Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03669/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/4/2021 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso ed eccepisce il deposito tardivo delle note da parte del difensore di parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, riformando la sentenza di assoluzione adottata in primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia, commesso ai danni del sost. comm. [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quest'ultimo, in una annotazione inviata alla Procura della Repubblica di Novara, avrebbe sostenuto che da alcune intercettazioni telefoniche sarebbe emerso il tentativo di intimidazione posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] ai danni di un dirigente del Comune di Novara, chiamato a testimoniare nell'ambito di un processo che vedeva coinvolti personaggi di spicco dell'ambiente politico ed economico di Novara.

In primo grado, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale, rilevava come [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente a conoscenza di tutti gli atti di indagine, nel quale egli stesso era indagato ed aveva già ricevuto l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sicchè, nel momento in cui formulava l'accusa di calunnia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], non poteva sussistere alcun dubbio sul contenuto delle intercettazioni telefoniche che avrebbero potuto far ritenere sussistente una condotta costituente reato.

2. Il ricorrente propone due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia.

In particolare, si sottolinea come il contenuto delle conversazioni intercettate era tale da consentire ictu ocu/i di escludere la configurabilità di qualsivoglia condotta di reato da parte del ricorrente, dal che ne :sarebbe conseguita la mancanza dell'elemento soggettivo proprio del reato di calunnia.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante non sia stato applicato l'aumento per la recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'esame dei motivi di ricorso presuppone la sintetica ricostruzione del fatto, così come emerge dalle sentenze di merito.

La calunnia avrebbe ad oggetto la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara.

In particolare, sosteneva il [OSCURATO:PERSONA] la falsità della accusa formulata da [OSCURATO:PERSONA] in un'annotazione di polizia giudiziaria, nell'ambito della quale si ipotizzava che [OSCURATO:PERSONA] avesse "orchestrato un tentativo di intimidazione" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dirigente del Comune di Novara e teste in un diverso processo.

L'infondatezza dell'addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA] veniva da quest'ultimo dedotto sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche che, invece, secondo l'interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero confermato la sussistenza del reato.

In buona sostanza, [OSCURATO:PERSONA] - mediante la denuncia - sindacava la possibilità che le telefonate valorizzate da [OSCURATO:PERSONA] nell'annotazione potessero far ipotizzare la commissione di un qualsivoglia reato.

Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di calunnia, sottolineando come il denunciante - avendo avuto accesso alle intercettazioni telefoniche aveva la piena consapevolezza che l'ipotesi accusatoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] si fondava su un dato oggettivo e sicuramente esistente.

La Corte di appello, inoltre, precisa che sarebbe del tutto irrilevante il fatto che nell'annotazione del [OSCURATO:PERSONA] vi fosse un'erronea indicazione alla richiesta di proroga delle intercettazioni riferita alle captazioni indicate (la n.19 anziché la n.20 RIT 40/12), proprio perché [OSCURATO:PERSONA] aveva la piena possibilità di avvedersi di tale mero errore materiale.

3. La motivazione sulla quale si fonda la sentenza impugnata risulta viziata nella misura in cui non si confronta correttamente con l'elemento soggettivo del reato di calunnia.

A ben vedere, infatti, la Corte di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato valorizzando, essenzialmente, il dato oggettivo consistente nel fatto che le intercettazioni telefoniche indicate nell'annotazione di p.g. erano effettivamente esistenti e che il denunciante ne aveva piena consapevolezza.

3.1. Tali elementi, invero, non sono affatto idonei a far ritenere dimostrato anche l'elemento soggettivo proprio del reato di calunnia, posto che il denunciante ha essenzialmente contestato nel merito che, sulla base dei dati indicati, fosse possibile ipotizzare la sussistenza di un qualsivoglia reato.

La denuncia si risolve, pertanto, in una iniziativa che, per quanto esorbitante dagli ordinari strumenti di difesa, si limitava a sostenere l'impossibilità - sulla base di intercettazioni dal contenuto obiettivamente non univoco - di ipotizzare la sussistenza del reato addebitato a [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Sul tema in esame va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez.6, n.50254 del 13/11/2015, Parodi, Rv. 265751).

Tale affermazione è pienamente calzante al caso di specie, nel quale, sulla base della concorde ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, il denunciante aveva dedotto la falsità dell'accusa mossa nei suoi confronti sulla base di una diversa interpretazione delle risultanze delle intercettazioni da ritenersi non illogica o strumentale.

A tal riguardo, infatti, basti considerare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risulta che sia stata esercitata l'azione penale per di presunto reato ipotizzato da [OSCURATO:PERSONA] rd i no.

Del resto, anche nella sentenza di primo grado, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], si dà atto di come il tenore delle conversazioni intercettate non emerga in modo inequivocabile il tentativo di intimidazione successivamente ipotizzato a carico del denunciante, il che conferma ulteriormente la carenza dell'elemento soggettivo.

4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/4/2021 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso ed eccepisce il deposito tardivo delle note da parte del difensore di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, riformando la sentenza di assoluzione adottata in primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia, commesso ai danni del sost. comm. [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quest'ultimo, in una annotazione inviata alla Procura della Repubblica di Novara, avrebbe sostenuto che da alcune intercettazioni telefoniche sarebbe emerso il tentativo di intimidazione posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] ai danni di un dirigente del Comune di Novara, chiamato a testimoniare nell'ambito di un processo che vedeva coinvolti personaggi di spicco dell'ambiente politico ed economico di Novara. In primo grado, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale, rilevava come [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente a conoscenza di tutti gli atti di indagine, nel quale egli stesso era indagato ed aveva già ricevuto l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sicchè, nel momento in cui formulava l'accusa di calunnia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], non poteva sussistere alcun dubbio sul contenuto delle intercettazioni telefoniche che avrebbero potuto far ritenere sussistente una condotta costituente reato. 2. Il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia. In particolare, si sottolinea come il contenuto delle conversazioni intercettate era tale da consentire ictu ocu/i di escludere la configurabilità di qualsivoglia condotta di reato da parte del ricorrente, dal che ne :sarebbe conseguita la mancanza dell'elemento soggettivo proprio del reato di calunnia. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante non sia stato applicato l'aumento per la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'esame dei motivi di ricorso presuppone la sintetica ricostruzione del fatto, così come emerge dalle sentenze di merito. La calunnia avrebbe ad oggetto la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara. In particolare, sosteneva il [OSCURATO:PERSONA] la falsità della accusa formulata da [OSCURATO:PERSONA] in un'annotazione di polizia giudiziaria, nell'ambito della quale si ipotizzava che [OSCURATO:PERSONA] avesse "orchestrato un tentativo di intimidazione" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dirigente del Comune di Novara e teste in un diverso processo. L'infondatezza dell'addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA] veniva da quest'ultimo dedotto sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche che, invece, secondo l'interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero confermato la sussistenza del reato. In buona sostanza, [OSCURATO:PERSONA] - mediante la denuncia - sindacava la possibilità che le telefonate valorizzate da [OSCURATO:PERSONA] nell'annotazione potessero far ipotizzare la commissione di un qualsivoglia reato. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di calunnia, sottolineando come il denunciante - avendo avuto accesso alle intercettazioni telefoniche aveva la piena consapevolezza che l'ipotesi accusatoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] si fondava su un dato oggettivo e sicuramente esistente. La Corte di appello, inoltre, precisa che sarebbe del tutto irrilevante il fatto che nell'annotazione del [OSCURATO:PERSONA] vi fosse un'erronea indicazione alla richiesta di proroga delle intercettazioni riferita alle captazioni indicate (la n.19 anziché la n.20 RIT 40/12), proprio perché [OSCURATO:PERSONA] aveva la piena possibilità di avvedersi di tale mero errore materiale. 3. La motivazione sulla quale si fonda la sentenza impugnata risulta viziata nella misura in cui non si confronta correttamente con l'elemento soggettivo del reato di calunnia. A ben vedere, infatti, la Corte di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato valorizzando, essenzialmente, il dato oggettivo consistente nel fatto che le intercettazioni telefoniche indicate nell'annotazione di p.g. erano effettivamente esistenti e che il denunciante ne aveva piena consapevolezza. 3.1. Tali elementi, invero, non sono affatto idonei a far ritenere dimostrato anche l'elemento soggettivo proprio del reato di calunnia, posto che il denunciante ha essenzialmente contestato nel merito che, sulla base dei dati indicati, fosse possibile ipotizzare la sussistenza di un qualsivoglia reato. La denuncia si risolve, pertanto, in una iniziativa che, per quanto esorbitante dagli ordinari strumenti di difesa, si limitava a sostenere l'impossibilità - sulla base di intercettazioni dal contenuto obiettivamente non univoco - di ipotizzare la sussistenza del reato addebitato a [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Sul tema in esame va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez.6, n.50254 del 13/11/2015, Parodi, Rv. 265751). Tale affermazione è pienamente calzante al caso di specie, nel quale, sulla base della concorde ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, il denunciante aveva dedotto la falsità dell'accusa mossa nei suoi confronti sulla base di una diversa interpretazione delle risultanze delle intercettazioni da ritenersi non illogica o strumentale. A tal riguardo, infatti, basti considerare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risulta che sia stata esercitata l'azione penale per di presunto reato ipotizzato da [OSCURATO:PERSONA] rd i no. Del resto, anche nella sentenza di primo grado, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], si dà atto di come il tenore delle conversazioni intercettate non emerga in modo inequivocabile il tentativo di intimidazione successivamente ipotizzato a carico del denunciante, il che conferma ulteriormente la carenza dell'elemento soggettivo. 4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]