Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:271
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0143

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 marzo 2023 ( 1 ) Causa C‑143/22 [OSCURATO:PERSONA] pour la défense des droits des étrangers (ADDE), [OSCURATO:PERSONA] nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), [OSCURATO:PERSONA] de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), [OSCURATO:PERSONA] des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF),

SOS – [OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] de l’Intérieur con l’intervento di Défenseur des droits [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone – Regolamento (UE) 2016/399 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne – Conseguenze sull’applicabilità della direttiva rimpatri» Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce in una serie di cause sottoposte alla Corte, sin dal 2011, riguardanti la compatibilità di talune disposizioni del code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (codice francese sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo; in prosieguo: il «Ceseda») con i requisiti della direttiva 2008/115/CE ( 2 ) nonché con quelli del regolamento (UE) 2016/399 ( 3 ) (in prosieguo: il «codice frontiere Schengen») ( 4 ).

In particolare, sono le ultime due di tali cause, che hanno dato luogo alle sentenze Affum e Arib e a., ad essere rilevanti nel caso di specie.

2. Nel caso in esame, diverse associazioni hanno proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) chiedendo, in particolare, l’annullamento dell’ordinanza n. 2020-1733, del 16 dicembre 2020, recante la parte legislativa del codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo ( 5 ) (in prosieguo: l’«ordinanza n. 2020-1733»).

La questione fondamentale che si pone nel presente rinvio pregiudiziale è se uno Stato membro che decida di introdurre controlli alle frontiere interne ai sensi del codice frontiere Schengen sia tenuto ad applicare le disposizioni della direttiva 2008/115 oppure possa ricorrere all’articolo 14 di tale codice al fine di adottare un provvedimento di respingimento nei confronti di un cittadino di un paese terzo.

3. Nelle presenti conclusioni, propongo alla Corte di dichiarare che una situazione come quella descritta dal giudice del rinvio è analoga a quelle che hanno dato luogo alle sentenze Affum e Arib e a. e che ad essa sono applicabili le disposizioni della direttiva 2008/115.

Per contro, l’applicazione dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen deve essere esclusa.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Codice frontiere Schengen 4.

Ai sensi dell’articolo 2 del codice frontiere Schengen: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) “frontiere interne” a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli [OSCURATO:PERSONA] membri; b) gli aeroporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri adibiti ai voli interni; c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli [OSCURATO:PERSONA] membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti; 2) “frontiere esterne” le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che non siano frontiere interne; (...)».

5. L’articolo 6 di tale codice così dispone: «1.

Per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri: i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo; ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti; b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del [regolamento (CE) n. 539/2001 ( 6 )], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità; c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; d) non essere segnalato nel [sistema d’informazione Schengen] ai fini della non ammissione; e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri per gli stessi motivi. (...)».

6. L’articolo 13, paragrafo 1, di detto codice prevede quanto segue: «La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente.

Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva [2008/115]».

7. Ai sensi dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen: «1.

Sono respinti dal territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo

5. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise.

Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento.

Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso.

I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale.

Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato. (...)

6. Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A».

8. L’articolo 23 del codice frontiere Schengen così recita: «L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica: a) l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera.

Ai sensi della prima frase, tale esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia: i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera; ii) si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera; iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne; iv) sono effettuate sulla base di verifiche a campione; (...)».

9. L’articolo 25 di tale codice così dispone: «1.

In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni.

L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 28 e

29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente.

3. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 26 e secondo la procedura di cui all’articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a 30 giorni.

4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a sei mesi.

Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all’articolo 29, tale durata totale può essere prolungata fino a un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di detto articolo».

10. L’articolo 32 di detto codice Schengen così recita: «In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II».

11. Gli articoli 5, 13 e 14 del codice frontiere Schengen fanno parte del titolo II di quest’ultimo, intitolato «Frontiere esterne», mentre gli articoli 23, 25 e 32 di tale codice fanno parte del titolo III, intitolato «Frontiere interne».

12. L’allegato V, parte A, del codice frontiere Schengen prevede quanto segue: «1.

In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera: a) completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato.

Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica “commenti” del modello; b) apporrà sul passaporto un timbro d’ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto; c) procederà all’annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 34 del [regolamento (CE) n. 810/2009 ( 7 )]; d) annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell’identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.

2. Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l’autorità localmente responsabile: a) ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all’articolo 26 della convenzione di Schengen e alla [direttiva 2001/51/CE ( 8 )]; b) fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l’ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti. (...)».

Direttiva 2008/115

13. L’articolo 2 della direttiva 2008/115 così dispone: «1.

La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi: a) sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro; b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione. (...)».

14. Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) 2) “soggiorno irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro; (...)».

15. L’articolo 4, paragrafo 4, della medesima direttiva prevede quanto segue: «Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli [OSCURATO:PERSONA] membri: a) provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all’articolo 8, paragrafi 4 e 5 (limitazione dell’uso di misure coercitive), all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell’allontanamento), all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d’urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli articoli 16 e 17 (condizioni di trattenimento) e b) rispettano il principio di non-refoulement».

16. L’articolo 6 della direttiva 2008/115 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo.

In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo

1. (...)

6. La presente direttiva non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale».

Diritto francese

17. L’articolo L. 332-2 del Ceseda, quale risulta dall’ordinanza n. 2020-1733, così dispone: «Il provvedimento di respingimento, che è scritto e motivato, è adottato da un funzionario appartenente ad una categoria stabilita mediante regolamento.

La notifica del provvedimento di respingimento menziona il diritto dello straniero di avvisare o di far avvisare la persona presso la quale egli ha dichiarato di doversi recare, il suo consolato o il legale di sua scelta.

Essa menziona il diritto dello straniero di rifiutare di essere rimpatriato prima del decorso di un giorno intero alle condizioni previste all’articolo L. 333-2.

Il provvedimento e la relativa notifica dei diritti gli sono comunicati in una lingua a lui comprensibile.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alle persone vulnerabili, segnatamente ai minori accompagnati o meno da un adulto».

18. L’articolo L. 332-3 del Ceseda, risultante dall’ordinanza n. 2020-1733, prevede quanto segue: «La procedura prevista all’articolo L. 332-2 è applicabile al provvedimento di respingimento adottato nei confronti dello straniero ai sensi dell’articolo 6 del [codice frontiere Schengen].

Essa è applicabile anche in sede di verifiche effettuate ad una frontiera interna in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne alle condizioni previste al capo II del titolo III del [codice frontiere Schengen]».

Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

19. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) chiedendo, tra l’altro, l’annullamento dell’articolo L. 332-3 del Ceseda.

Esse sostengono, in particolare, che tale articolo viola la direttiva 2008/115 in quanto consente l’adozione di provvedimenti di respingimento alle frontiere interne alle quali siano stati ripristinati dei controlli.

20. Il giudice del rinvio rileva che la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza Arib e a., che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 32 del codice frontiere Schengen, non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell’articolo 25 di detto codice, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

21. Il 27 novembre 2020 tale giudice ha ritenuto che le disposizioni dell’articolo L. 213-3-1 del Ceseda – le quali prevedevano che, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen poteva essere sottoposto a respingimento alla frontiera alle condizioni dell’articolo L. 213-2 di tale codice qualora fosse entrato nel territorio metropolitano [francese] attraversando una frontiera terrestre interna senza esservi autorizzato e fosse stato controllato nel raggio di dieci chilometri da tale frontiera – siano contrarie alle disposizioni della direttiva 2008/115, come interpretate dalla Corte nella sentenza Arib e a.

22. Secondo il giudice del rinvio, l’articolo L. 332-3 del Ceseda, oggetto del ricorso proposto dinanzi ad esso nella presente causa, non riprende le disposizioni dell’articolo L. 213-3-1 di tale codice, ragion per cui l’articolo L. 332-3 di detto codice non viola l’autorità della cosa giudicata.

Tuttavia, l’articolo L. 332-3, secondo comma, del medesimo codice prevede che possa essere adottato un provvedimento di respingimento in sede di verifiche effettuate alle frontiere interne in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera a tali frontiere alle condizioni previste al capo II del titolo III del codice frontiere Schengen. 23.

Il giudice del rinvio ritiene pertanto che occorra stabilire se, in un caso del genere, il cittadino di un paese terzo, che provenga direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen e che si presenti a un valico di frontiera autorizzato, privo di documenti che giustifichino l’autorizzazione all’ingresso o il diritto di soggiornare in Francia, possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, sulla base dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen, senza che sia applicabile la direttiva 2008/115.

24. È in tale contesto che il Conseil d’État (Consiglio di Stato), con decisione del 24 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 1 o marzo 2022, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste dal titolo III, capo II, del [codice frontiere Schengen], lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, in sede di verifiche effettuate a tale frontiera, sulla base dell’articolo 14 di tale [codice], senza che la direttiva [2008/115] sia applicabile».

25. Hanno presentato osservazioni le ricorrenti nel procedimento principale, il défenseur des droits (difensore dei diritti), i governi francese e polacco nonché la Commissione europea.

Le medesime parti sono state ascoltate all’udienza tenutasi il 19 gennaio 2023.

Analisi

26. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a determinare se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste al capo II del titolo III del codice frontiere Schengen, siano applicabili l’articolo 14 di tale codice o le disposizioni della direttiva 2008/115.

27. Vorrei sottolineare anzitutto che si tratta di stabilire non già la legittimità di un ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, bensì unicamente le conseguenze di un simile ripristino ( 9 ).

28. Propongo alla Corte di rispondere dichiarando che le disposizioni della direttiva 2008/115 sono applicabili e che, invece, l’articolo 14 del codice frontiere Schengen non è applicabile.

Tale conclusione deriva, a mio avviso, dal ragionamento seguito dalla Corte nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Affum e Arib e a.

Sull’applicabilità della direttiva 2008/115

29. La direttiva 2008/115, come enuncia il suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme e procedure comuni da applicarsi negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale.

Dal considerando 4 di tale direttiva risulta che essa mira a stabilire norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.

30. L’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2008/115, quale definito al suo articolo 2, è ampio ( 10 ).

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, essa si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare.

La nozione di «soggiorno irregolare» è definita all’articolo 3, punto 2, di detta direttiva come «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo [6] del codice frontiere Schengen ( 11 ) o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro» ( 12 ).

Da tale definizione risulta che qualunque cittadino di un paese terzo che sia presente sul territorio di uno Stato membro senza ivi soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza soggiorna, per effetto di detta sola circostanza, in modo irregolare senza che tale presenza sia subordinata alla condizione di una durata minima o dell’intenzione di restare in tale territorio ( 13 ).

Inoltre, il carattere soltanto temporaneo o transitorio di una tale presenza non figura neppure tra i motivi, elencati all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, per i quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di sottrarre all’ambito di applicazione di tale direttiva un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ( 14 ).

31. Inoltre, la Corte ha già rilevato che, nel contesto della direttiva 2008/115, le nozioni di «soggiorno irregolare» e di «ingresso irregolare» sono strettamente connesse, dal momento che un tale ingresso costituisce, infatti, una delle circostanze di fatto che possono determinare il soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo nel territorio dello Stato membro interessato ( 15 ).

Un cittadino di un paese terzo il quale abbia fatto irregolare ingresso nel territorio di uno Stato membro e debba conseguentemente considerarsi in situazione di irregolare soggiorno, ricadendo, dunque, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, e fatto salvo il paragrafo 2 del medesimo articolo 2, nella sfera di applicazione della direttiva stessa, dev’essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste da quest’ultima al fine del suo allontanamento e ciò fintantoché il soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato ( 16 ).

32. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di non applicare tale direttiva in determinate situazioni ben definite.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, uno Stato membro può decidere di non applicare quest’ultima ai cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 14 del codice frontiere Schengen ( 17 ) ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

33. La Corte ha già avuto l’opportunità di chiarire che dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 risulta che le due fattispecie previste da tale disposizione si riferiscono esclusivamente all’attraversamento di una frontiera esterna di uno Stato membro, quale definita dall’articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen, e non riguardano quindi l’attraversamento di una frontiera comune a [OSCURATO:PERSONA] membri facenti parte dello spazio Schengen.

Detta disposizione non può dunque consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di sottrarre cittadini di paesi terzi che versino in situazione di irregolare soggiorno all’ambito di applicazione di tale direttiva a motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera interna ( 18 ).

La Corte ha inoltre chiarito che, per quanto riguarda la prima delle fattispecie previste dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, è pacifico che siano sottoposti a respingimento alla frontiera ai sensi dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen unicamente i cittadini di paesi terzi che intendano attraversare una frontiera esterna per fare ingresso in tale spazio ( 19 ).

34. Sulla base di tali insegnamenti, l’argomento del governo francese secondo cui un cittadino di un paese terzo oggetto di un provvedimento di diniego d’ingresso nel territorio di uno Stato membro non soggiorna nel territorio di uno di tali [OSCURATO:PERSONA] membri non può essere accolto, poiché un simile argomento equivale ad una restrizione unilaterale dell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 da parte di uno Stato membro.

Tale Stato membro potrebbe infatti revocare un soggiorno che è già stato stabilito.

Ritengo che una simile restrizione unilaterale dell’ambito di applicazione di detta direttiva non sia ammissibile.

35. A titolo di conclusione provvisoria, occorre constatare che la Repubblica francese non può decidere, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, di non applicare tale direttiva a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare fermato ad una frontiera.

36. Per quanto riguarda tale constatazione, aggiungerei che essa corrisponde esattamente alla soluzione adottata dalla Corte quando ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 2008/115 si applicano al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi del codice frontiere Schengen, il controllo a tale frontiera ( 20 ).

A mio avviso, la medesima soluzione si impone anche nel caso in cui la persona interessata venga fermata alla frontiera stessa.

37. Sulla base di tali insegnamenti, uno Stato membro è quindi tenuto ad applicare le disposizioni della direttiva 2008/115 nei confronti di qualsiasi persona fermata ad una frontiera interna dello spazio Schengen. 38.

Le disposizioni del codice frontiere Schengen, compreso l’articolo 14 dello stesso, non possono modificare tale constatazione.

Sull’applicabilità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen 39.

Il codice frontiere Schengen istituisce un regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

40. Le persone, a prescindere dalla loro nazionalità, non devono essere controllate quando attraversano le frontiere interne.

L’attraversamento delle frontiere senza controllo è possibile di fatto solo se riguarda tutti ( 21 ).

L’abolizione dei controlli alle frontiere interne si estende quindi necessariamente ai cittadini di paesi terzi, in ragione della natura stessa dell’assenza di controllo ( 22 ).

Ciò implica inoltre che l’accesso attraverso le frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

41. L’articolo 14 del codice frontiere Schengen, che prevede l’ obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di rifiutare l’ingresso nel territorio, a una frontiera esterna , al cittadino di un paese terzo che non soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale codice ( 23 ), non è applicabile ad una frontiera interna, neppure – sulla base dell’articolo 32 di detto codice – mutatis mutandis.

Infatti, la ratio legis di tali disposizioni è che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri aventi frontiere esterne vigilare affinché cittadini di paesi terzi privi del diritto d’ingresso non penetrino nello spazio Schengen.

Una volta che tali cittadini siano entrati, spetta a ciascuno Stato membro non già adottare provvedimenti di respingimento sulla base del codice frontiere Schengen, bensì applicare la direttiva 2008/115.

42. A ciò si aggiunge il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 24 ) non tutelano gli stessi interessi giuridici alle frontiere esterne e a quelle interne: uno Stato membro che, in forza del codice frontiere Schengen, è incaricato di controllare le frontiere esterne di tale spazio agisce nell’interesse di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dello spazio Schengen.

Per contro, uno Stato membro che decide di ripristinare i controlli alle frontiere interne agisce nel proprio interesse ( 25 ).

43. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste al capo II del titolo III del codice frontiere Schengen, si applicano le disposizioni della direttiva2008/115.

Per contro, l’applicazione dell’articolo 14 di tale codice deve essere esclusa.

Considerazioni finali – facoltà lasciate agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla direttiva 2008/115

44. Sebbene, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni descritte dal giudice del rinvio, trovino applicazione le disposizioni della direttiva 2008/115 e non sia applicabile l’articolo 14 del codice frontiere Schengen, agli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangono comunque diverse possibilità per garantire un rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.

45. A questo proposito, vorrei ricordare che la procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 è incentrata su una decisione di rimpatrio che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, sono tenuti ( 26 ) ad adottare nei confronti di qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare ( 27 ).

Tale disposizione costituisce la chiave di volta di detta direttiva, attorno alla quale si collocano le altre sue disposizioni ( 28 ).

Gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per effetto degli articoli 6 e seguenti della direttiva 2008/115 sono permanenti, continuativi e si applicano senza interruzioni, nel senso che essi sorgono automaticamente non appena siano soddisfatte le condizioni previste da tali articoli ( 29 ).

In altri termini, ogniqualvolta un cittadino di un paese terzo si trovi in una situazione di soggiorno irregolare e non si applichino le eccezioni di cui all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, di tale direttiva, uno Stato membro è obbligato ad adottare una decisione di rimpatrio e ad eseguirla.

46. Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna, la direttiva 2008/115 non osta a che uno Stato membro adotti nei confronti di tale cittadino una misura di trattenimento ( 30 ).

In una situazione del genere, lo Stato membro in questione non sarebbe tenuto a concedere un termine per la partenza volontaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva.

47. Inoltre, vorrei ricordare la disposizione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115, in forza della quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore di tale direttiva.

48. Infine, nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporti un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, tale Stato membro può adottare misure urgenti ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2008/115.

Conclusione

49. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nel modo seguente: In caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste al capo II del titolo III del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), trovano applicazione le disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per contro, l’applicazione dell’articolo 14 di tale regolamento deve essere esclusa. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU 2008, L 348, pag. 98 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU 2016, L 77, pag. 1 ). ( 4 )

V. sentenze del 6 dicembre 2011, Achughbabian ( C‑329/11 , EU:C:2011:807 ); del 5 novembre 2014, Mukarubega ( C‑166/13 , EU:C:2014:2336 ); dell’11 dicembre 2014, Boudjlida ( C‑249/13 , EU:C:2014:2431 ); del 7 giugno 2016, Affum (C‑47/15; in prosieguo: la «sentenza Affum, EU:C:2016:408 ), e del 19 marzo 2019, Arib e a. (C‑444/17; in prosieguo: la «sentenza Arib e a., EU:C:2019:220 ). ( 5 ) JORF n. 315 del 30 dicembre 2020, testo n. 41. ( 6 ) Regolamento del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( GU 2001, L 81, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( GU 2009, L 243, pag. 1 ). ( 8 ) Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ( GU 2001, L 187, pag. 45 ). ( 9 ) Infatti, tale legittimità non è contestata nel caso di specie. ( 10 )

V. inoltre Lutz, F., «Directive 2008/115/EC of the [OSCURATO:PERSONA] and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in [OSCURATO:PERSONA] for returning illegally staying third-country nationals», in Hailbronner, K., e Thym, D. (a cura di), EU Immigration and [OSCURATO:PERSONA] – a Commentary , 2 a ed., 2016, C.H.

Beck, Hart, Nomos, Monaco di Baviera, Oxford, Baden-Baden, art. 2, punto

3. ( 11 ) Tale articolo 6 ha sostituito l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU 2006, L 105, pag. 1 ), al quale fa riferimento l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115. ( 12 ) Il corsivo è mio. ( 13 )

V. sentenza Affum (punto 48). ( 14 )

V. sentenza Affum (punto 48). ( 15 )

V. sentenza Affum (punto 60). ( 16 )

V. sentenza Affum (punto 61). ( 17 ) L’articolo 14 del codice frontiere Schengen ha sostituito l’articolo 13 del regolamento n. 562/2006, al quale fa riferimento tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115. ( 18 )

V. sentenza Affum (punto 69). ( 19 )

V. sentenza Affum (punto 70). ( 20 )

V. sentenza Arib e a. (punto 67). ( 21 ) V., a tale riguardo, Hoppe, M., in Lenz, C.O., e Borchardt, K.-D. (a cura di),

EU-[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 6

a ed., Colonia, 2013, articolo 77 AEUV, punto

5. ( 22 ) V., a tale riguardo, Müller-Graff, P.-Chr., in Pechstein, M., Nowak, C., Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV, Band II , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, articolo 77 AEUV, punto

1. ( 23 ) E che non rientri in una delle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen. ( 24 ) Occorre specificare che l’espressione «[OSCURATO:PERSONA] membri» comprende solo gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione che partecipano all’acquis di Schengen e gli [OSCURATO:PERSONA] terzi che vi partecipano; v. anche considerando da 21 a 28 del codice frontiere Schengen. ( 25 )

V. anche, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Arib e a. ( C‑444/17 , EU:C:2018:836 , paragrafi 58 e 59 ). ( 26 )

V. sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian ( C‑329/11 , EU:C:2011:807 , punto 31 ).

Sul carattere obbligatorio dell’articolo 6 della direttiva 2008/115, v. anche Slama, S., «La transposition de la directive “retour”: vecteur de renforcement ou de régression des droits des irréguliers?», in Dubin, L., [OSCURATO:PERSONA] de la lutte contre l’immigration irrégulière par l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2012, pagg. da 289 a 345, spec. pag.

330. ( 27 ) Tale obbligo è soggetto a una serie di eccezioni, elencate all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2008/115.

Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare una decisione che pone fine al soggiorno regolare e, contestualmente, una decisione il rimpatrio. ( 28 )

V. inoltre Hörich, D., «[OSCURATO:PERSONA]: Entstehungsgeschichte, Regelungsgehalt und Hauptprobleme», Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik , 2011, pagg. da 281 a 286, spec. pag.

283. ( 29 ) V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Celaj ( C‑290/14 , EU:C:2015:285 , paragrafo 50 ). ( 30 ) V., in tal senso, sentenze Arib e a. (punto 66), e del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] am Main ( C‑18/19 , EU:C:2020:511 , punti 41 e segg.).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0143 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 marzo 2023 ( 1 ) Causa C‑143/22 [OSCURATO:PERSONA] pour la défense des droits des étrangers (ADDE), [OSCURATO:PERSONA] nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), [OSCURATO:PERSONA] de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), [OSCURATO:PERSONA] des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS – [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] de l’Intérieur con l’intervento di Défenseur des droits [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone – Regolamento (UE) 2016/399 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne – Conseguenze sull’applicabilità della direttiva rimpatri» Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce in una serie di cause sottoposte alla Corte, sin dal 2011, riguardanti la compatibilità di talune disposizioni del code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (codice francese sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo; in prosieguo: il «Ceseda») con i requisiti della direttiva 2008/115/CE ( 2 ) nonché con quelli del regolamento (UE) 2016/399 ( 3 ) (in prosieguo: il «codice frontiere Schengen») ( 4 ). In particolare, sono le ultime due di tali cause, che hanno dato luogo alle sentenze Affum e Arib e a., ad essere rilevanti nel caso di specie. 2. Nel caso in esame, diverse associazioni hanno proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) chiedendo, in particolare, l’annullamento dell’ordinanza n. 2020-1733, del 16 dicembre 2020, recante la parte legislativa del codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo ( 5 ) (in prosieguo: l’«ordinanza n. 2020-1733»). La questione fondamentale che si pone nel presente rinvio pregiudiziale è se uno Stato membro che decida di introdurre controlli alle frontiere interne ai sensi del codice frontiere Schengen sia tenuto ad applicare le disposizioni della direttiva 2008/115 oppure possa ricorrere all’articolo 14 di tale codice al fine di adottare un provvedimento di respingimento nei confronti di un cittadino di un paese terzo. 3. Nelle presenti conclusioni, propongo alla Corte di dichiarare che una situazione come quella descritta dal giudice del rinvio è analoga a quelle che hanno dato luogo alle sentenze Affum e Arib e a. e che ad essa sono applicabili le disposizioni della direttiva 2008/115. Per contro, l’applicazione dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen deve essere esclusa. Contesto normativo Diritto dell’Unione Codice frontiere Schengen 4. Ai sensi dell’articolo 2 del codice frontiere Schengen: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) “frontiere interne” a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli [OSCURATO:PERSONA] membri; b) gli aeroporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri adibiti ai voli interni; c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli [OSCURATO:PERSONA] membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti; 2) “frontiere esterne” le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che non siano frontiere interne; (...)». 5. L’articolo 6 di tale codice così dispone: «1.   Per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri: i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo; ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti; b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del [regolamento (CE) n. 539/2001 ( 6 )], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità; c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; d) non essere segnalato nel [sistema d’informazione Schengen] ai fini della non ammissione; e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri per gli stessi motivi. (...)». 6. L’articolo 13, paragrafo 1, di detto codice prevede quanto segue: «La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva [2008/115]». 7. Ai sensi dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen: «1.   Sono respinti dal territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata. 2.   Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata. Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme. 3.   Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento. Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato. 4.   Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato. (...) 6.   Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A». 8. L’articolo 23 del codice frontiere Schengen così recita: «L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica: a) l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, tale esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia: i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera; ii) si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera; iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne; iv) sono effettuate sulla base di verifiche a campione; (...)». 9. L’articolo 25 di tale codice così dispone: «1.   In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave. 2.   Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente. 3.   Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 26 e secondo la procedura di cui all’articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a 30 giorni. 4.   La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a sei mesi. Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all’articolo 29, tale durata totale può essere prolungata fino a un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di detto articolo». 10. L’articolo 32 di detto codice Schengen così recita: «In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II». 11. Gli articoli 5, 13 e 14 del codice frontiere Schengen fanno parte del titolo II di quest’ultimo, intitolato «Frontiere esterne», mentre gli articoli 23, 25 e 32 di tale codice fanno parte del titolo III, intitolato «Frontiere interne». 12. L’allegato V, parte A, del codice frontiere Schengen prevede quanto segue: «1. In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera: a) completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica “commenti” del modello; b) apporrà sul passaporto un timbro d’ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto; c) procederà all’annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 34 del [regolamento (CE) n. 810/2009 ( 7 )]; d) annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell’identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento. 2. Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l’autorità localmente responsabile: a) ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all’articolo 26 della convenzione di Schengen e alla [direttiva 2001/51/CE ( 8 )]; b) fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l’ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti. (...)». Direttiva 2008/115 13. L’articolo 2 della direttiva 2008/115 così dispone: «1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi: a) sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro; b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione. (...)». 14. Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) 2) “soggiorno irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro; (...)». 15. L’articolo 4, paragrafo 4, della medesima direttiva prevede quanto segue: «Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli [OSCURATO:PERSONA] membri: a) provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all’articolo 8, paragrafi 4 e 5 (limitazione dell’uso di misure coercitive), all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell’allontanamento), all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d’urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli articoli 16 e 17 (condizioni di trattenimento) e b) rispettano il principio di non-refoulement». 16. L’articolo 6 della direttiva 2008/115 così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1. (...) 6.   La presente direttiva non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale». Diritto francese 17. L’articolo L. 332-2 del Ceseda, quale risulta dall’ordinanza n. 2020-1733, così dispone: «Il provvedimento di respingimento, che è scritto e motivato, è adottato da un funzionario appartenente ad una categoria stabilita mediante regolamento. La notifica del provvedimento di respingimento menziona il diritto dello straniero di avvisare o di far avvisare la persona presso la quale egli ha dichiarato di doversi recare, il suo consolato o il legale di sua scelta. Essa menziona il diritto dello straniero di rifiutare di essere rimpatriato prima del decorso di un giorno intero alle condizioni previste all’articolo L. 333-2. Il provvedimento e la relativa notifica dei diritti gli sono comunicati in una lingua a lui comprensibile. Una particolare attenzione deve essere rivolta alle persone vulnerabili, segnatamente ai minori accompagnati o meno da un adulto». 18. L’articolo L. 332-3 del Ceseda, risultante dall’ordinanza n. 2020-1733, prevede quanto segue: «La procedura prevista all’articolo L. 332-2 è applicabile al provvedimento di respingimento adottato nei confronti dello straniero ai sensi dell’articolo 6 del [codice frontiere Schengen]. Essa è applicabile anche in sede di verifiche effettuate ad una frontiera interna in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne alle condizioni previste al capo II del titolo III del [codice frontiere Schengen]». Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali 19. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) chiedendo, tra l’altro, l’annullamento dell’articolo L. 332-3 del Ceseda. Esse sostengono, in particolare, che tale articolo viola la direttiva 2008/115 in quanto consente l’adozione di provvedimenti di respingimento alle frontiere interne alle quali siano stati ripristinati dei controlli. 20. Il giudice del rinvio rileva che la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza Arib e a., che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 32 del codice frontiere Schengen, non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell’articolo 25 di detto codice, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro. 21. Il 27 novembre 2020 tale giudice ha ritenuto che le disposizioni dell’articolo L. 213-3-1 del Ceseda – le quali prevedevano che, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen poteva essere sottoposto a respingimento alla frontiera alle condizioni dell’articolo L. 213-2 di tale codice qualora fosse entrato nel territorio metropolitano [francese] attraversando una frontiera terrestre interna senza esservi autorizzato e fosse stato controllato nel raggio di dieci chilometri da tale frontiera – siano contrarie alle disposizioni della direttiva 2008/115, come interpretate dalla Corte nella sentenza Arib e a. 22. Secondo il giudice del rinvio, l’articolo L. 332-3 del Ceseda, oggetto del ricorso proposto dinanzi ad esso nella presente causa, non riprende le disposizioni dell’articolo L. 213-3-1 di tale codice, ragion per cui l’articolo L. 332-3 di detto codice non viola l’autorità della cosa giudicata. Tuttavia, l’articolo L. 332-3, secondo comma, del medesimo codice prevede che possa essere adottato un provvedimento di respingimento in sede di verifiche effettuate alle frontiere interne in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera a tali frontiere alle condizioni previste al capo II del titolo III del codice frontiere Schengen. 23. Il giudice del rinvio ritiene pertanto che occorra stabilire se, in un caso del genere, il cittadino di un paese terzo, che provenga direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen e che si presenti a un valico di frontiera autorizzato, privo di documenti che giustifichino l’autorizzazione all’ingresso o il diritto di soggiornare in Francia, possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, sulla base dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen, senza che sia applicabile la direttiva 2008/115. 24. È in tale contesto che il Conseil d’État (Consiglio di Stato), con decisione del 24 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 1 o marzo 2022, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste dal titolo III, capo II, del [codice frontiere Schengen], lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, in sede di verifiche effettuate a tale frontiera, sulla base dell’articolo 14 di tale [codice], senza che la direttiva [2008/115] sia applicabile». 25. Hanno presentato osservazioni le ricorrenti nel procedimento principale, il défenseur des droits (difensore dei diritti), i governi francese e polacco nonché la Commissione europea. Le medesime parti sono state ascoltate all’udienza tenutasi il 19 gennaio 2023. Analisi 26. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a determinare se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste al capo II del titolo III del codice frontiere Schengen, siano applicabili l’articolo 14 di tale codice o le disposizioni della direttiva 2008/115. 27. Vorrei sottolineare anzitutto che si tratta di stabilire non già la legittimità di un ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, bensì unicamente le conseguenze di un simile ripristino ( 9 ). 28. Propongo alla Corte di rispondere dichiarando che le disposizioni della direttiva 2008/115 sono applicabili e che, invece, l’articolo 14 del codice frontiere Schengen non è applicabile. Tale conclusione deriva, a mio avviso, dal ragionamento seguito dalla Corte nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Affum e Arib e a. Sull’applicabilità della direttiva 2008/115 29. La direttiva 2008/115, come enuncia il suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme e procedure comuni da applicarsi negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Dal considerando 4 di tale direttiva risulta che essa mira a stabilire norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita. 30. L’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2008/115, quale definito al suo articolo 2, è ampio ( 10 ). Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, essa si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare. La nozione di «soggiorno irregolare» è definita all’articolo 3, punto 2, di detta direttiva come «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo [6] del codice frontiere Schengen ( 11 ) o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro» ( 12 ). Da tale definizione risulta che qualunque cittadino di un paese terzo che sia presente sul territorio di uno Stato membro senza ivi soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza soggiorna, per effetto di detta sola circostanza, in modo irregolare senza che tale presenza sia subordinata alla condizione di una durata minima o dell’intenzione di restare in tale territorio ( 13 ). Inoltre, il carattere soltanto temporaneo o transitorio di una tale presenza non figura neppure tra i motivi, elencati all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, per i quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di sottrarre all’ambito di applicazione di tale direttiva un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ( 14 ). 31. Inoltre, la Corte ha già rilevato che, nel contesto della direttiva 2008/115, le nozioni di «soggiorno irregolare» e di «ingresso irregolare» sono strettamente connesse, dal momento che un tale ingresso costituisce, infatti, una delle circostanze di fatto che possono determinare il soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo nel territorio dello Stato membro interessato ( 15 ). Un cittadino di un paese terzo il quale abbia fatto irregolare ingresso nel territorio di uno Stato membro e debba conseguentemente considerarsi in situazione di irregolare soggiorno, ricadendo, dunque, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, e fatto salvo il paragrafo 2 del medesimo articolo 2, nella sfera di applicazione della direttiva stessa, dev’essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste da quest’ultima al fine del suo allontanamento e ciò fintantoché il soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato ( 16 ). 32. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di non applicare tale direttiva in determinate situazioni ben definite. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, uno Stato membro può decidere di non applicare quest’ultima ai cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 14 del codice frontiere Schengen ( 17 ) ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro. 33. La Corte ha già avuto l’opportunità di chiarire che dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 risulta che le due fattispecie previste da tale disposizione si riferiscono esclusivamente all’attraversamento di una frontiera esterna di uno Stato membro, quale definita dall’articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen, e non riguardano quindi l’attraversamento di una frontiera comune a [OSCURATO:PERSONA] membri facenti parte dello spazio Schengen. Detta disposizione non può dunque consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di sottrarre cittadini di paesi terzi che versino in situazione di irregolare soggiorno all’ambito di applicazione di tale direttiva a motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera interna ( 18 ). La Corte ha inoltre chiarito che, per quanto riguarda la prima delle fattispecie previste dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, è pacifico che siano sottoposti a respingimento alla frontiera ai sensi dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen unicamente i cittadini di paesi terzi che intendano attraversare una frontiera esterna per fare ingresso in tale spazio ( 19 ). 34. Sulla base di tali insegnamenti, l’argomento del governo francese secondo cui un cittadino di un paese terzo oggetto di un provvedimento di diniego d’ingresso nel territorio di uno Stato membro non soggiorna nel territorio di uno di tali [OSCURATO:PERSONA] membri non può essere accolto, poiché un simile argomento equivale ad una restrizione unilaterale dell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 da parte di uno Stato membro. Tale Stato membro potrebbe infatti revocare un soggiorno che è già stato stabilito. Ritengo che una simile restrizione unilaterale dell’ambito di applicazione di detta direttiva non sia ammissibile. 35. A titolo di conclusione provvisoria, occorre constatare che la Repubblica francese non può decidere, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, di non applicare tale direttiva a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare fermato ad una frontiera. 36. Per quanto riguarda tale constatazione, aggiungerei che essa corrisponde esattamente alla soluzione adottata dalla Corte quando ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 2008/115 si applicano al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi del codice frontiere Schengen, il controllo a tale frontiera ( 20 ). A mio avviso, la medesima soluzione si impone anche nel caso in cui la persona interessata venga fermata alla frontiera stessa. 37. Sulla base di tali insegnamenti, uno Stato membro è quindi tenuto ad applicare le disposizioni della direttiva 2008/115 nei confronti di qualsiasi persona fermata ad una frontiera interna dello spazio Schengen. 38. Le disposizioni del codice frontiere Schengen, compreso l’articolo 14 dello stesso, non possono modificare tale constatazione. Sull’applicabilità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen 39. Il codice frontiere Schengen istituisce un regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. 40. Le persone, a prescindere dalla loro nazionalità, non devono essere controllate quando attraversano le frontiere interne. L’attraversamento delle frontiere senza controllo è possibile di fatto solo se riguarda tutti ( 21 ). L’abolizione dei controlli alle frontiere interne si estende quindi necessariamente ai cittadini di paesi terzi, in ragione della natura stessa dell’assenza di controllo ( 22 ). Ciò implica inoltre che l’accesso attraverso le frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. 41. L’articolo 14 del codice frontiere Schengen, che prevede l’ obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di rifiutare l’ingresso nel territorio, a una frontiera esterna , al cittadino di un paese terzo che non soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale codice ( 23 ), non è applicabile ad una frontiera interna, neppure – sulla base dell’articolo 32 di detto codice – mutatis mutandis. Infatti, la ratio legis di tali disposizioni è che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri aventi frontiere esterne vigilare affinché cittadini di paesi terzi privi del diritto d’ingresso non penetrino nello spazio Schengen. Una volta che tali cittadini siano entrati, spetta a ciascuno Stato membro non già adottare provvedimenti di respingimento sulla base del codice frontiere Schengen, bensì applicare la direttiva 2008/115. 42. A ciò si aggiunge il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 24 ) non tutelano gli stessi interessi giuridici alle frontiere esterne e a quelle interne: uno Stato membro che, in forza del codice frontiere Schengen, è incaricato di controllare le frontiere esterne di tale spazio agisce nell’interesse di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dello spazio Schengen. Per contro, uno Stato membro che decide di ripristinare i controlli alle frontiere interne agisce nel proprio interesse ( 25 ). 43. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste al capo II del titolo III del codice frontiere Schengen, si applicano le disposizioni della direttiva2008/115. Per contro, l’applicazione dell’articolo 14 di tale codice deve essere esclusa. Considerazioni finali – facoltà lasciate agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla direttiva 2008/115 44. Sebbene, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni descritte dal giudice del rinvio, trovino applicazione le disposizioni della direttiva 2008/115 e non sia applicabile l’articolo 14 del codice frontiere Schengen, agli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangono comunque diverse possibilità per garantire un rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. 45. A questo proposito, vorrei ricordare che la procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 è incentrata su una decisione di rimpatrio che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, sono tenuti ( 26 ) ad adottare nei confronti di qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare ( 27 ). Tale disposizione costituisce la chiave di volta di detta direttiva, attorno alla quale si collocano le altre sue disposizioni ( 28 ). Gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per effetto degli articoli 6 e seguenti della direttiva 2008/115 sono permanenti, continuativi e si applicano senza interruzioni, nel senso che essi sorgono automaticamente non appena siano soddisfatte le condizioni previste da tali articoli ( 29 ). In altri termini, ogniqualvolta un cittadino di un paese terzo si trovi in una situazione di soggiorno irregolare e non si applichino le eccezioni di cui all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, di tale direttiva, uno Stato membro è obbligato ad adottare una decisione di rimpatrio e ad eseguirla. 46. Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna, la direttiva 2008/115 non osta a che uno Stato membro adotti nei confronti di tale cittadino una misura di trattenimento ( 30 ). In una situazione del genere, lo Stato membro in questione non sarebbe tenuto a concedere un termine per la partenza volontaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva. 47. Inoltre, vorrei ricordare la disposizione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115, in forza della quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore di tale direttiva. 48. Infine, nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporti un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, tale Stato membro può adottare misure urgenti ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2008/115. Conclusione 49. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nel modo seguente: In caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste al capo II del titolo III del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), trovano applicazione le disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Per contro, l’applicazione dell’articolo 14 di tale regolamento deve essere esclusa. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU 2008, L 348, pag. 98 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU 2016, L 77, pag. 1 ). ( 4 ) V. sentenze del 6 dicembre 2011, Achughbabian ( C‑329/11 , EU:C:2011:807 ); del 5 novembre 2014, Mukarubega ( C‑166/13 , EU:C:2014:2336 ); dell’11 dicembre 2014, Boudjlida ( C‑249/13 , EU:C:2014:2431 ); del 7 giugno 2016, Affum (C‑47/15; in prosieguo: la «sentenza Affum, EU:C:2016:408 ), e del 19 marzo 2019, Arib e a. (C‑444/17; in prosieguo: la «sentenza Arib e a., EU:C:2019:220 ). ( 5 ) JORF n. 315 del 30 dicembre 2020, testo n. 41. ( 6 ) Regolamento del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( GU 2001, L 81, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( GU 2009, L 243, pag. 1 ). ( 8 ) Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ( GU 2001, L 187, pag. 45 ). ( 9 ) Infatti, tale legittimità non è contestata nel caso di specie. ( 10 ) V. inoltre Lutz, F., «Directive 2008/115/EC of the [OSCURATO:PERSONA] and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in [OSCURATO:PERSONA] for returning illegally staying third-country nationals», in Hailbronner, K., e Thym, D. (a cura di), EU Immigration and [OSCURATO:PERSONA] – a Commentary , 2 a ed., 2016, C.H. Beck, Hart, Nomos, Monaco di Baviera, Oxford, Baden-Baden, art. 2, punto 3. ( 11 ) Tale articolo 6 ha sostituito l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU 2006, L 105, pag. 1 ), al quale fa riferimento l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115. ( 12 ) Il corsivo è mio. ( 13 ) V. sentenza Affum (punto 48). ( 14 ) V. sentenza Affum (punto 48). ( 15 ) V. sentenza Affum (punto 60). ( 16 ) V. sentenza Affum (punto 61). ( 17 ) L’articolo 14 del codice frontiere Schengen ha sostituito l’articolo 13 del regolamento n. 562/2006, al quale fa riferimento tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115. ( 18 ) V. sentenza Affum (punto 69). ( 19 ) V. sentenza Affum (punto 70). ( 20 ) V. sentenza Arib e a. (punto 67). ( 21 ) V., a tale riguardo, Hoppe, M., in Lenz, C.O., e Borchardt, K.-D. (a cura di), EU-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 6 a ed., Colonia, 2013, articolo 77 AEUV, punto 5. ( 22 ) V., a tale riguardo, Müller-Graff, P.-Chr., in Pechstein, M., Nowak, C., Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV, Band II , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, articolo 77 AEUV, punto 1. ( 23 ) E che non rientri in una delle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen. ( 24 ) Occorre specificare che l’espressione «[OSCURATO:PERSONA] membri» comprende solo gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione che partecipano all’acquis di Schengen e gli [OSCURATO:PERSONA] terzi che vi partecipano; v. anche considerando da 21 a 28 del codice frontiere Schengen. ( 25 ) V. anche, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Arib e a. ( C‑444/17 , EU:C:2018:836 , paragrafi 58 e 59 ). ( 26 ) V. sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian ( C‑329/11 , EU:C:2011:807 , punto 31 ). Sul carattere obbligatorio dell’articolo 6 della direttiva 2008/115, v. anche Slama, S., «La transposition de la directive “retour”: vecteur de renforcement ou de régression des droits des irréguliers?», in Dubin, L., [OSCURATO:PERSONA] de la lutte contre l’immigration irrégulière par l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2012, pagg. da 289 a 345, spec. pag. 330. ( 27 ) Tale obbligo è soggetto a una serie di eccezioni, elencate all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2008/115. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare una decisione che pone fine al soggiorno regolare e, contestualmente, una decisione il rimpatrio. ( 28 ) V. inoltre Hörich, D., «[OSCURATO:PERSONA]: Entstehungsgeschichte, Regelungsgehalt und Hauptprobleme», Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik , 2011, pagg. da 281 a 286, spec. pag. 283. ( 29 ) V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Celaj ( C‑290/14 , EU:C:2015:285 , paragrafo 50 ). ( 30 ) V., in tal senso, sentenze Arib e a. (punto 66), e del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] am Main ( C‑18/19 , EU:C:2020:511 , punti 41 e segg.).