CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24023/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consi gliew [OSCURATO:PERSONA]' lette/s4antite le conclusioni del PG àC4 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale perché identica istanza, relativa allo stesso titolo esecutivo, è stata già respinta con ordinanza del 10 marzo 2021. La nuova domanda - ha affermato il Tribunale - non può essere presa in esame siccome avanzata in violazione delle disposizioni per le quali, da un lato, il pubblico ministero deve immediatamente revocare l'ordine di esecuzione sospeso quando il Tribunale abbia rigettato o dichiarato inammissibile la richiesta di misura alternativa e, dall'altro, la sospensione dell'ordine non può essere disposta per più di una volta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Al ricorrente l'ordine di esecuzione e il contestuale provvedimento di sospensione sono stati notificati successivamente alla pronuncia di diniego della misura alternativa oggetto della richiesta presentata con riferimento al medesimo titolo esecutivo, notificato però soltanto al difensore. Non è allora rispondente al vero che l'ordine di esecuzione sia stato sospeso più di una volta. Le disposizioni di legge, poi, non prevedono alcuna causa di inammissibilità dell'istanza di concessione di misura alternativa. Il divieto di reiterazione della sospensione ha come destinatario il pubblico ministero e non incide sulla richiesta di misura alternativa. La richiesta, anche se proposta dopo il decorso dei trenta giorni di sospensione o in costanza di un ulteriore periodo di sospensione del medesimo titolo, non è inammissibile. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. i fì eu YL h,r,A 2. Il Tribunale ha omesso di provvedere sulla domanda di misura alternativa sulla base di considerazioni che non concorrono a conferirle il carattere di inammissibilità. L'osservazione sul divieto di cd. doppia sospensione dell'ordine di esecuzione e sul dovere del pubblico ministero di revoca del provvedimento sospensivo, una volta che il Tribunale abbia deciso per il diniego della misura alternativa, nulla dice sulla proponibilità o meno di una nuova domanda. Resta fermo però che non possa pretendersi, una volta che la sospensione dell'ordine di esecuzione sia stata disposta e che poi sia stata correttamente revocata in forza del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità in ordine alla prima domanda, la reiterazione del provvedimento sospensivo e che la seconda domanda sia presa in esame senza che nel frattempo sia data esecuzione al titolo di condanna. 3.Si tratta, infatti, di profili differenti. Le condizioni di ammissibilità della domanda di misura alternativa non si rinvengono nella disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione e degli adempimenti del pubblico ministero, e degli organi dell'esecuzione in generale, successivi ad una pronuncia negativa del Tribunale di sorveglianza su una prima domanda, magari proposta dal difensore. Una seconda domanda di misura alternativa, come nel caso in esame presentata dall'interessato a cui ancora, al momento della iniziativa assunta dal difensore, non era stato notificato l'ordine di esecuzione, può sì essere dichiarata inammissibile ma per ragioni che ineriscano alle formalità di presentazione o anche al suo contenuto, se, ad esempio, priva di elementi di novità rispetto alla prima di cui sia, pertanto, null'altro che una mera reiterazione In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, statuendo l'illegittimità dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza "di inammissibilità dell'istanza di concessione di una misura alternativa per la ritenuta illegittimità della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero, atteso che le condizioni per una simile pronunzia nell'ambito del procedimento di sorveglianza sono solo quelle previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui una prima domanda di affidamento in prova ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di un ordine di esecuzione e contestuale sospensione emesso dal pubblico ministero per una pena residua di tre anni e sei mesi, era stata dichiarata inammissibile dal tribunale di sorveglianza perché eccedente il limite di legge, laddove anche una seconda domanda relativa ad altre misure alternative - preceduta da una nuova sospensione dell'ordine di esecuzione disposta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018, era stata dichiarata inammissibile per la ritenuta illegittimità della seconda sospensione, non condivisa dalla Corte, in quanto disposta in violazione dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pene)" - Sez. 1, n. 15550 del 05/02/2020, Rv. 279055 -.4. Il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di misura alternativa, nulla ha detto in merito alla ricorrenza in concreto di ragioni preclusive all'esame nel merito della domanda stessa, ritenendo erroneamente di poterle rinvenire in settori della disciplina dell'esecuzione che in tema non hanno alcuna incidenza. L'ordinanza deve pertanto essere annullata, limitatamente all'omesso esame nel merito della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'omesso esame della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Trib