CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22831/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] ed Ester AdaVita Sciplino;- resistente con mandato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 172/2025depositata il 10/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11676/2025Numero sezionale 2982/2026Numero di raccolta generale 22831/2026Data pubblicazione 07/07/20261. Con ricorso depositato il 4 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], premessodi aver lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], che gestival’appalto dei servizi sociali del Comune di Messina, ha chiesto di essereassunta dall’Azienda speciale [OSCURATO:PERSONA], creata dal Comune perl’internalizzazione dei servizi sociali e l’assunzione degli operai già titolaridi contratto a tempo indeterminato con le cooperative appaltatrici, aventianzianità di almeno sei mesi.[OSCURATO:PERSONA] sosteneva di essere stata illegittimamente esclusa dall’elencodel personale transitato in quanto ivi erroneamente indicata comelavoratrice in sostituzione, quando in realtà ella era titolare di un contrattoa tempo indeterminato.2. Il Tribunale di Messina ha accolto la domanda della lavoratrice, ma laCorte d’appello di Messina, con la sentenza n. 172/2025, pubblicata il 10marzo 2025, ha annullato la decisione di primo grado, accogliendol’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e rigettando l’originariadomanda della Panarello.3. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la Panarellosulla base di cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 37 del CCNLServizi sociali, per avere la Corte territoriale omesso di applicare la normacontrattuale che disciplina il passaggio del personale in caso di cambio digestione dell’appalto, assicurando la continuità occupazionale nei limiti delfabbisogno risultante dal nuovo assetto del servizio.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del medesimo art. 37,Numero registro generale 11676/2025Numero sezionale 2982/2026Numero di raccolta generale 22831/2026Data pubblicazione 07/07/2026per avere la Corte d’appello ritenuto che la lavoratrice, indicata comepersonale destinato alle sostituzioni, dovesse dimostrare un diritto pozioreal transito e per avere valorizzato gli esiti del tavolo tecnico ai fini delladelimitazione del personale da assumere.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe fondatol’esclusione dal transito su ragioni economiche e di bilancio, senzaadeguatamente confrontarsi con le garanzie occupazionali previste dall’art.37 del CCNL Servizi sociali.4. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché tutti attinentialla portata applicativa dell’art. 37 del CCNL Servizi sociali e alla verificadel suo rispetto nel caso concreto, sono infondati.La Corte territoriale ha accertato che il Comune di Messina, dopo avereistituito l’Azienda speciale [OSCURATO:PERSONA], aveva definito i criteri per iltransito del personale già impiegato dalle cooperative appaltatrici,individuandoli nella titolarità di un contratto a tempo indeterminato enell’anzianità di servizio di almeno sei mesi, ma aveva altresì circoscritto ilpassaggio immediato al personale stabilmente impegnato nell’esecuzionedei servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo.In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, iltavolo tecnico con le organizzazioni sindacali aveva consentito diindividuare in 510 unità il personale da trasferire, in corrispondenza delpersonale stabilmente addetto ai servizi previsti dai capitolati, riservandoal restante personale, compreso quello destinato alle sostituzioni,l’inserimento nella cosiddetta long list.5. Tale ricostruzione non integra violazione dell’art. 37 del CCNL Servizisociali.5.1. Questa Corte ha bensì affermato, con riferimento alla clausola socialeprevista dall’art. 37 del CCNL per i dipendenti delle cooperative sociali,Numero registro generale 11676/2025Numero sezionale 2982/2026Numero di raccolta generale 22831/2026Data pubblicazione 07/07/2026che, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo diassunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata operaquando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolatod’appalto, trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettivae diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni dilavoro acquisite dal personale (Cass., Sez. L, 28 luglio 2016, n. 15684;Cass., Sez. L, 5 aprile 2024, n. 9133).Tale principio non comporta, però, un obbligo assoluto e incondizionato diassunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatoreuscente, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato arendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisognoorganizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovoaffidamento. Solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausolasociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmenteimpiegato nel servizio.5.2. Ora, nel caso odierno, la Corte territoriale ha constatato che ilComune di Messina, con delibera del Consiglio comunale del 20 novembre2018, ha deciso di recepire la proposta della Giunta comunale del 13novembre 2018 e di procedere alla internalizzazione dei servizi socialiprima svolti dalle cooperative attraverso la costituzione della MessinaSocial City, fissando i criteri per il passaggio del personale nel rispettodell’art. 37 del CCNL.A seguito di tale delibera era stato aperto un tavolo tecnico al qualeavevano partecipato l’Assessorato ai servizi sociali, l’azienda comunaleneocostituita e le organizzazioni sindacali. In quella sede, sulla base delnuovo assetto organizzativo e dei servizi concretamente da assicurare, erastato individuato il personale necessario al subentro, limitando ilpassaggio immediato ai lavoratori stabilmente adibiti ai servizi oggetto diprosecuzione.Numero registro generale 11676/2025Numero sezionale 2982/2026Numero di raccolta generale 22831/2026Data pubblicazione 07/07/2026Ne consegue che il limite quantitativo delle assunzioni non è stato fissatoin modo arbitrario né in ragione di mere esigenze di bilancio, ma è statocorrelato al fabbisogno derivante dai servizi da svolgere nell’ambito dellagestione internalizzata.Tale conclusione è stata raggiunta dalla Corte d’appello evidenziandocome il numero dei lavoratori transitato alla [OSCURATO:PERSONA] fossestato determinato sulla base dei capitolati d’appalto, riguardantil’affidamento del servizio di trasporti per soggetti con disabilità ai centrioccupazionali riabilitativi, con particolare riferimento al profilo degliassistenti accompagnatori.All’esito di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, lasentenza impugnata ha acclarato che i nuovi capitolati d’appalto nonprevedevano l’erogazione degli stessi servizi precedentemente previsti,ma solo di quelli utili all’impiego di lavoratori stabili con orario a tempopieno.Nessuna violazione della clausola sociale è dunque riscontrabile, poichél’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionale neilimiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto delnuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori nonstabilmente assegnati alle prestazioni conservate.La Corte d’appello ha, infatti, accertato che la Panarello non rientrava trail personale stabilmente adibito al servizio oggetto di prosecuzione, ma erainserita tra i lavoratori destinati a coprire eventuali esigenze sostitutive.Tale accertamento, sorretto da motivazione non apparente e fondato sullaricostruzione degli atti di causa, esclude che la mancata assunzione integriviolazione dell’art. 37 del CCNL.Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la titolarità di uncontratto a tempo indeterminato o il possesso dell’anzianità minima,trattandosi di requisiti necessari ma non sufficienti quando il nuovoNumero registro generale 11676/2025Numero sezionale 2982/2026Numero di raccolta generale 22831/2026Data pubblicazione 07/07/2026assetto del servizio richieda un numero determinato di unità stabilmenteimpiegate e non comprenda anche le posizioni meramente sostitutive.La diversa prospettazione della ricorrente sollecita, pertanto, unarivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.6. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., per contraddittorietà e insufficienza della motivazionecirca un fatto decisivo per il giudizio, ossia il riconoscimento del contrattoa tempo indeterminato della Panarello e il suo stabile inserimento nelpersonale.Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente fa valere un vizio dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione, che non può piùtrovare ingresso nel giudizio di legittimità.D’altronde, la motivazione della sentenza impugnata consente diindividuare con chiarezza la ratio decidendi, fondata non sulla negazionedel rapporto a tempo indeterminato, ma sulla mancata stabile adibizionedella lavoratrice ai servizi oggetto di prosecuzione e sulla conseguenteinsussistenza del diritto al transito automatico.7. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.,per avere la Corte territoriale omesso di valutare correttamente lerisultanze processuali e di motivare in modo congruo e logico la diversavalutazione.Il motivo è inammissibile, poiché la censura non indica l’utilizzazione diprove non introdotte dalle parti o il travisamento del principio didisponibilità della prova, ma si risolve nella richiesta di una diversa letturadelle risultanze istruttorie; dietro lo schermo della violazione dell’art. 115c.p.c., la ricorrente mira a rimettere in discussione l’apprezzamento delgiudice di merito, in termini preclusi alla Corte di cassazione.Numero registro generale 11676/2025Numero sezionale 2982/2026Numero di raccolta generale 22831/2026Data pubblicazione 07/07/20268. La novità della questione trattata, concernente l’ambito applicativodella clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Servizi sociali nel peculiarecontesto dell’internalizzazione del servizio da parte dell’ente pubblicomediante costituzione di azienda speciale, nonché l’esistenza di precedentigiurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, la funzione disalvaguardia occupazionale della medesima clausola, giustificano, ai sensidell’art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 17giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]