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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 28452/2026

Testo disponibile della fonte

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ello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso;udito, in difesa dell’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

È oggetto di ricorso la sentenza della Corte di appello di Roma in data20/02/2026, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso neldelitto di ricettazione di cui al capo a), riformando la decisione di primo grado conriguardo ad altri capi di imputazione, per essere i reati previsti dai capi b) e c),rispettivamente, non procedibili per difetto di querela ed estinti per prescrizione.Ritenuta la continuazione tra i fatti in contestazione sub capo a) e quelli giudicatidalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 15 febbraio 2021, la Corteterritoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in mesi otto di reclusioneed euro 800 di multa.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen., per avere la Corte distrettualeconfermato il giudizio di condanna pronunciato dal giudice di primo grado,malgrado la mancata prova dell’effettiva detenzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA],dell’automobile Maserati, oggetto di furto, e della consapevolezza dellaprovenienza delittuosa del mezzo.

Come già accertato con precedente sentenzadella Corte di appello del 15 febbraio 2021, l’auto in parola risultava infatti reperitadal complice, rimasto ignoto, del ricorrente.

Travisando talune prove(segnatamente: la data del furto dell’auto, non commesso lo stesso giornodell’arresto del ricorrente; la prova, non emersa, della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] aldelitto di ricettazione; l’accordo col complice che, come stabilito dalla sentenza del2021, prima citata, riguardava unicamente un furto, ma non anche l’utilizzazionedi un’auto illecitamente detenuta), la Corte avrebbe, inoltre, valorizzato unprecedente giurisprudenziale, avente a oggetto un caso di furto compiuto con autooggetto di ricettazione, del tutto inconferente, perché, nel caso di specie, ilricorrente non vantava nessuno stabile rapporto con un gruppo né col propriocomplice.Si rimarca, infine, la natura istantanea del delitto di ricettazione, ciò cheesclude la responsabilità del ricorrente, che non partecipava al reperimento dellaMaserati, non aveva la disponibilità delle chiavi dell’auto, ed era semplicementeun passeggero, trasportato da altri in quella vettura.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen.

Con riferimento al dispostoaumento per la continuazione, stabilito con riferimento ai fatti giudicati con lacitata sentenza del 2021, la difesa contesta il fatto che la Corte distrettualeavrebbe del tutto omesso di motivare sul quantum dell’aumento, disposto inmisura maggiore di quanto determinato dalla Corte di appello di Roma, con lacitata sentenza irrevocabile del 2021, che aveva stabilito un aumento complessivodi mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa.3.

L’udienza si è tenuta con il rito della trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo è aspecifico.

Eludendo il confronto, critico ed effettivo, conle ragioni rese dalla Corte distrettuale (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), il ricorrente formula doglianze nonidonee a sovvertire la tenuta logica e giuridica della motivazione.

Sulla base di unapersuasiva analisi del compendio probatorio, i giudici di merito hanno affermatola responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione, evidenziando, in particolare;1) l’inattendibilità del narrato dell’imputato, che dichiarava di essere arrivato sulluogo del tentato furto in appartamento a bordo di una Panda, senza peraltrospecificare le sorti di tale vettura, mai ritrovata in seguito all’arresto (sul punto,fornisce adeguate argomentazioni anche la sentenza di primo grado, che, allapenultima pagina, illumina sull’assenza di pregnanza e attendibilità della versionefornita dal [OSCURATO:PERSONA]); 2) i riscontri forniti dalle testimonianze dello Iavarone e delloSpedicato ‒ che affermavano di aver visto due soggetti a volto coperto scenderedalla Maserati‒ e degli agenti di polizia giudiziaria; 3) la denuncia del furto dellaMaserati, sporta il giorno stesso del tentato furto in abitazione; 4) la tentata fugadell’imputato, al momento dell’arresto, vale a dire un comportamento concludenteche, per quanto dotato di valore meramente indiziario, è stato correttamentevalutato alla luce dell’insieme degli altri indizi ‒ gravi, univoci e concordanti ‒ aisensi e per gli effetti dell’art. 192 del codice di rito.Correttamente rimarcata, in motivazione, risulta altresì la parte dedicata allacondivisione di intenti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato, consistente nell’utilizzo delmezzo rubato al fine di commettere reati contro il patrimonio (v. p. 6 sentenza),così come efficacemente disattese sono le generiche deduzioni, del tutto inidoneea incrinare la tenuta dell’ordito motivazione, relative a chi, materialmente, fossealla guida dell’automobile.Deve dunque ritenersi compiutamente argomentata, in motivazione, sia lasussistenza della relazione di possesso (o di detenzione qualificata) dell’agente conla res, richiesta dalla norma incriminatrice, sia la ricorrenza dell'elementopsicologico del reato, vale a dire la consapevolezza dell’origine furtivadell’autovettura (v., per tutti, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nelladisponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatoriindicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non forniscauna spiegazione attendibile dell'origine del possesso).3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, ancorauna volta per mancato confronto con la motivazione, in cui, per un verso, si èaccolto il motivo di appello sulla continuazione, avendo la Corte territorialeevidentemente ritenuto sufficientemente specifico il relativo motivo di appello(Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Pisano, Rv. 286534-01), così rimarcando lameritevolezza del più favorevole trattamento sanzionatorio, conseguenteall’applicazione dell’art. 81 cod. pen.; per altro verso, si sono rese adeguate ragionicirca la proporzionalità della pena, individuata, dai giudici dell’appello, tenutoconto della gravità del delitto ed alla personalità dell’autore (v. p. 9 sentenza).

Siosserva, infine, che il ricorrente non si avvede della circostanza che lecontinuazioni disposte dalla Corte di appello di Roma (di mesi cinque ed euro 900per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., e di mesi uno per il delitto di lesioni), conla sentenza del 15 febbraio 2021, attenevano a reati meno gravi rispettoall’ascritta ricettazione.

Sicché alcuna lesione del principio di proporzionalità inficial’avversata sentenza, diversamente da quanto sostenuto, in maniera affattogenerica, dal ricorrente.4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso;udito, in difesa dell’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte di appello di Roma in data20/02/2026, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso neldelitto di ricettazione di cui al capo a), riformando la decisione di primo grado conriguardo ad altri capi di imputazione, per essere i reati previsti dai capi b) e c),rispettivamente, non procedibili per difetto di querela ed estinti per prescrizione.Ritenuta la continuazione tra i fatti in contestazione sub capo a) e quelli giudicatidalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 15 febbraio 2021, la Corteterritoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in mesi otto di reclusioneed euro 800 di multa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen., per avere la Corte distrettualeconfermato il giudizio di condanna pronunciato dal giudice di primo grado,malgrado la mancata prova dell’effettiva detenzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA],dell’automobile Maserati, oggetto di furto, e della consapevolezza dellaprovenienza delittuosa del mezzo. Come già accertato con precedente sentenzadella Corte di appello del 15 febbraio 2021, l’auto in parola risultava infatti reperitadal complice, rimasto ignoto, del ricorrente. Travisando talune prove(segnatamente: la data del furto dell’auto, non commesso lo stesso giornodell’arresto del ricorrente; la prova, non emersa, della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] aldelitto di ricettazione; l’accordo col complice che, come stabilito dalla sentenza del2021, prima citata, riguardava unicamente un furto, ma non anche l’utilizzazionedi un’auto illecitamente detenuta), la Corte avrebbe, inoltre, valorizzato unprecedente giurisprudenziale, avente a oggetto un caso di furto compiuto con autooggetto di ricettazione, del tutto inconferente, perché, nel caso di specie, ilricorrente non vantava nessuno stabile rapporto con un gruppo né col propriocomplice.Si rimarca, infine, la natura istantanea del delitto di ricettazione, ciò cheesclude la responsabilità del ricorrente, che non partecipava al reperimento dellaMaserati, non aveva la disponibilità delle chiavi dell’auto, ed era semplicementeun passeggero, trasportato da altri in quella vettura.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. Con riferimento al dispostoaumento per la continuazione, stabilito con riferimento ai fatti giudicati con lacitata sentenza del 2021, la difesa contesta il fatto che la Corte distrettualeavrebbe del tutto omesso di motivare sul quantum dell’aumento, disposto inmisura maggiore di quanto determinato dalla Corte di appello di Roma, con lacitata sentenza irrevocabile del 2021, che aveva stabilito un aumento complessivodi mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa.3. L’udienza si è tenuta con il rito della trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è aspecifico. Eludendo il confronto, critico ed effettivo, conle ragioni rese dalla Corte distrettuale (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), il ricorrente formula doglianze nonidonee a sovvertire la tenuta logica e giuridica della motivazione. Sulla base di unapersuasiva analisi del compendio probatorio, i giudici di merito hanno affermatola responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione, evidenziando, in particolare;1) l’inattendibilità del narrato dell’imputato, che dichiarava di essere arrivato sulluogo del tentato furto in appartamento a bordo di una Panda, senza peraltrospecificare le sorti di tale vettura, mai ritrovata in seguito all’arresto (sul punto,fornisce adeguate argomentazioni anche la sentenza di primo grado, che, allapenultima pagina, illumina sull’assenza di pregnanza e attendibilità della versionefornita dal [OSCURATO:PERSONA]); 2) i riscontri forniti dalle testimonianze dello Iavarone e delloSpedicato ‒ che affermavano di aver visto due soggetti a volto coperto scenderedalla Maserati‒ e degli agenti di polizia giudiziaria; 3) la denuncia del furto dellaMaserati, sporta il giorno stesso del tentato furto in abitazione; 4) la tentata fugadell’imputato, al momento dell’arresto, vale a dire un comportamento concludenteche, per quanto dotato di valore meramente indiziario, è stato correttamentevalutato alla luce dell’insieme degli altri indizi ‒ gravi, univoci e concordanti ‒ aisensi e per gli effetti dell’art. 192 del codice di rito.Correttamente rimarcata, in motivazione, risulta altresì la parte dedicata allacondivisione di intenti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato, consistente nell’utilizzo delmezzo rubato al fine di commettere reati contro il patrimonio (v. p. 6 sentenza),così come efficacemente disattese sono le generiche deduzioni, del tutto inidoneea incrinare la tenuta dell’ordito motivazione, relative a chi, materialmente, fossealla guida dell’automobile.Deve dunque ritenersi compiutamente argomentata, in motivazione, sia lasussistenza della relazione di possesso (o di detenzione qualificata) dell’agente conla res, richiesta dalla norma incriminatrice, sia la ricorrenza dell'elementopsicologico del reato, vale a dire la consapevolezza dell’origine furtivadell’autovettura (v., per tutti, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nelladisponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatoriindicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non forniscauna spiegazione attendibile dell'origine del possesso).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, ancorauna volta per mancato confronto con la motivazione, in cui, per un verso, si èaccolto il motivo di appello sulla continuazione, avendo la Corte territorialeevidentemente ritenuto sufficientemente specifico il relativo motivo di appello(Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Pisano, Rv. 286534-01), così rimarcando lameritevolezza del più favorevole trattamento sanzionatorio, conseguenteall’applicazione dell’art. 81 cod. pen.; per altro verso, si sono rese adeguate ragionicirca la proporzionalità della pena, individuata, dai giudici dell’appello, tenutoconto della gravità del delitto ed alla personalità dell’autore (v. p. 9 sentenza). Siosserva, infine, che il ricorrente non si avvede della circostanza che lecontinuazioni disposte dalla Corte di appello di Roma (di mesi cinque ed euro 900per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., e di mesi uno per il delitto di lesioni), conla sentenza del 15 febbraio 2021, attenevano a reati meno gravi rispettoall’ascritta ricettazione. Sicché alcuna lesione del principio di proporzionalità inficial’avversata sentenza, diversamente da quanto sostenuto, in maniera affattogenerica, dal ricorrente.4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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