine alla domanda dei l avoratori volta a far valere la responsabilità dello Stato per errata trasposizione della direttiva 1999/70/CE, rimettendo la causa al Tribunale di Roma ove avrebbe dovuto essere riassunta entro trenta giorni; ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a usufruire degli scatti di anzianità con le modalità di cui all’art. 53 della legge n. 312 del 1980 nei limiti della prescrizione quinquennale e ha condannato il MIUR al pagamento delle relative differenze retributive, con interessi legali; harigettato le altre domande volte alla conversione del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno. Proponevanoappello sia il MIUR che i lavoratori. Quest’ultimi evidenziavano di aver chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio “gradoni”, il risarcimento del danno per le reiterate assunzioni a termine, l’applicazione del termine di prescrizione decennale. 2. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 888 del 2017, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte sulle condizioni di sussistenza dell’abusiva reiterazione, sull’esclusione della trasformazione e sugli effetti della stabilizzazione rispetto al risarcimento del danno, ha rigettato l’appello incidentale dei lavoratori per il risarcimento dei danni da illegittima reiterazione dei contratti a termine, dovendo trovare applicazione i principi già enunciati da questa Corte (sentenze da n. 22552 a n. 22557 del 2016), confermate da successive decisioni. Rilevava che i lavoratori erano stati immessi in ruolo per effetto dello scorrimento delle graduatorie, come da attestati di servizio del MIUR, per cui erano stati tutti stabilizzati. Pertanto,non vi era spazio per il riconoscimento dell’indennità risarcitoria richiesta dagli appellati, perché i danni riferibili alla illegittima reiterazione erano stati riparati dalla stabilizzazione. Inoltre, i lavoratori non avevano specificamente allegato, né avevano chiesto di dimostrare l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dalla immissione in ruolo. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione del Ministero limitatamente alla decorrenza del riconoscimento dell’anzianità di servizio e all’erroneo riferimento all’art. 53 della legge n. 312 del 1980. Quanto al primo profilo doveva farsi riferimento alla data del 10 luglio 2001, termine previsto dall’art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l’adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie a darvi attuazione. Quanto all’erronea applicazione dell’art. 53 della legge n. 318 del 1980, gli stessi appellati lo avevano riconosciuto riproponendo la domanda di ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio riservata al personale di ruolo dai contratti collettivi e in tali termini la Corte d’Appello riteneva fondata la domanda. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il MIUR con un motivo. 4. I lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (entrambi docenti) e [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore scolastico) resistono con controricorso e ricorso incidentale articolato in dodici motivi, assistiti da memoria.DIRITTO 1. Il MIUR ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 485 e dell’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Si censura la ricostruzione della carriera effettuata dalla Corte d’Appello per non aver individuato la corretta disciplina applicabile. Afferma il ricorrente che gli articoli in questione attribuiscono un beneficio, riservato al personale scolastico in generale e ad altri casi tipici, ove per gli altri pubblici dipendenti vige la regola dell’assunzione diretta mediante concorso e quindi senza riconoscimento del servizio precedentemente prestato, con la conseguenza che riveste carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, di talchè andava respinta la domanda dei lavoratori volta al riconoscimento dell’anzianità pregressa. 2. Il motivo non è fondato, atteso che la decisione della Corte d’Appello è corretta in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (v., Cass., n. 290 del 2017, n. 23869 e n. 23869 del 2016 , che si richiamano ai sensi dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ.). Vanno reiterati i principi affermati dalla Corte di Giustizia - le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa - con riguard o alla clausola 4 dell'Accordo quadro (alla luce dei quali questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, cfr. Cass.nn. 24173 del 2015 e 196 del 2016 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. n. 3871 del 2011 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), secondo cui: a. la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-177/10 [OSCURATO:PERSONA]); b. il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42); c. le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d. a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ([OSCURATO:PERSONA], cit.punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causaC393/11, Bertazzi). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi che hanno escluso la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità. Non viene in rilievo nella fattispecie in esame questione sul computo dell’anzianità. 3. Può passarsi ad esaminare i motivi del ricorso incidentale. 4. Con il primo motivo di ricorso (360, n. 3, cod. proc. civ.) è dedotta falsa applicazione e violazione dell’art. 1, commi 95, 131 e 132, dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, e de ll’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del cod. civ. Il motivo censura la statuizione che ha escluso il risarcimento del danno cd. comunitario in ragione dell’immissione in ruolo per scorrimento GAE. 5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e falsa applicazione dell’art. 1, commi 95, 131 e 132, dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ. La sentenza di appello è censurata per aver escluso anche nei confronti del lavoratore personale ATA il risarcimento del danno comunitario, in quanto tale personale non aveva beneficiato di alcun piano straordinario di assunzione. 6. I suddetti motivi devono essere trattati insieme in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.Ragioni analoghe a quelle poste a sostegno deimotivi hanno già formato oggetto di pronunce di questa Corte che hanno esaminato la questione dell’immissione in ruolo ai fini dell’esclusione del risarcimento del danno comunitario. Da ultimo, Cass. n. 179 del 2023, ha ribadito che è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, formatosi a partire da Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016, secondo cui, nell'ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex L. n. 107 del 2015 ed anche l'immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto "doppio canale" costituiscono "misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l'abuso il principio affermato da Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016 in tema di "danno comunitario", con la conseguenza che torna ad espandersi la regola, immanente nel nostro ordinamento, in forza della quale ildanno deve esser e allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito. La stabilizzazione, quindi, opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento deldanno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il "dannocomunitario" nei termini indicati dal richiamato arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi dell'ordinamento eurounitario. Ne discende che l'onere di allegare e provare l'intervenuta stabilizzazione, ossia l'operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l'abuso perché si è in presenza di un'eccezione in senso lato, non di una mera difesa (Cass., Sez. L, n. 24286 del 4 agosto 2022, non massimata; Cass., Sez. L, n. 21355 del 6 luglio 2022, non massimata sul punto). Sulla base della regola residuale fissata dall'art. 2697, comma 2,c od. c iv . , le conseguenze della mancata allegazione del fatto estintivo, modificativo o impeditivo ricadono sulla parte onerata, ove quel fatto non risulti dagli atti. Nella specie, ha affermato la Corte d’Appello, la stabilizzazione risultava dai certificati di servizio prodotti dal MIUR in primo grado e confermati in appello. Tale principio trova applicazione sia per il personale docente che per il personale ATA, come affermato da Cass., n. 30995 del 2022, atteso che nelle ipotesi di reiterazione, reali zzatesi prima dell'entrata in vigore dellalegge 13 luglio 2015, n. 107 , rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenutaimmissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissionein ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. 7. Con il terzo motivo di ricorso è illustrata la violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione alla clausola 5 dell’Accordo quadro del 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE. La sentenza è censurata per avere ritenuta pienamente satisfattoria l’immissione in ruolo per il futuro. 8. Il motivo non è fondato. Gli argomenti offerti dai ricorrenti non incidono i principi già affermati da questa Corte, ai quali si intende dare continuità (si. v., tra le altre, citata Cass., n. 30995 del 2022) secondo cui l'avvenuta immissione in ruol o non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. Nella specie la Corte d’Appello ha affermato che tale onere della prova non era stato soddisfatto. 9. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione art. 400 TU n. 297 del 1994, della legge n. 183 del 2010, art. 32, del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, perché il danno risarcito dal giudice di prime cure è quello derivante dalla prestazione già resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione di un impiego da parte della p.a. e la stabilizzazione non può ritenersi forma di risarcimento dei danni alternativa a quella prevista dalla leggen. 183 del 2010. 10. Con il quinto motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art.117 Cost., nella parte in cui si attribuisce efficacia retroattiva alla legge n. 107 del 2015, sicché essa viene ad incidere su giudizi in corso in violazione del principio di parità delle armi e di equo processo. 11. Con il sesto motivo di ricorso si illustra la violazione degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con riferimento all'equo processo ora contenuto nell'art. 6 della CEDU, norma di immediata e diretta applicazione negli Stati membri. 12. Con il settimo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione della legge n. 183 del 2010, art. 32, con riferimento agli artt. 1218 e 1223 c.c., in quanto risarcimento del danno per inadempimento o da ritardo deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno.13. I motivi da 4 e 7non sono fondati. La Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non induce ad un diverso orientamento giurisprude nziale , né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417 del 2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. cod.p roc. c iv . Questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474 (cui adde Cass. 9/3/2020, n. 6641, e Cass. 7/7/2020, n. 13970), nel rigettare la domanda risarcitoria proposta dai lavoratori, ha richiamato i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016. L'elemento di novità di questa sentenza sta nel fatto che si sono esaminati i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C 494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIU R contro R.F. e Conservatorio di Musica (OMISSIS) (anche R., di seguito), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. Nella sentenza citata, la Corte di giustizia ha così statuito "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Dir. n. 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato - qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare". Nel pervenire alla sua decisione, la Corte di Giustizia non ha mancato di rilevare il diverso contesto normativo esistente all'epoca della sentenza Mascolo (C- 22/2013, da C - 61/13 a C - 63/13 e C418/13, nonché delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C331/2017, Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C- 407/13), sottolineando (p. 30), che, nel contesto anteriore alla L. 13 luglio 2015, n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro (p.31). Per contro, nell'attuale assetto normativo: "il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti "precari", attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato"; accanto a questo piano straordinario di sono stati cui, "in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie.... La legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (...) rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del (D.Lgs. n. 297 del 1994), vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell'avanzamento nella graduatoria permanente". La Corte di Giustizia ha quindi affermato (p. 34-36) che "contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza" (Mascolo, ndr) nel caso " R.", sottoposto al suo giudizio, "la trasformazione del rapporto di lavoro non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla L. n. 107 del 2015". La Corte di Giustizia, con riguardo all'assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) "come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori". Essa ha anche ricordato (p. 40) che "una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza". Inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che "La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure" e che (p. 42) "né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi". Tanto sul rilievo (p. 43) che "tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale". Anche con riguardo alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha osservato (punto 44) che "la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell'ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza del 21novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] iez e de la [OSCURATO:PERSONA], C-245/17, EU:C:2018:934, punti 50 e 51)". Ha, quindi, concluso che (p.45) "l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". I principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza confermano e non smentiscono gli approdi giurisprudenziali di questa Corte (punto 84 della sentenza n. 22552 del 2016) secondo cui l'immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato. A tal fine è irrilevante che la stabilizzazione sia avvenuta attraverso lo scorrimento delle graduatorie, e dunque in base alla disciplina previgente e non anche per effetto della legge n. 107 del 2015, e ciò per la semplice ragione che la parte ha comunque ottenuto il "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio (v. Cass. 3/6/2020, n. 10538, punto n. 13). L'equivalenza e l'effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema diavanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d'altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37). Perde pertanto di rilievo ogni questione relativa alla asserita efficacia retroattiva della legge n. 107 del 2015 e alla sua incidenza sui processi in corso con violazione dei principi dell'equo processo e della parità delle armi, e, conseguentemente, si appalesano manifestamente infondati dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla ricorrente, in relazione all'obbligo ex art. 117 Cost., comma 1, di osservanza delle norme sovranazionali, con riferimento sia all'art. 6, par. 1, della CEDU, sia alla normativa comunitaria, segnatamente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 47 e 52. Sotto quest'ultimo profilo, è agevole richiamare i punti 24-28 della citata sentenza CGUE, nella parte in cui ha ricordato gli ampi poteri discrezionali di cui godono gli Stati membri, "dal momento che essi possono scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate in detta clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), oppure a misure di legge esistenti ed equivalenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di categorie di lavoratori (sentenze del 7 marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punto 27 e giurisprudenza citata, nonché del 25 ottobre 2018, Sciotto, C-331/17, EU:C:2018:859, punto 33). Deve infine rilevarsi che nessuna allegazione è riscontrabile in atti circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, la cui prova grava sul lavoratore, e che comunque non potrebbero identificarsi con quelli "da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro", secondo quanto affermato nella predetta decisione delle S.U. n. 5072 del 2016, 14. Con l’ottavo motivo di ricorso la sentenza è censurata per la violazione dell’art. 437, cod. proc. civ., e la mancata applicazione principio di non contestazione e dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. 15. Il motivo non è fondato. Come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 21815 del 2022) in ordine al principio di non contestazione occorre rilevare che lo stesso opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridica, sicché nessun rilievo può essere attribuito, ai fini della soluzione della questione qui controversa, al tenore delle difese sviluppate dal Ministero in merito al valore abilitante del diploma magistrale. 16. Con il nono motivo di ricorso è enunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. p roc . c iv . e dell'art. 24 Cost., con riferimento alla compensazione delle spese del giudizio, la quale era stata giustificata solo dall'intervento di norme successive rispetto al momento di introduzione del giudizio, allorché sussisteva il buon diritto della ricorrente di agire. 17. Il motivo di ricorso è inammissibile. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 cod.proc. c iv ., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502del 2017): nel caso in esame, la Corte d'appello non è incorsa in alcun errore di diritto, avendo peraltro congruamente motivato la scelta di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio sia in ragione della parziale e reciproca soccombenza, sia in considerazione delle modifiche del quadro normativo di riferimento e della particolare difficoltà delle questioni risolte dalla Corte di cassazione solo dopo la decisione della c.d. doppia pregiudiziale costituzionale e comunitaria intervenuta nel corso del giudizio. 18. Con il decimo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2724, cod. civ., dell’art. 24 Cost., degli artt. 115, 416, 421 e 437, cod. proc. civ. La sentenza è censurata nella parte in cui non considera che i lavoratori erano stati assunti per più di 36 mesi negli stessi istituti e nella medesima classe di concorso, su posti vacanti e disponibili. Il Tribunale non aveva disposto istruttoria ritenendo incontestabili tali circostanze in applicazione del principio di non contestazione. La Corte d’Appello aveva rimesso in discussione tali circostanze violando le suddette disposizioni. Pertanto erroneamente il giudice di appello aveva rigettato la domanda di risarcimento in quanto risultava pacifico l’impiego dei lavoratori per oltre 36 mesi senza ragioni sostitutive,alle suddette condizioni. 19. Il motivo è inammissibile in quanto la domanda dei lavoratori è stata rigettata in ragione dell’intervenuta stabilizzazione con statuizione correttamente adottata dalla Corte d’Appello come esposto nella trattazione dei motivi che precedono. 20. Con l’undicesimo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,arretrati solo dal 10 luglio 2001. La sentenza di appello è censurata per aver limitato il riconoscimento dell’anzianità ai servizi prestati dal 10 luglio 2001. 21. Il motivo non è fondato. Vanno condivisi i principi già affermati da questa Corte rispetto ai quali la censura in esame non offre argomenti per una diversa soluzione (Cass., n. 27563 del 2016, richiamata in sentenza, si v. Cass. n. 20918 del 2019, n.22558 del 2016, n. 17134 del 2020 , n. 15231 del 2020) secondo cui non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 (termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa), non configurandosi abuso sin tanto che il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concessogli dalla direttiva al riguardo. 22. Con il dodicesimo motivo di ricorso si deduce la violazione dei principi generali dell’ordinamento, del divieto didiscriminazione e di parità di trattamento, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. 23. Il motivo non è fondato. Sul punto è intervenuta, in particolare, Cass. 8461 del 2021 , la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., che ha statuito che i principi enunciati dalla CGUE, sentenza Rossato, confermano il principio secondo cui anche l'immissione in ruolo effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento rispetta i principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016) poiché "il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”. 24. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati. 25. Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.26. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto per il MIUR della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i rico